Anci

Campania

TITOLO I - Costituzione scopi e organi

  • Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede

    1. E’ costituita l’Associazione regionale dei Comuni della Campania, che si richiama alle tradizioni ed alle aspirazioni autonomistiche delle popolazioni residenti del territorio campano.
    2. L’Associazione è organizzazione di base dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani, come previsto dallo Statuto nazionale, ed opera nello spirito ed in conformità dello stesso.
    3. L’Associazione ha sede in Napoli.
    4. Il Logo dell’Associazione è rappresentato da un’immagine stilizzata che rappresenta un profilo di cinque torri di colore grigio chiaro arricchite da n.4 elementi geometrici di colore arancione e da due parole: “ANCI Campania” poste una sotto l’altra al disotto dell’immagine, allineate a destra, in linea con il lato destro dell’ultima torre, la parola ANCI è scritta in minuscolo in colore grigio, mentre la parola Campania, anch’essa scritta in minuscolo, è di colore arancione.
    5. La riproduzione e l’utilizzo del logo deve avvenire solo a seguito di autorizzazione di ANCI Campania.
    6. L’ANCI Campania tutela e rappresenta gli interessi generali dei Comuni, delle Unioni dei Comuni, dei Comuni montani e delle altre forme associative, delle Città metropolitane e di tutti gli enti di derivazione comunale costituendone il sistema di rappresentanza. Valorizza le specificità del sistema dei Comuni, promuovendo politiche di sostegno di livello Nazionale e Regionale. Persegue i propri scopi ispirandosi a valori di autonomia, indipendenza e rappresentatività. In essa trovano sede e rappresentanza i principi di pari dignità e pluralismo espressione delle assemblee elettive locali.

  • Art. 2 - Soci: iscrizione, recesso, decadenza

    1. Sono soci dell’ANCI Campania tutti i Comuni e le Città Metropolitane che paghino la quota associativa in conformità a quanto stabilito dal successivo art. 24 Contributo Associativo. Possono essere altresì soci le Associazioni e/o Unioni di Comuni, Comuni montani, altri enti di derivazione comunale che ne facciano richiesta e che paghino la quota d’iscrizione.
    2. La richiesta di adesione dei Comuni s’intende accolta di diritto. La richiesta di adesione di Enti o Aziende o di Associazioni e Consorzi di Comuni che ne abbiano titolo ai sensi del precedente primo comma è accolta dal Comitato Direttivo su proposta della Presidenza, previa delibera dal Comitato Esecutivo e salvo ratifica dell’Assemblea nella prima seduta utile successiva alla richiesta.
    3. Le Associazioni e Consorzi di Comuni costituiti su temi o tradizioni territoriali, per aderire all’ANCI devono uniformare i propri ordinamenti o regolamenti ai principi e alle norme del presente Statuto.
    4. L’adesione s’intende a tempo indeterminato salvo recesso.
    5. Il recesso deve essere comunicato mediante raccomandata A/R inviata all’Associazione nazionale entro il 31 ottobre e ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Il recesso non libera dall’obbligo di versamento dell’intero contributo associativo per l’anno in cui lo stesso è stato comunicato.
    6. L’associato che non versa i contributi associativi entro i termini fissati dall’art. 24, perde la qualità di socio.
    7. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Nazionale, alla prima seduta utile, con formale decisione portata a conoscenza dell’ente interessato e dell’ANCI Regionale.
    8. L’avvenuta decadenza non è condizione ostativa ai fini di una nuova iscrizione.
    9. I rappresentanti dell’Ente che ha deliberato il recesso, o che sia stato dichiarato decaduto da socio, decadono, con effetto immediato, dalla carica, Nazionale o Regionale, eventualmente ricoperta negli organi dell’ANCI.
    10. Il Comune, la Città Metropolitana e altro Ente Locale che aderisce all’ANCI s’impegnano ad agevolare la riscossione delle quote associative anche attraverso forme di semplificazione amministrativa e procedurale. A tal fine l’ANCI può realizzare accordi e intese istituzionali.
  • Art. 3- Pari Opportunità

