Accesso atti: il consigliere ne ha diritto, ma spetta al Comune stabilirne la modalità per fruirne

Accesso atti: il consigliere ne ha diritto, ma spetta al Comune stabilirne la modalità per fruirne

In tema di accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali neppure il giudice può invadere gli spazi intangibili di discrezionalità del Comune rimpiazzandolo o surrogandolo nelle valutazioni di carattere organizzativo e funzionale che gli competono per legge. Secondo il Tar Lazio-Latina (sentenza n. 49/2023) è pertanto legittima perché frutto della scelta sulle più adeguate modalità per la tutela della privacy la decisione del Comune di consentire l’accesso al consigliere non da remoto ma solo attraverso il ritiro in sede dei documenti alla presenza di un funzionario che prelevi gli atti richiesti direttamente dal protocollo.
Ed è quindi legittima anche la bocciatura della richiesta del consigliere che – come nella vicenda – voglia esercitare il suddetto diritto non personalmente ma per mezzo di un proprio consulente giuridico. Il giudice amministrativo di Latina ha innanzitutto evidenziato che la speciale disciplina in parola permette l’accesso ad atti e documenti detenuti dagli uffici da parte dei soli consiglieri e non di altri soggetti da questi delegati o loro consulenti e collaboratori, prevedendo il diritto di ottenere dagli uffici del Comune (ovvero della provincia nel caso di consiglieri provinciali) nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all’espletamento del mandato. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

E nella vicenda il consigliere che aveva depositato il ricorso al Tar neppure aveva circostanziato per quale ragione, in concreto, volesse avvalersi dell’ausilio di un consulente esterno. In materia di accesso ai documenti amministrativi da parte dei consiglieri comunali la disciplina è ispirata alla logica legislativa di garantire ai rappresentanti del corpo elettorale territoriale l’accesso ai documenti e alle informazioni necessari all’espletamento del mandato rappresentativo. Ciò anche al fine di permettere e di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’amministrazione, e di esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del consiglio; per promuovere anche nell’ambito del consiglio stesso, iniziative quali interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, deliberazioni, che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale. A ben vedere tale diritto si configura come peculiare espressione del principio democratico dell’autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività; ecco perché l’esercizio di tale diritto va assolutamente sostenuto. Tuttavia rientra nelle prerogative del Comune la garanzia del miglior funzionamento degli uffici e della loro organizzazione. Su queste basi il Comune può dunque legittimamente rigettare la richiesta del consigliere volta alla attivazione di una sua postazione da remoto per l’accesso qualora per tale modalità la tecnologia utilizzata dall’ente non possa garantire la piena tutela della privacy di terzi.

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