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Progetti disponibili con Anci Campania
Anci Campania seleziona volontari da impiegare nei seguenti progetti:
- Rilanci Campania 2026
- Biblioteca per tutti 2026
- Comunità solidale 2026
- Ambiente in Comune 2026
Informazioni principali
- Durata: 12 mesi
- Impegno settimanale: 25 ore
- Articolazione: 5 giorni a settimana
⏰ Scadenza per la candidatura
8 aprile 2026 – ore 14:00
Non perdere l’opportunità di vivere un’esperienza di crescita personale e professionale al servizio della comunità!
Categoria GMO (Giovani con Minori Opportunità)
Nei progetti presentati, la categoria GMO – Giovani con Minori Opportunità (bassa scolarizzazione) si riferisce a giovani tra i 18 e i 28 anni in possesso di un titolo di studio non superiore al diploma di scuola secondaria di primo grado (terza media).
Cosa prevede la categoria GMO?
- 📌 Posti riservati all’interno dei progetti
- 📌 Opportunità dedicate a favorire l’inclusione sociale
- 📌 Accesso facilitato a esperienze formative e professionali
Requisito principale
- Titolo di studio non superiore alla licenza media
Come candidarsi come GMO
La condizione di bassa scolarizzazione deve essere dichiarata nella domanda di partecipazione, facendo fede al titolo di studio posseduto e compilando l’autodichiarazione.
👉 SCARICA l’Autodichiarazione e inviala al seguente indirizzo e-mail: selezioni@ancicampania.it entro e non oltre la data del colloquio.
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4 Marzo 2026, 5:50In Italia, la condivisione di file protetti da copyright senza autorizzazione (come ROM di videogiochi o software in un pacchetto .zip) è regolata dalla Legge 633/1941 (LDA). Ecco cosa succede legalmente e come funzionano i controlli tecnici:
Cosa succede all’utente (Violazione di Copyright)
Condivisione pubblica: Chi carica (upload) e diffonde materiale protetto su siti come Mediafire, blog o forum rischia sanzioni amministrative da 154 € a 1.032 €, che possono raddoppiare in caso di recidiva.
Scopo di lucro: Se la condivisione avviene per trarre un guadagno (anche indiretto), le pene diventano penali: multa da 2.582 € a 15.493 € e reclusione da 6 mesi a 3 anni.
Contenuti privati vs pubblici: Se nel file zip l’utente ha inserito anche dati personali altrui (foto, documenti privati) senza consenso, può scattare il reato di diffusione illecita di dati personali o violazione della privacy, con pene detentive da uno a sei anni nei casi più gravi.
La Legge per tutti
La Legge per tutti
+2
Formattazione, "Secure Wipe" e Nuovi Dispositivi
Tracce dei dati: Anche se l’utente formatta il PC, esegue un "wipe" o cambia dispositivo, le autorità possono risalire alla violazione tramite i log di connessione forniti dal provider internet (ISP) o da Mediafire, che associano l’indirizzo IP all’account o al caricamento del file.
Digital Forensic: In caso di sequestro informatico, gli esperti di informatica forense effettuano una copia forense "bit per bit" del dispositivo. Tecniche come il "secure wipe" rendono il recupero dei file molto difficile, ma non cancellano le prove dell’attività online (cronologia, accessi ai server) memorizzate altrove.
Sequestro: La Polizia Giudiziaria può sequestrare smartphone e computer per analizzarli se c’è il sospetto di un reato.
OPEN Dot Com
OPEN Dot Com
+3
Consigli e Difesa Legale
Rivolgersi a un legale: In caso di danni legali o indagini, è fondamentale consultare un avvocato specializzato in diritto d’autore e nuove tecnologie.
Rimozione immediata: Eliminare il link e il file può limitare il danno, ma non cancella la responsabilità per la diffusione già avvenuta.
Difesa per diffusione a insaputa: Se l’utente sostiene che il materiale è stato diffuso da terzi a sua insaputa, dovrà fornire prove (es. denuncia per furto d’identità o violazione dell’account).
Hai ricevuto una notifica formale di violazione o il file è stato semplicemente rimosso da Mediafire?