    1. L’ANCI Campania riconosce nella partecipazione delle donne alla vita sociale, politica ed economica uno strumento fondamentale per la crescita e lo sviluppo di tutta la comunità.
    2. Esalta l’azione di sensibilizzazione e la valorizzazione del lavoro femminile all’interno delle amministrazioni locali anche con l’applicazione di azioni positive nei confronti delle donne.
    3. Favorisce ogni iniziativa tesa a rafforzare ed estendere la parità di genere nelle istituzioni, nelle strutture associative e nei propri organi statutari.
  • Art. 4 - Scopi e Compiti

    1. L’Associazione Regionale tutela le Autonomie Locali, perseguendo la piena attuazione e l’applicazione delle norme della Costituzione e delle leggi statali e regionali. Rappresenta e sostiene i diritti e gli interessi degli Enti locali e assume tutte le iniziative necessarie a questo fine.
    2. L’Associazione rappresenta gli Enti Locali associati della Regione e costituisce il livello fondamentale dell’Associazione Nazionale; persegue gli obiettivi generali dell’Associazione Nazionale nell’ambito della Regione; compie tutti i compiti non espressamente riservati all’Associazione Nazionale e contribuisce, anche in forma autonoma, all’esercizio di quelli attribuiti a quest’ultima.
    3. L’Associazione propone e promuove l’unificazione con le altre Associazioni autonomistiche presenti a livello Regionale.
    4. In particolare, per la realizzazione dei fini di cui al precedente comma primo, secondo e terzo, l’Associazione può:
    5. Studiare e proporre nuove forme di collaborazione tra Comuni, tra Comuni e altri Enti territoriali e/o altre istituzioni, per il raggiungimento di fini generali o particolari delle realtà locali.
    6. Istituire centri di servizio (anche a livello provinciale) per contribuire al raggiungimento di intese, accordi di programma, forme associative e alla redazione delle relative convenzioni per attività d’interesse comune; per contribuire a comporre consensualmente, mediante confronto leale e solidaristico, interessi divergenti e contrapposti.
    7. Partecipare alla formazione dei contenuti delle leggi regionali per l’attuazione “concordata” dell’ art. 3 L. 142/90 nel rispetto dell’Autonomia Locale.
    8. Partecipare all’elaborazione di atti generali che riguardino più Enti Locali.
    9. Istituire un osservatorio permanente della legislazione Regionale (oltre che statale) e dell’attività amministrativa regionale anche ai fini di segnalare eventuali lesioni dell’autonomia locale.
    10. Favorire l’elaborazione di piani, richieste e programmi, nel caso di inerzia od omissione degli organi competenti, dell’inoltro in via sostitutiva – se consentito – agli enti ed organi preposti all’attribuzione di finanziamenti e risorse agli Enti Locali.
    11. Favorire la soluzione in forme arbitrali di controversie insorgenti tra gli enti territoriali, che non coinvolgano poteri indisponibili e che scaturiscano dal libero esercizio di poteri disponibili.
    12. Favorire in tutti i modi l’unità delle varie Associazioni autonomistiche della Campania con iniziative comuni a sostegno degli Enti locali della Regione.
    13. Favorire e promuovere la difesa, anche in giudizio, delle funzioni degli Enti e degli interessi delle comunità locali nei confronti della Regione e dello Stato.

     

  • Art. 5 - Requisiti per l'elezione negli Organi

    Possono essere eletti negli organi sociali coloro i quali ricoprono al momento dell’elezione le seguenti cariche:

    a. Sindaco

    b. Sindaco Metropolitano

    c. Consigliere Comunale e Metropolitano

    d. Assessore

    e. Presidente o Consigliere di Circoscrizione eletto nei Comuni ove esistenti.

    La carica di membro degli organi dell’Associazione di cui al comma 1 lettere b) e d) del successivo art. 6, è incompatibile con quella di componente del Governo, Presidente Regionale, Consigliere o Assessore Regionale.

    1. La successiva condizione di morosità dell’Ente d’appartenenza, priva l’eletto del diritto di voto.
  • Art. 6 - Organi

    Sono Organi dell’Associazione:

      1. L’Assemblea Regionale;
      2. Il Comitato Direttivo;
      3. Comitato Esecutivo;
      4. Il Presidente;
      5. Segretario Generale
      6. Il Collegio dei Revisori Contabili.

