I Comuni non sono tenuti a rimborsare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) le spese di notifica delle cartelle di pagamento riferite allo stralcio tombale dei ruoli fino a 1.000 euro per il periodo dal 2000 al 2010.
Lo ha chiarito l’Ifel (fondazione dell’Anci) rispondendo a molte segnalazioni fatte da Comuni che hanno ricevuto dall’Ader, qualche giorno prima di Natale, una richiesta di pagamento delle spese in unica soluzione.
La questione riguarda la cancellazione dei ruoli sotto i 1000 euro per gli anni 2000-2010, prevista dall’articolo 4 del Dl 119/2008 in analogia a precedente misura che disponeva la cancellazione di cartelle esattoriali fino a 2000 euro per ruoli resi esecutivi fino al 1999 (legge 228/2012). Misure che hanno inevitabilmente comportato la perdita di consistenti importi per i comuni, ormai divenuti difficilmente recuperabili per varie ragioni, tra cui la vetustà dei crediti e le condizioni soggettive dei contribuenti (nullatenenti, deceduti, imprese cessate e fallite, eccetera). Si ricorda che l’operazione di cancellazione di tutti i debiti effettuata alla data del 31 dicembre 2018, ha comportato lo stralcio di ben 12 milioni di cartelle esattoriali, riguardanti circa 5 milioni di contribuenti.
Relativamente al rimborso delle spese per le procedure esecutive, il Dl 119/2018 prevede che in relazione alle quote annullate concernenti i carichi erariali e dei comuni (per questi, limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013) il relativo onere, da soddisfarsi a decorrere dal 30 giugno 2020 in venti rate annuali senza interessi, sia posto a carico del bilancio dello Stato. Per i restanti carichi, invece, è il singolo ente creditore che provvederà direttamente al rimborso, agli stessi termini e condizioni, con la beffa, per alcuni enti impositori, di dover pagare le spese per un debito che si è trasformato in un regalo per i debitori.
Ora l’Ader chiede ai Comuni anche il conto delle spese di notifica delle cartelle annullate, peraltro in un’unica soluzione e per importi in molti casi piuttosto consistenti. L’Ader, in assenza di specifica previsione sul rimborso delle spese di notifica, ritiene applicabile l’articolo 17 comma 4 del Dlgs 112/99 (riguardante gli oneri per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione), per cui l’ente creditore deve rimborsate queste spese in unica soluzione, a ricezione della relativa istanza.
Pretesa che l’Ifel ritiene ingiustificata, in primo luogo perché la norma prevede che l’annullamento dei ruoli venga effettuato «senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore». Inoltre il Dl 119/2018 prevede solo il rimborso delle «spese per le procedure esecutive» relative alle quote annullate, maturate negli anni 2000-2013. Nessuna menzione contiene invece la norma relativamente alle spese di notifica delle cartelle di pagamento dei debiti oggetto di annullamento, circostanza che denota una precisa volontà del legislatore di considerare solo le spese esecutive.
Pertanto, conclude l’Ifel, l’assenza di riferimenti alle «spese di notifica» non può determinare alcuna richiesta “ordinaria” di rimborso da parte dell’agente della riscossione, considerando anche che queste spese negli anni oggetto dello stralcio erano richiedibili solo a seguito della comunicazione di inesigibilità, evidentemente non applicabile al caso specifico in esame.