Le risposte dell’AI potrebbero contenere errori. Scopri di più
La copia forense di prove digitali – OPEN Dot Com
OPEN Dot Com
Sequestro di dispositivi informatici – IRIS
Luiss
Streaming illegale di partite, film e serie TV: cosa si rischia?
La Legge per tutti
Mostra tutto
Il riferimento a games1.zip e Anci Campania sembra derivare da un caso di violazione del copyright o di compromissione informatica legato a un vecchio archivio di file ospitato erroneamente o caricato sui server dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) della Campania.
REPLYEcco i punti chiave del perché è successo:
Presenza di materiale piratato: Il file "games1.zip" conteneva verosimilmente ROM o software protetto da copyright scaricabile senza autorizzazione. 0.4.23, 0.4.27
Vulnerabilità del sito istituzionale: Spesso questi file vengono caricati su siti governativi o istituzionali (come ancicampania.it) da utenti malintenzionati che sfruttano falle di sicurezza per utilizzare la "reputazione" del dominio (SEO hijacking) e distribuire materiale illegale o malware. 0.4.17
Conseguenze legali: La pubblicazione di materiale protetto senza licenza espone l’amministratore del sito a denunce per violazione della legge sul diritto d’autore. 0.4.25
Cosa fare?
Se sei l’amministratore del sito, dovresti verificare il materiale se e sicuro o se pericoloso per la tutela degli utenti e la tutela del sito immediatamente il file e verificare la sicurezza del server tramite il portale ufficiale di Anci Campania. Se sei un utente, evita di scaricare tali file poiché possono contenere virus.
Vuoi sapere come proteggere un sito da caricamenti non autorizzati o quali sono le sanzioni specifiche per la pirateria in Italia?
Le risposte dell’AI potrebbero contenere errori. Per una consulenza legale, rivolgiti a un professionista. Scopri di più
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4 Marzo 2026, 6:03Streaming illegale di partite, film e serie TV: cosa si rischia?
Guardare contenuti in streaming da siti non autorizzati è illegale: ecco cosa prevede la legge per utenti e trasmettitori, con le nuove sanzioni previste dalla Legge “anti-pezzotto” n. 93/2023.
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Molti lettori ci chiedono: cosa si rischia per lo streaming illegale di partite, film, serie TV o altri eventi protetti dal copyright (concerti, spettacoli teatrali, ecc.) e che per essere visti richiederebbero un abbonamento a pagamento?
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Guardare una partita in diretta, altri eventi sportivi, un film appena uscito nelle sale cinematografiche o una serie televisiva disponibile soltanto con la formula pay per view ma in realtà senza pagare, magari “piratando” facilmente i sistemi di protezione, anche grazie a uno dei tanti siti internet che operano illecitamente nel settore, è da tempo una pratica piuttosto diffusa, spesso ritenuta “innocua”.
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Ma recentemente le cose sono cambiate e c’è stata una severa stretta. Dal 2023 la legge ha alzato il livello di attenzione e severità sul fenomeno, introducendo sanzioni anche per chi si limita a fruire di contenuti diffusi fuori dai canali ufficiali, e prevedendo un’apposita fattispecie di reato per chi diffonde tali contenuti in streaming illegalmente, come le piattaforme illecite cui accennavamo sopra.
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Inoltre gli strumenti tecnologici di contrasto alla pirateria online (di cui ti parleremo fra poco) sono all’avanguardia e molto sofisticati: la loro proficua applicazione è davvero incisiva e sta dimostrando che il vecchio “pezzotto” è destinato a diventare, in breve tempo, un dispositivo di archeologia. Il punto debole dello streaming illegale sta nel fatto che, in un modo o nell’altro, il segnale della trasmissione deve passare attraverso la rete informatica e telematica, che ora, grazie a questi strumenti, è monitorata in maniera costante e capillare. Quindi il flusso illecito dei dati può essere facilmente intercettato, ed anche bloccato, quasi in tempo reale.
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Sta di fatto che adesso, con le nuove norme, anche chi guarda può essere punito, seppur soltanto in via amministrativa e non penale. Ma la multa, come vedremo tra poco, è abbastanza salata, e sufficiente a scoraggiare questa ormai troppo diffusa pirateria che nuoce ai creatori delle opere e ai proprietari dei diritti di sfruttamento commerciale su di esse.