     

  • Art. 7 - Assemblea Ordinaria: Costituzione e funzionamento

    1. L’Assemblea è convocata dal Presidente una volta ogni anno, in seduta ordinaria.
    2. L’Assemblea stabilisce l’indirizzo dell’Associazione, dibatte i temi di particolare importanza per i soci, predispone e approva documenti e mozioni.
    3. La convocazione dell’Assemblea ordinaria è fatta mediante avviso contenente l’elenco degli argomenti da trattare, inviato almeno n.10 giorni prima della data fissata per la riunione.
    4. L’Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno, o sia richiesto da almeno 1/10 dei membri dell’Assemblea stessa.
    5. L’avviso di convocazione straordinaria deve contenere le motivazioni che ne hanno dato la causa e l’elenco degli argomenti da trattare, che deve essere inviato almeno 10 giorni prima della data della riunione.
    6. In caso di urgenza, i termini di cui ai commi precedenti sono ridotti alla metà.
    7. Di ogni convocazione è data tempestivamente notizia alla Presidenza Nazionale dell’ANCI, che può inviare propri rappresentanti ad assistere ai lavori.
    8. All’Assemblea Regionale hanno diritto di voto tutti gli Associati che siano in regola con il pagamento delle quote associative, riferite all’anno precedente alla data dell’Assemblea stessa. Gli Associati sono rappresentati di diritto dal Rappresentante Legale o suo Delegato scelto fra i membri dei propri Organi.
    9. Presidente dell’Assemblea è il Presidente dell’Associazione Regionale; in caso di assenza o impedimenti è sostituito dal Vicepresidente Vicario e in caso di ulteriore assenza, da un membro del Comitato Direttivo all’uopo delegato.
    10. Per la validità dell’Assemblea è richiesta la presenza di rappresentanti di almeno la metà più uno degli Enti associati della Regione Campania. In sede di seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un’ora dall’orario fissato per la prima, l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.
    11. Ogni deliberazione è assunta a maggioranza assoluta dei votanti.

     

  • Art. 8 - L'Assemblea congressuale: funzionamento

    1. L’assemblea Congressuale è convocata in sede congressuale ogni n.5 anni per l’elezione dei n. 56 membri del Comitato Direttivo Regionale e per l’elezione del Presidente Regionale.
    2. L’Assemblea congressuale può essere convocata, in ogni caso, quando lo richieda il Comitato Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri o quando richiesto da almeno 1/10 degli associati.
    3. L’Assemblea Congressuale è composta dai Soci in regola con le quote associative.
    4. All’Assemblea partecipa un rappresentante dell’ANCI Nazionale, con compiti di verifica del regolare andamento della stessa.
    5. La convocazione dell’Assemblea Congressuale è fatta mediante avviso contenente l’elenco degli argomenti da trattare, almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione. La stessa va inviata contestualmente all’ANCI Nazionale.
    6. In caso di urgenza, previa delibera del Comitato Direttivo, il termine è ridotto alla metà.
    7. L’Assemblea congressuale è presieduta dal Presidente dell’Associazione. In caso di suo impedimento o assenza, è sostituito da un Vicepresidente.
    8. L’Assemblea nomina un Ufficio di Presidenza composto oltre che dal Presidente Regionale, da n.2 o più Vice presidenti e n. 2 o più Segretari; altresì n.5 o più scrutatori per le votazioni e una Commissione per la verifica dei poteri, composta da n.3 o più delegati.
    9. L’Assemblea Congressuale è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci di cui all’articolo 2 comma 1.
    10. In seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un’ora dalla prima. L’Assemblea è valida con la presenza di almeno un terzo dei soci di cui all’articolo 2 comma 1.
    11. L’Assemblea Congressuale, sia in prima sia in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
    12. L’Assemblea Congressuale approva il Regolamento per lo svolgimento dei lavori.
  • Art. 9 - Assemblea precongressuale regionale

    1. L’Assemblea Precongressuale Regionale è disposta dall’ANCI Nazionale ai sensi di quanto previsto dello Statuto Nazionale ANCI. Ai Delegati eletti per il Congresso Nazionale ANCI, si aggiungono di diritto i Sindaci dei Capoluoghi di provincia associati.
  • Art. 10 - Comitato Direttivo: composizione e funzionamento

