Decreto rinnovabili, via libera dal ministero: i Comuni devono indicare le aree idonee

Decreto rinnovabili, via libera dal ministero: i Comuni devono indicare le aree idonee

Aree idonee per fonti e impianti rinnovabili, siglato il decreto del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica per il raggiungimento degli obiettivi Ue fissati nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (Pniec).

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 3 luglio 2024, il provvedimento ha l’obbiettivo di implementare e favorire nuovi impianti di energia pulita anche attraverso un’azione di sburocratizzazione. Il Dm tuttavia non tocca l’eolico off shore, disciplinato dal Piano di Gestione dello Spazio Marittimo, di cui ancora si attende l’adozione/pubblicazione da parte del MIT.

Dopo l’intesa con le Regioni, raggiunta nelle scorse settimane, toccherà proprio agli enti locali indicare le aree idonee dove sviluppare nuovi siti green. Il presente decreto – in attuazione dell’articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.199 del 2021 – tra le varie ha la finalità di individuare la ripartizione fra le Regioni e le Province autonome dell’obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020, necessaria per raggiungere gli obiettivi fissati dal PNIEC e rispondere ai nuovi obiettivi derivanti dall’attuazione del pacchetto “Fit for 55”, anche alla luce del pacchetto “Repower UE”. Secondo le stime del dicastero, in Campania per il 2030 si punta al conseguimento dell’obiettivo di potenza complessiva di circa 3.976 MW.

Il ruolo dei Comuni

Sulla scorta dell’emendamento ANCI di coinvolgimento degli enti locali, il decreto garantisce l’opportuno coinvolgimento dei Comuni a cui toccherà individuare le aree idonee sul rispettivo territorio tenendo conto: della massimizzazione delle aree da individuare al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi; delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa; della possibilità di classificare le superfici o le aree come idonee differenziandole sulla base della fonte, della taglia e della tipologia di impianto; della possibilità di fare salve le aree idonee di cui all’articolo 20, comma 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Sono considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell’articolo 10 e dell’articolo 136 (comma 1, lettere a e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le Regioni possono poi individuare come non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro degli altri beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le Regioni inoltre possono stabilire una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di ampiezza differenziata a seconda della tipologia di impianto, proporzionata al bene oggetto di tutela, fino a un massimo di 7 chilometri. Per i rifacimenti degli impianti in esercizio non sono invece applicate le norme previste nel precedente periodo.

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