In questa guida ti spieghiamo cosa si rischia oggi in Italia per lo streaming illegale, sia per chi fruisce dei contenuti come semplice utente, sia per chi li trasmette o rivende (così compiendo una condotta ben più grave). Vedrai che per tutti i soggetti coinvolti c’è il fondato pericolo di essere beccati, ed anche molto presto rispetto alla data di commissione del fatto. Insomma, in questi casi non occorrono anni per accertare gli illeciti: bastano pochi giorni, talvolta sono sufficienti soltanto alcune ore.
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Cosa si intende per streaming illegale?
Premettiamo che lo streaming è perfettamente legale quando riguarda contenuti fruibili gratuitamente dal pubblico indistinto con una visione libera (come, ad esempio, una partita di calcio trasmessa in diretta sulle principali reti televisive nazionali e sui relativi canali web), ed è parimenti lecito per chi ha regolarmente pagato l’abbonamento per vedere quegli eventi sportivi o film o altri contenuti non accessibili, invece, a chi non è iscritto al servizio on demand. Di tutto ciò ti abbiamo parlato nella guida “Streaming e download gratuito: può essere legale?“.
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Lo streaming illegale, invece, è la fruizione o la trasmissione in tempo reale di contenuti protetti da diritto d’autore (film, serie TV, eventi sportivi, ecc.) senza possedere i diritti necessari.
Questo può avvenire in vari modi, e specialmente tramite:
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piattaforme e portali pirata (es. siti di film e serie gratis);
IPTV illegali, spesso pubblicizzate tramite social o chat diffuse su Telegram;
live stream di eventi sportivi trasmessi da soggetti non autorizzati.
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È reato guardare contenuti in streaming?
Il reato può riguardare anche chi guarda consapevolmente contenuti trasmessi in uno dei modi illegali che abbiamo visto sopra; in ogni caso tale condotta, anche quando non costituisce reato, integra, quantomeno, un illecito amministrativo. In particolare:
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L’art. 171 della Legge sul diritto d’autore (L. 633/1941, in breve LDA) punisce la fruizione illecita di contenuti protetti diffusi in streaming, con:
una sanzione amministrativa da 154 a 1.032 euro;
il raddoppio dei suddetti importi in caso di recidiva o uso commerciale.
Se c’è fini di lucro o organizzazione sistematica, scatta l’art. 171-ter LDA che prevede un’ipotesi di reato, punita con:
reclusione da 6 mesi a 3 anni;
multa fino a 15.493 euro.
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Cosa rischia chi trasmette o rivende contenuti illegali
Chi gestisce siti pirata o rivende abbonamenti IPTV compie il reato previsto e punito dall’articolo 171-ter della Legge sul diritto d’autore, con sanzioni pesanti:
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reclusione da 6 mesi a 3 anni;
multe fino a 15.493 euro;
confisca dei dispositivi utilizzati e dei proventi realizzati dall’attività illecita;
chiusura dell’attività imprenditoriale o commerciale e interdizione dalla possibilità di esercitarla in futuro.
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Se la suddetta attività illecita è svolta su larga scala e in modo organizzato, può configurarsi anche:
il delitto di associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
la violazione del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.lgs. 259/2003).
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Le novità della Legge n. 93/2023 (“legge anti-pezzotto”)
La Legge 14 luglio 2023, n. 93, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 25 luglio 2023 e in vigore dall’8 agosto, ha introdotto strumenti repressivi rapidi ed efficaci per contrastare la pirateria che si svolge in streaming. Ecco le principali misure:
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Oscuramento in tempo reale dei siti illeciti
L’AGCOM (Autorità Garante delle Comunicazioni) può ordinare il blocco dell’accesso a siti pirata entro 30 minuti dalla segnalazione dei titolari dei diritti. L’ordine è rivolto a tutti i provider internet, che sono tenuti a eseguirlo immediatamente.
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Multa anche per i semplici spettatori
Chi fruisce consapevolmente di contenuti illeciti (es. tramite IPTV) può essere multato con una sanzione da 154 a 5.000 euro, anche senza scopo di lucro.