    1. Il Comitato Direttivo è composto di n. 56 Membri ed è eletto dall’Assemblea Congressuale tra i Sindaci, Assessori e Consiglieri Comunali degli Enti Associati, in modo da assicurare la rappresentanza di tutte le Province Campane, delle varie tipologie demografiche dei Comuni, e degli altri Enti associati.
    2. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente del Comitato Direttivo che svolge funzioni di coordinamento dell’attività dell’organo e le relazioni con il Presidente Regionale dell’Associazione; il Presidente del Comitato Direttivo può essere invitato alle riunioni del Comitato Esecutivo.
    3. Il Comitato Direttivo è convocato e presieduto dal suo Presidente, di norma, è convocato almeno una volta ogni tre mesi. Inoltre, deve essere convocato quando ciò sia richiesto, con indicazione dell’ordine del giorno, dal Presidente dell’ANCI, da almeno un terzo dei componenti.
    4. Le vacanze che si verificano tra i membri del Comitato Direttivo per recesso, decadenza, dimissioni od altre ragioni, sono coperte mediante cooptazione deliberate del Comitato Direttivo stesso, tenendo conto degli equilibri di rappresentanza e delle regole adottate dal Congresso.
    5. L’elezione del Comitato Direttivo avviene con sistema proporzionale su liste contrapposte collegate al candidato Presidente con unico voto di preferenza, ovvero su lista concordata nell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Regionale in sede Congressuale.
    6. Il Comitato Direttivo resta in carica n.5 anni dalla data dell’Assemblea Regionale Congressuale che l’ha eletto.
    7. Esso deve essere convocato straordinariamente quando ne sia richiesta la convocazione da 1/5 dei suoi membri.
    8. L’avviso di convocazione con l’elenco degli argomenti da trattare deve essere inviato almeno tre giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza tale termine è ridotto a n. 24 ore.
    9. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati. Tutte le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti.
    10. Del Comitato Direttivo, in aggiunta ai n.56 membri eletti dall’Assemblea Regionale Congressuale, fanno parte:a) Il Presidente di ANCI Campania.
      b) I Membri Campani del Consiglio Nazionale e del Direttivo Nazionale dell’ANCI, qualora non lo siano ad altro titolo.
      c) I Coordinatori Regionali dei Piccoli Comuni, delle Unioni dei Comuni, qualora non lo siano ad altro titolo.
      d) Il Presidente Regionale di ANCI Giovane.
      e) Il Sindaco della Città Metropolitana e i Sindaci dei Comuni Capoluogo di Provincia, se regolarmente associati.

    E, senza diritto di voto:

    1. Fino a un massimo di n.5 Amministratori, nominati dallo stesso Comitato Direttivo, per riconosciute competenze maturate nel campo della Pubblica Amministrazione.
    2. Gli ex Presidenti, gli ex Segretari e i Direttori Generali dell’Associazione sono inviatati permanenti.
  • Art. 11 - Comitato direttivo: attribuzioni

    Al Comitato Direttivo spetta:

    1. Eleggere nella sua prima riunione a maggioranza assoluta dei presenti, il Presidente del Comitato Direttivo.
    2. Nominare, nella sua prima seduta e su proposta del Presidente di ANCI Campania, il Segretario Generale.
    3. Nominare, su proposta del Presidente di ANCI Campania, il Tesoriere.
    4. Nominare, nella sua prima seduta e su proposta del Presidente di ANCI Campania, il Comitato Esecutivo così come specificato nel successivo art. 13.
    5. Nominare il Collegio dei Revisori Contabili scelto tra gli iscritti all’Albo nazionale dei Revisori dei Conti.
    6. Raccogliere ed elaborare gli elementi di studio da sottoporre all’esame e alla discussione dell’Assemblea Regionale, curando l’adempimento delle deliberazioni assunte dall’Assemblea medesima.
    7. Nomina il Comitato di redazione degli eventuali organi di stampa dell’Associazione.
    8. Approvare il Bilancio di Previsione annuale, il Conto Consuntivo e le Variazioni di Bilancio.
    9. Approvare i Regolamenti;
    10. Prendere atto della designazione da parte del Presidente del Coordinatore Regionale dei Piccoli Comuni, del Coordinatore Regionale dell’Unione dei Comuni, nonché di tutti gli altri eventuali Coordinatori designati dal Presidente per la costituzione di Consulte, Coordinamenti e Commissioni previste dal presente Statuto, dalle Deliberazioni dell’ANCI Nazionale e dalle deliberazioni dell’ANCI Regionale.
    11. Nominare, di concerto con il Comitato Esecutivo e, su proposta di quest’ultimo, Gruppi di Lavoro, Coordinamenti e Consulte Regionali previste da ANCI Nazionale e Commissioni specifiche.
    12. Istituire un Centro Studi di Alta Formazione a servizio degli EE.LL associati. Approvare il regolamento, che verrà curato e predisposto dal Comitato Esecutivo per la composizione e il funzionamento del Centro Studi.
    13. Provvedere a quanto occorra per il proseguimento dei compiti dell’Associazione di cui all’art. 4 e che non sia di competenza di altri Organi dell’Associazione.
  • Art. 12 - Il Presidente Regionale

