Indennità di Sindaci e altri amministratori: come si calcola il nuovo stipendio

Indennità di Sindaci e altri amministratori: come si calcola il nuovo stipendio

La Legge di Bilancio 2022 approvata in via definitiva dal Parlamento il 29 dicembre 2021, prevede, ai commi da 583 a 587, un incremento delle indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni capoluogo sede di città metropolitana e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario in una misura percentuale, proporzionata alla popolazione, al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni (attualmente pari a 13.800 euro lordi mensili).
Anche le indennità di funzione di Vicesindaci, Assessori e Presidenti dei Consigli comunali saranno adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti Sindaci con l’applicazione delle percentuali vigenti nel DM 119/2000.
Si ricorda che l’ammontare di tali indennità è attualmente proporzionale a quella dei Sindaci, in una misura che varia in rapporto alla classe demografica dell’ente locale: dal 15 al 75% per il Vicesindaco, dal 10 al 65% per gli Assessori, dal 5 al 10% per il Presidente del Consiglio comunale per i comuni fino a 15.000 abitanti mentre per quelli con popolazione superiore è corrisposta un’indennità mensile di funzione pari a quella degli assessori dei Comuni della stessa classe demografica.

A decorrere dal 2024, l’indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario, è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni sulla base delle seguenti percentuali che tengono conto della popolazione residente:
a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
i) 16 per cento per i sindaci comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

Tale indennità di funzione è adeguata al 45% e al 68% delle suddette percentuali rispettivamente negli anni 2022 e 2023.
Dispone, altresì, che a decorrere dall’anno 2022, la predetta indennità possa essere corrisposta nelle integrali misure (misure a regime nel 2024) nel rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio.
Rispetto alla suddetta fase di prima applicazione, l’importo da applicarsi per il 2022 e per il 2023 si ottiene calcolando rispettivamente il 45% e il 68% sull’aumento/differenza dell’importo totale a regime per il 2024 previsto per ciascuna classe demografica di Comune.

COME SI CALCOLA: DUE ESEMPI
CITTA’ METROPOLITANA – Oggi l’indennità dei Sindaci di Comuni Capoluogo, sede di Città Metropolitane, è pari a 7.018,65 euro. Quella a regime è pari a 13.800 euro. La differenza è di 6.781,35
L’’importo del 45% nel 2022 e del 68% di aumento nel 2023 andrà calcolato su un aumento totale di 6.781,35, previsto a regime del 2024.
Dunque, nell’esempio fatto, l’aumento mensile lordo sarà pari a circa 3.051,60 euro nel 2022 e 4.615,60 euro nel 2023. Un totale mensile lordo di 10.070,25 euro nel 2022 e 11.634,25 euro nel 2023.
COMUNE FINO A 3000 ABITANTI –
Al sindaco tocca nel 2024 come aumento il 16% di 13800 ovvero 2208. La differenza tra quanto prende oggi (1650 lordi) e quando prenderà nel 2024 è di 558. Se il comune è «ricco» può dare già dal 2022 lo stipendio di 2208.
Se non lo è deve  pagare con degli step nel 2022 e nel 2023.
Nel 2022 deve avere il 45% della differenza (cioè di 558) cioè 251,1. Quindi il lordo è di 1901,1
Nel 2023 deve avere il 68% della differenza cioè 379,44. Quindi il lordo è di 2029,44.  Nel 2024 arriviamo al 2208.

Tale interpretazione è confermata anche dal Ragioniere Generale dello Stato che con una nota indirizzata all’Anci il 5 gennaio (CLICCA E LEGGI) e su richiesta della stessa, al fine di evitare possibili dubbi applicativi, ritiene che “i predetti adeguamenti percentuali vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita a il nuovo importo a regime previsto dall’anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza”

Il comma 585 adegua le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali, all’indennità di funzione dei corrispondenti Sindaci come incrementate per effetto del comma 1, con l’applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal citato DM 119/2000.

DUE MODALITA’ OPERATIVE DA PARTE DEL DIRIGENTE DEL COMUNE
Al fine di supportare i Comuni nell’attuazione della norma in esame, si possono distinguere due specifiche fattispecie:
1) Adeguamento delle indennità, come previsto dalla norma, in modo graduale nell’arco del triennio 2022-2024.
L’applicazione delle misure delle indennità negli importi derivanti dal nuovo assetto normativo è effettuata direttamente dal dirigente/responsabile competente, mediante l’adozione di propria determinazione dato che si tratta di dare mera attuazione ad una disposizione di legge.
Si ritiene, infatti, applicabile quanto statuito dalla circolare 5 giugno 2000 n. 5 del Ministero dell’interno che fornisce indicazioni circa la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali.
Già in tale circolare, infatti, il Viminale, argomentando l’automaticità degli adeguamenti previsti dalla norma, prevedeva, per ciò che attiene agli organi competenti alla determinazione di tali indennità, la competenza del dirigente con proprio provvedimento.
Dunque, le percentuali del 45% e del 68% rispettivamente nel 2022 e nel 2023 di adeguamento delle nuove indennità previste a regime è sufficiente accertare tale spesa nel bilancio di previsione e successivamente impegnarla con una determina dirigenziale.

2) Applicazione già nel 2022 e 2023 dell’indennità di funzione nella misura integrale.
L’adeguamento della misura di incremento delle indennità di funzione – a regime – è possibile e limitata al solo rispetto degli equilibri di bilancio.
Pertanto, nel caso in cui l’ente intenda applicare la misura – a regime nel 2024 – già negli esercizi 2022 e 2023, adeguando immediatamente le indennità di funzione, dovrà essere verificato il permanere dell’equilibrio finanziario pluriennale in sede di bilancio di previsione 2022-2024, come previsto dalla disposizione richiamata.
Al riguardo si ravvisa l’opportunità, se non la necessità, che sia espresso un indirizzo in tal senso nel DUP 2022-2024, da integrare mediante una delibera consiliare (in quanto documento già approvato). Il bilancio di previsione 2022-2024 sarà dunque definito con previsioni di spesa conseguenti a tale indirizzo, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio nel triennio.
Si rammenta, infatti, che il Documento Unico di Programmazione, di cui all’articolo 151 del TUEL, contiene le linee strategiche dell’ente e deve essere presentato entro il 31 luglio. Andrà quindi adeguato alle modifiche introdotte dalla disposizione de qua.
A seguito, dunque, dell’approvazione del bilancio di previsione, il dirigente/responsabile competente, trattandosi di dare attuazione a quanto così deliberato, provvederà ad adottare la determinazione per l’applicazione della misura integrale (indicata dalla legge) delle nuove indennità di funzione, come risultante nelle tabelle di cui sopra.

AUMENTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI
Si ricorda, infine, che l’aumento delle indennità dei Sindaci ridetermina anche il compenso massimo mensile percepibile dai Consiglieri comunali, che è pari ad un quarto dell’indennità del Sindaco in base a quanto disposto dall’articolo 82, comma 2, del TUEL . La norma infatti non incide direttamente sul valore del gettone di presenza dei Consiglieri comunali ma, indirettamente, agisce sul valore dell’ammontare complessivo percepito che è pari, appunto, per la surrichiamata norma del TUEL, ad un quarto dell’indennità del Sindaco come rideterminata dall’articolo in esame. Ogni altra interpretazione non terrebbe conto del principio della successione delle leggi nel tempo e dunque deve tenersi conto – per il tetto massimo mensile dei Consiglieri Comunali – delle indennità di funzione rideterminate dalle disposizioni di legge in commento nella presente nota.

 

 

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