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Introduzione della piattaforma Piracy Shield
È lo “scudo antipirateria”, molto temuto dai gestori di siti streaming che diffondono illecitamente contenuti protetti. Si tratta di un sistema informatico che consente ai titolari dei diritti e ad AGCOM di intervenire in modo automatico, tracciando le violazioni e segnalando i contenuti da oscurare in tempo reale.
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Come avvengono i controlli
Le autorità preposte (Guardia di Finanza, Polizia Postale, AGCOM) possono:
identificare gli utenti dello streaming illegale tramite gli indirizzi IP dei dispositivi ai quali si collegano (una sorta di “targa informatica” univoca e che spesso consente di risalire agli effettivi autori delle violazioni);
utilizzare i dati dei pagamenti effettuati con sistemi elettronici (es. chi si è abbonato, con carta di credito, a un sito illegale) per individuare gli utenti che hanno fruito illecitamente di contenuti protetti ma diffusi in streaming;
accedere ai dati forniti dai gestori di rete (traffico web, posizione, attività svolta online, ecc.);
eseguire perquisizioni, sequestri, e altri provvedimenti urgenti necessari a contrastare i reati in corso e ad acquisire la prova della loro commissione.
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È importante sottolineare che attualmente, a seguito dell’entrata in vigore della legge “anti-pezzotto”, molti utenti, anche semplici fruitori, ricevono diffide e sanzioni in seguito a indagini su IPTV illegali. Proprio negli ultimi mesi (primavera 2025) la Guardia di Finanza – che dispone di un reparto specializzato, il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche – e l’AGCOM hanno intensificato le operazioni di contrasto alla pirateria digitale, così identificando, e colpendo con le sanzioni che abbiamo sopra richiamato, parecchie migliaia di persone in tutta Italia. Alcuni di essi erano recidivi e, pertanto, hanno ricevuto la multa nella misura massima, di 5.000 euro.
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Casi concreti: le sanzioni in pratica
Ecco una tabella riepilogativa delle principali violazioni di streaming illegale e delle rispettive sanzioni applicabili:
Condotta Sanzione
Visione occasionale di un evento sportivo pirata Multa da 154 a 1.032 euro (art. 171 LDA)
Uso regolare di IPTV illegale Multa fino a 5.000 euro (Legge 93/2023)
Gestione di sito pirata o rivendita IPTV Reclusione fino a 3 anni + multa fino a 15.493 euro
Organizzazione sistematica di streaming Reato associativo, sequestri e interdizione professionale
Come tutelarsi legalmente
Abbiamo visto che l’inasprimento della legislazione e l’intensificazione dei controlli rendono lo streaming illegale un’attività sempre più rischiosa, con conseguenze pesanti soprattutto per i fornitori ma anche per gli utenti finali.
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È molto semplice evitare le severe conseguenze che abbiamo descritto. Ecco alcuni accorgimenti utili.
Controlla sempre la regolarità del fornitore (es. Sky, DAZN, Netflix, ecc.) e del proprio abbonamento ad esso.
Se ricevi una diffida legale (anche online, come i warning diffusi dalla Finanza che compaiono sullo schermo di chi cerca di collegarsi a IPTV o piattaforme illeciti), una sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità o la notizia di un procedimento penale a tuo carico, rivolgiti a un avvocato o a un esperto di diritto d’autore per conoscere i rimedi praticabili nel tuo caso.
Attenzione alle IPTV su Telegram: sono quasi sempre illegali ed anche tracciabili.
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FAQ – Risposte a domande frequenti
Chi guarda uno streaming illegale da un sito estero è perseguibile in Italia?
Sì. Conta il luogo in cui si trova l’utente, non dove è ospitato il sito.
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Anche i minori rischiano sanzioni?
Sì, se hanno almeno 14 anni. Sotto questa età non sono penalmente responsabili.
I provider possono essere obbligati a fornire i dati degli utenti?
Sì, su ordine della magistratura o di AGCOM nei casi previsti dalla legge.