    1. Il Presidente è il Legale Rappresentante dell’Associazione Regionale in ogni rapporto esterno, in giudizio e di fronte a terzi, firma gli atti presiede il Comitato Esecutivo e presiede la prima riunione del  Comitato Direttivo Regionale dopo il Congresso, coordina l’attività degli Organi dell’Associazione e contribuisce ad attuarne le decisioni.
    2. Il Presidente nomina fra i membri del Comitato Esecutivo uno o più Vicepresidenti sino a un massimo di tre e fra questi un Vice Presidente Vicario.
    3. In caso d’impedimento temporaneo, le funzioni presidenziali sono esercitate dal Vicepresidente Vicario.
    4. In caso di cessazione anticipata della carica, l’Assemblea Congressuale Regionale entro trenta giorni provvede all’elezione di un nuovo Presidente che rimane in carica fino alla scadenza del mandato degli organi.
    5. I componenti del Governo Nazionale, il Presidente della Giunta Regionale e i Componenti della Giunta Regionale sono incompatibili con la carica di Presidente dell’Associazione e, ove sopravvenuta, determina la decadenza di quest’ultima.
    6. Il Presidente dell’Associazione, o un Vicepresidente da lui delegato, partecipa alla Conferenza dei Presidenti delle Associazioni Regionali dell’ANCI, costituita ai sensi (art. 22) dello Statuto Nazionale dell’ANCI, al fine di assicurare il coordinamento delle attività e della gestione fra Associazione Nazionale ed Associazioni Regionali.

    Al Presidente inoltre spetta:

    1. Convocare, su delibera del Comitato Direttivo, l’Assemblea Regionale in seduta Congressuale, Ordinaria o Straordinaria.
    2. Aprire i lavori dell’Assemblea Regionale in seduta Congressuale.
    3. Presiedere l’Assemblea Regionale in seduta Ordinaria o Straordinaria.
    4. Proporre al Comitato Direttivo la nomina dei Componenti del Comitato Esecutivo, indicando quali di essi assumono anche la carica di Vicepresidenti e di Vice Presidente Vicario.
    5. Designare il Coordinatore Regionale dei Piccoli Comuni, il Coordinatore del Coordinamento delle Unioni dei Comuni, e tutti gli altri Coordinatori che si rendessero necessari a seguito dell’istituzione di Consulte, Coordinamenti, Commissioni e Gruppi di Lavoro.
    6. Proporre al Comitato Direttivo la nomina del Segretario Generale, del Tesoriere e dei Revisori.
    7. Adottare, in caso di assoluta urgenza, atti di competenza del Comitato Direttivo che debbono essere sottoposti alla ratifica del medesimo Direttivo nella sua prima seduta.
  • Art. 13 - Comitato Esecutivo

    1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente dell’Associazione Regionale e da un minimo di n. 6 e un massimo di n. 10 membri nominati dal Comitato Direttivo su designazione del Presidente di ANCI Campania.
    2. Alle riunioni possono essere invitati:
    3. Il Presidente del Comitato Direttivo
    4. Il Coordinatore del Coordinamento Regionale dei Piccoli Comuni e delle Unioni dei Comuni.
    5. Il Presidente Regionale di ANCI Giovane.
    6. Nel caso di costituzione dei Coordinamenti Provinciali, I Coordinatori Provinciali, qualora non ne facciano parte ad altro titolo.Il Comitato Esecutivo:a) Raccoglie ed elabora gli elementi di studio sui vari problemi da sottoporre all’esame e alla discussione del Comitato Direttivo.
      b) Cura l’adempimento delle deliberazioni dell’Assemblea Regionale e del Comitato Direttivo;
      c) Propone al Comitato Direttivo il progetto di Bilancio di Previsione annuale, il Conto Consuntivo annuale ed eventuali Variazioni di Bilancio.
      d) Affida speciali incarichi ai propri membri e può avvalersi dell’opera di consulenti e collaboratori di particolare e riconosciuta competenza.
      e) Propone (o designa) al Comitato Direttivo che li nomina, i Rappresentanti di ANCI Campania in Enti ed Istituzioni Esterne.
      f) Amministra il patrimonio dell’Associazione, in conformità delle decisioni del Comitato Direttivo.
      g) Approva i programmi di attività e gli atti d’indirizzo in materia di contratti.
      h) Provvede a quanto altro occorre per il raggiungimento dei fini costitutivi.
  • Art. 14 - Collegio dei Revisori contabili

