Entro il 30 settembre 2021 gli enti beneficiari del finanziamento “decreto ponti” dovranno presentare al Ministero delle Infrastrutture i progetti finanziati dalle risorse previste dal decreto (clicca qui per leggere la nota del Mims che fissa la data della scadenza).
Il decreto stanzia 1,15 miliardi di euro per la messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti, per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti che presentano problemi strutturali di sicurezza, sulla rete viaria di loro competenza.
La somma si articola sul triennio 2021/2023 ed è così ripartita:
- 350 milioni di euro per l’anno 2021;
- 450 milioni di euro per l’anno 2022;
- 350 milioni di euro per l’anno 2023.
Le risorse sono divise tra le Province e le Città metropolitane sulla base dei parametri descritti nella nota metodologica presente nell’allegato 1 del decreto. In sintesi, i criteri sono rappresentati dalla consistenza della rete viaria, dalla consistenza del parco veicolare e dalla vulnerabilità territoriale rispetto fenomeni naturali.
Il contributo deve essere usato esclusivamente per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, ma può includere anche il finanziamento delle seguenti attività: censimento, classificazione del rischio, verifica della sicurezza, progettazione, direzione lavori, collaudo, controlli in corso di esecuzione e finali, nonché altre spese tecniche necessarie per la realizzazione (rilievi, accertamenti, indagini, allacci, accertamenti di laboratorio etc.) e l’eventuale monitoraggio strutturale, purché’ coerenti con i contenuti e le finalità della legge e del decreto, comprese le spese per l’effettuazione di rilievi, di studi e rilevazioni di traffico, del livello di incidentalità, dell’esposizione al rischio.
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