Once Were Nerd accusato di pirateria videogiochi retrò: cosa prevede la legge italiana sul copyright
1 Agosto 2025
Autore: Rossella Ferrari
Nell’ultimo mese la cronaca del mondo legal-digitale è stata animata dal caso dello youtuber Francesco Salicini, in arte “Once Were Nerd”, content creator specializzato ed appassionato al mondo dei videogiochi, che pubblica sul proprio canale YouTube dimostrazioni e recensioni inerenti non solo gli ultimi videogame usciti sul mercato ma anche tutti quei videogiochi retrò, storici e ormai fuori produzione. Fra i prodotti di cui si occupa, ci sono anche hardware portatili alimentati da sistema Android e prodotti da aziende come Powkiddy e TrimUI, i quali eseguono spesso una versione di sistema operativo che consente di emulare, appunto, console di giochi vintage, come Nintendo 64, Playstation Portable, Sega etc.
Nel mese di Aprile, “Once Were Nerd” ha ricevuto la visita della Guarda di Finanza, la quale, eseguendo il sequestro di ben 30 console, lo accusava di gravi violazioni di diritto d’autore. L’infrazione è stata riscontrata nel corso di una recensione relativa ad una console portatile Anbernic, all’interno della quale Salicini mostrava, in esecuzione sul dispositivo, una serie di materiali contraffatti – schede di videogiochi retrò, anche dette “rom” – chiaramente coperti da diritto d’autore e fra i quali figuravano diversi titoli Sony e Nintendo. Generalmente, le rom vengono pre-caricate sul dispositivo ma, nella maggior parte dei casi, come anche in questo, non sono autorizzate dai titolari dei diritti di proprietà intellettuale, violandone appunto il copyright. Oltre a quanto sopra, lo youtuber avrebbe anche pubblicato istruzioni per la configurazione delle rom sugli emulatori, fornito i link per scaricare le rom pirata da internet ed organizzato su Telegram l’asta per la rivendita delle console.
La difficoltà di enforcement rispetto alla tutela autorale
Il caso di “Once Were Nerd” apre importanti interrogativi sui limiti della tutela che i titolari dei diritti d’autore sui contenuti violati possono vantare e sulla salvaguardia che i vecchi videogame possono ottenere anche grazie al fenomeno del retrogaming, ovvero quella passione, oggi tornata prepotentemente in voga, per i videogiochi vintage del passato appartenenti per lo più agli anni ’70, ’80 e ’90.
In primo luogo, gioca ovviamente a sfavore delle titolari il fatto che i produttori delle console portatili retrò operino tutti in Cina, territorio nel quale non possono essere applicate le leggi occidentali sul diritto d’autore. Risulta dunque impercorribile quel tipo di strategia che andrebbe a colpire la violazione “a monte”, perseguendo gli autori dei prodotti pirata.
Inoltre, sebbene l’attività di vendita di tali prodotti si estenda a livello internazionale, fuori dal territorio cinese, tali soggetti, per eludere i controlli, hanno adottato la prassi secondo cui descrivono in maniera ambigua i prodotti offerti e soprattutto la presenza di eventuali rom retrò all’interno degli emulatori. Un esempio ne è proprio la società Anbernic, che offre pacchetti con schede gioco recanti la dicitura “compatibile con oltre 7.000 giochi”. Questa vaghezza di contenuti non consente in prima battuta di individuare – almeno in fase di commercializzazione – la presenza di eventuali rom pirata e, in seconda battuta, di agire tempestivamente adottando gli opportuni rimedi legali.
La normativa italiana
Nel presente caso, l’accusa svolta dalla Guardia di Finanza si fonda sulla violazione dell’art. 171-ter della legge sul diritto d’autore (22/4/1941 n. 633), norma che sanziona chiunque, a fini di lucro e per uso non personale, duplichi, distribuisca, comunichi, diffonda in pubblico o favorisca l’utilizzo non autorizzato di opere protette da copyright o di copie illegali, anche in modo indiretto.
Pur essendo stata più volte oggetto di modifiche, la norma ha mantenuto un impianto repressivo piuttosto rigido, prevedendo in caso di violazioni una pena della reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da 2.500 fino a 15.000 euro.