    1. Il Collegio dei Revisori Contabili controlla l’andamento contabile dell’Associazione, esprime parere sul Bilancio o Preventivo e sul Conto Consuntivo predisposti dal Comitato Esecutivo per la successiva approvazione da parte del Comitato Direttivo.
    2. L’incarico di Revisore Contabile o del Collegio dei Revisori Contabili ha la durata pari a quella del Comitato Direttivo eletto dall’Assemblea Congressuale Ordinaria ed è rieleggibile per una sola volta.
    3. Il Collegio dei Revisori Contabili sarà composto di n.3 membri che nel suo seno elegge il Presidente.
    4. La carica di Revisore Contabile è incompatibile con quella di componente degli altri Organi associativi.
  • Art. 15 - Verbali

    1. Di ogni riunione dell’Assemblea, del Comitato Direttivo, del Comitato Esecutivo, va redatto un verbale, predisposto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
    2. Ogni verbale è sottoposto all’approvazione del rispettivo Organo nella successiva seduta.
  • Art. 16 - Decadenza

    1. I Membri degli Organi collegiali che per tre sedute consecutive non partecipano senza giustificato motivo, decadono dalla carica.
    2. Il Comitato Direttivo prende atto della decadenza su un’attestazione fornita dal Segretario Generale.
  • Art. 17 - Consulte, Commissioni e Gruppi di Lavoro

    1. Il Comitato direttivo fissa le norme per la composizione, la partecipazione ed il funzionamento delle Commissioni, Consulte e Gruppi di lavoro istituiti per l’esame e lo studio dei fondamentali problemi di interesse degli associati.
    2. Commissioni, Consulte e Gruppi di lavoro esprimono pareri da trasmettere agli Organi dell’Associazione che deliberano in merito.
    3. Di tali organismi possono far parte sia Amministratori che Funzionari qualificati degli Enti associati o esperti nelle materie considerate.
    4. Per il conseguimento degli obiettivi d’interesse dei Piccoli Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, è istituita la Consulta Regionale dei Piccoli Comuni di ANCI Campania. Il Regolamento per il funzionamento della Consulta dovrà prevedere che la stessa, di durata quinquennale, sia composta dal Coordinatore Regionale e da n.30 componenti di Eletti negli EE.LL., con un’equa presenza di provenienza delle varie Province Campane.
    5. Al fine di valorizzare sempre di più il ruolo degli Amministratori Locali, nello specifico dei Consiglieri Comunali, si istituisce la Conferenza Regionale dei Consigli Comunali, l’attività sarà disciplinata con apposito Regolamento.
  • Art. 18 - Coordinamenti Provinciali

    1. Per un maggior collegamento tra i Comuni e le singole Province della regione possono essere istituiti i Coordinamenti Provinciali.
    2. I Coordinamenti Provinciali saranno disciplinati da apposito Regolamento, che ne prevedrà la composizione ed il funzionamento, tenendo conto di garantire la rappresentatività delle realtà territoriali dell’intera Provincia interessata attraverso Sindaci, Assessori e Consiglieri Comunali.
  • Art. 19 - Struttura Amministrativa

    1. L’Associazione Regionale è dotata di una struttura amministrativa costituita sia da personale distaccato dai Comuni associati, sia da personale assunto dall’esterno. Tale struttura dovrà assicurare l’attività necessaria per l’attuazione delle decisioni adottate dagli Organi sociali e tenere i libri e le documentazioni previste per legge.
    2. Ogni documentazione inerente all’attività degli organi è custodita presso gli Uffici dell’Associazione.
  • Art. 20 - Il Segretario Generale

    1. Il Segretario Generale è nominato dal Comitato Direttivo su proposta del Presidente dell’Associazione e dura in carica per l’intero mandato del Comitato Direttivo.
    2. Il Segretario Generale ha, congiuntamente e disgiuntamente al Presidente, la rappresentanza legale dell’ANCI Campania nelle materie a lui attribuite dallo Statuto ovvero delegate dal Presidente, previa delibera del Comitato Direttivo. Provvede all’ordinaria gestione dell’Associazione.
    3. Il Segretario Generale assicura il regolare funzionamento dell’Associazione; ne organizza l’attività in attuazione delle decisioni degli organi sociali; dirige la struttura organizzativa.
    4. Oltre ad adempiere i compiti di cui al precedente art. 15, il Segretario è il capo e dirige il personale dipendente e risponde della gestione finanziaria e contabile, dispone le spese, dando esecuzione alle previsioni di bilancio e, nei limiti dei budget assegnati, provvede alla liquidazione ed al pagamento delle stesse.
    5. Il Segretario Generale coordina l’attività degli uffici, definisce l’organizzazione, nomina i responsabili apicali e sottoscrive i contratti individuali e il contratto collettivo di lavoro dei dipendenti, previa informativa al Presidente ed Comitato Direttivo; partecipa infine alle riunioni del Coordinamento dei Segretari/direttori Regionali in sede di ANCI Nazionale.
    6. Il Segretario Generale firma la corrispondenza di carattere ordinario e gli altri atti che non sono di competenza del Presidente o degli altri Organi Sociali.
    7. Il Segretario Generale definisce, d’intesa con il Presidente ed il Comitato Direttivo, i programmi di attività di formazione e di aggiornamento per gli Amministratori Locali e il personale dei Comuni Associati.
    8. Il Segretario Generale coordina la partecipazione a progetti di ricerca e altre iniziative a valere su finanziamenti Europei, Nazionali e Regionali, promuovendo il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati, nonché firmare i relativi atti e di tale attività relaziona periodicamente al Presidente ed al Comitato Direttivo.
    9. Il Segretario Generale predispone i prospetti di Bilancio dell’Associazione.
    10. Il Segretario Generale sovrintende all’amministrazione e della conservazione del patrimonio dell’Associazione.
    11. Al Segretario Generale, per il periodo dell’incarico, è riconosciuta una retribuzione per l’attività svolta, il cui ammontare è indicato nel Contratto individuale di lavoro.
  • Art. 21 - Il Tesoriere

    1. Il Tesoriere svolge tutte le attività legate alla gestione finanziaria dell’associazione e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli ed agli adempimenti previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell’Ente.
    2. Al Tesoriere, per il periodo dell’incarico, è riconosciuta una retribuzione e/o rimborso per l’attività svolta.

TITOLO II - Norme di funzionamento e finali

  • Art. 22 - Patrimonio – Finanziamento

    1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili descritti nel libro inventario, dai finanziamenti annuali dei Soci e da eventuali somme giacenti presso gli Istituti di Credito a qualsiasi titolo di godimento dell’Associazione.
    2. Il finanziamento annuale dell’Associazione è costituito:
      1. dai trasferimenti nazionali negli importi definiti dallo Statuto e dai competenti organi;
      2. da una quota Regionale, definita dal Comitato direttivo;
      3. da contributi della Regione;
      4. da contributi di Enti Pubblici e Privati;
      5. da altre entrate individuate dal Comitato direttivo ed indicate nel bilancio di previsione;
      6. da proventi provenienti dalle attività di Strutture, Enti, Società, Organismi partecipati o Collegati e dall’attività svolta dall’ANCI per la realizzazione dell’oggetto sociale.
    3. Al fine di agevolare la partecipazione, ciascun Ente associato si impegna, per quanto possibile, a procedere al rimborso delle spese che gli eletti dell’Ente stesso dovranno sostenere, nel corso del loro mandato, per assolvere alla loro funzione negli Organi Sociali, Commissioni, Consulte e Gruppi di lavoro di cui fanno parte, nei limiti assegnati dalle risorse di bilancio.
    4. Lo stesso impegno potrà essere richiesto per i dipendenti degli Enti associati chiamati a collaborare all’attività dell’Associazione.
    5. Il finanziamento per le attività dei Coordinamenti Provinciali fa carico al bilancio dell’Associazione Regionale.
    6. Il Comitato Direttivo Regionale stabilirà annualmente la quota da destinare al funzionamento dei Comitati di Coordinamento.
    7. In ogni caso, non è ammessa la distribuzione di utili agli associati, a nessun titolo e in nessuna forma.
  • Art. 23 - Bilancio di previsione, Conto consuntivo, Esercizio Finanziario

    1. L’Esercizio Finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.
    2. Il bilancio Annuale di Previsione è presentato al Comitato Esecutivo entro il 31 Dicembre dell’anno precedente, e va trasmesso per l’approvazione al Comitato Direttivo, unitamente al parere del Collegio dei Revisori Contabili, nella prima riunione successiva a tale data.
    3. Il bilancio consuntivo ed i relativi allegati, unitamente al parere del Collegio dei Revisori Contabili, sono presentati al Comitato Direttivo per l’approvazione entro il 30 aprile dell’anno successivo, ovvero alla prima riunione utile successiva a tale data.
    4. Le Variazioni del Bilancio di Previsione sono disposte dal Comitato Esecutivo, sentito il parere del Collegio dei Revisori Contabili, e sono portate alla ratifica del Comitato Direttivo nella prima seduta utile.
    5. I bilancio dell’Associazione sono redatti su formulari omogenei approvati dal Consiglio Nazionale su proposta della Segreteria Generale dell’ANCI ed ai fini della trasparenza sono pubblicati secondo le disposizioni di legge che si applicano alle Associazioni Nazionali degli Enti Locali.
    6. La gestione finanziaria dell’Associazione è sottoposta al sistema di controlli e sanzioni disciplinare dall’apposito Regolamento Nazionale, proposto dalla Conferenza dei Presidenti delle Associazioni Regionali.
    7. Entro tre mesi dall’approvazione, l’Associazione trasmette al Consiglio Nazionale ANCI, il bilancio consuntivo della Associazione Regionale regolarmente approvato dai competenti organi e certificato dal Collegio dei Revisori.
  • Art. 24 - Contributi associativi

    1. Il contributo associativo è fissato dal Consiglio Nazionale. In ogni caso, lo stesso è automaticamente aggiornato, su base annuale, in ragione dell’indice dei prezzi al consumo così come determinato dall’ISTAT.
    2. Il contributo associativo deve essere versato dagli Associati entro e non oltre il termine essenziale del 30 giugno di ogni anno.
    3. I contributi sono riscossi nelle forme di cui all’art. 270, d.lgs. 267/00 e ss.mm.ii. o mediante accordi istituzionali.
    4. I Comuni inferiori a 500 abitanti associati all’ANCI – salvo diversa, più favorevole decisione del Consiglio Nazionale – sono esentati dal pagamento dei contributi associativi.


  • Art. 25 - Attività Contrattuale

    1. L’attività contrattuale dell’Associazione è effettuata in conformità all’apposito Regolamento approvato dal Comitato Direttivo, su proposta del Comitato Esecutivo, nonché alle disposizioni di legge in quanto applicabili.
  • Art. 26 - Modifiche statutarie

    1. Le modifiche del presente Statuto possono essere adottate dall’Assemblea a maggioranza qualificata dei 2/3 dei propri componenti.
    2. Ove proposte in occasione dell’Assemblea riunita in sede congressuale, le modifiche sono approvate con i medesimi quorum previsti per l’elezione del Presidente.
  • Art. 27 - Modalità delle votazioni

    1. Ai fini della determinazione del quorum nel calcolo dei votanti di cui al presente Statuto, le astensioni non vengono considerate.
  • Art. 28 - Norme di rinvio

    1. Per quanto non espressivamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme previste dallo Statuto Nazionale dell’ANCI e alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.
  • Art. 29 - Scioglimento degli Organi Locali

    1. Gli organi dell’Associazione regionale possono essere sciolti secondo quanto previsto dallo Statuto nazionale dell’ANCI.
  • Art. 30 - Entrata in vigore del nuovo Statuto

    1. Il Presente Statuto, previo inoltro alla Presidenza Nazionale per l’assolvimento degli adempimenti obbligatori previsti dallo Statuto Nazionale e successiva Pubblicazione all’Albo di ANCI Campania, entra in vigore all’approvazione da parte  dell’Assemblea Regionale.