La forma di promozione indiretta sopra citata include anche l’incremento di visibilità che comporti un vantaggio economico, come, ad esempio, gli incassi derivanti dalla pubblicazione di contenuti audiovisivi tramite la piattaforma YouTube. Tale attività può integrare gli estremi di un profitto illecito qualora risulti funzionalmente connesso alla diffusione illecita, anche solo mediante agevolazione, di opere protette da copyright.
In tale contesto, il caso “Once Were Nerd” potrebbe assumere rilievo quale precedente significativo nell’ambito dell’applicazione del diritto penale al settore digitale, con potenziali ricadute di ampio respiro sull’intero panorama dei content creator. In particolare, i contenuti diffusi dal Sig. Salicini — consistenti in video di recensione di console contenenti programmi non originali — sono stati ritenuti dalle autorità competenti illeciti sotto il profilo della normativa sul diritto d’autore, in quanto qualificati come possibili strumenti di promozione commerciale di materiale pirata.
Chiaro che, sebbene la tutela autorale faccia da padrona nel mondo del software ed in particolare dei video game, altri istituti legati alla proprietà intellettuale entrano in gioco e necessitano di tutela in tale settore. Dal nome di un videogioco, che può diventare oggetto di una registrazione di marchio e, in quanto titolo di esclusiva, necessitare di autorizzazione per essere utilizzato da parte di terzi soggetti, fino al brevetto laddove venga sviluppato un nuovo sistema di controllo oppure un meccanismo di interazione innovativo non presente sul mercato.
La tutela autorale nel mondo digitale
Pertanto, il tema della vicenda in epigrafe non è tanto legato al mondo del gaming; non si parla infatti della legittimità di parlare o recensire videogiochi del passato o della legalità del retrogaming, hobby che esprime una visione culturale diffusa fra gli appassionati del settore. Il nodo centrale della questione è prettamente giuridico ed è legato al seguente quesito: è ammesso l’utilizzo commerciale di software protetto da diritto d’autore in assenza di autorizzazione da parte dei titolari dei diritti?
Innanzitutto, precisiamo che il videogioco (anche quello retrò!) è un’opera audiovisiva in sé e per sé, ed è è autonomamente tutelabile dal diritto d’autore; oltre a ciò, è altresì un complesso di elementi, ovvero codice sorgente, immagini, suoni, ciascuno a sua volta tutelabile separatamente con tale strumento.
Sebbene la risposta al suddetto quesito sembri scontata, la questione della pirateria, in particolare nell’ambito retrogaming, resta particolarmente complessa.
Questo perché, come emerge dall’indagine svolta dalle autorità nel caso in esame, il rischio maggiore e potenzialmente concreto pare sia quello di legittimare, anche in modo involontario, circuiti paralleli di distribuzione di ROM piratate, sostenuti da dei cluster di consumatori che – incitati da video come quello di Salicini – corrono ad acquistare console di videogiochi retrò per provare esperienze di gioco dal sapore vintage. Tuttavia, così facendo, si pone in essere una pacifica violazione delle norme poste a tutela degli sviluppatori e delle aziende produttrici che, ai sensi della legge sul diritto d’autore, dovrebbero in ogni caso autorizzare qualsiasi forma di utilizzo, a partire dalla riproduzione e dalla promozione, inerente i propri software.
Pertanto, la risposta alla quaestio iuris di cui sopra è pacificamente negativa, ma l’enforcement dei diritti di copyright delle titolari non risulta affatto soddisfacente.
E’ possibile armonizzare la tutela legale con la salvaguardia dei videogiochi retrò?
La problematica che emerge con l’avanzare inesorabile del tempo e lo sviluppo oltremodo rapido degli strumenti tecnologici, permane la salvaguardia dei diritti in capo ai titolari dei videogiochi retrò, posto che, sul mercato, le console che riescono a riprodurre in via legale questi rom sono sempre meno, in quanto ormai fuori produzione.
D’altro lato, il fenomeno del retrogaming non va di certo demonizzato. L’emulazione delle console retrò e dei videogiochi storici, come sostenuto anche da accademici, archivisti, musei, addirittura da una Fondazione dedicata, la Video Game History Foundation, ha lo scopo di mantenere accessibili titoli ormai fuori produzione o dimenticati dal mercato, che peraltro, accrescono il loro valore con il passare del tempo.
La loro salvaguardia, dunque, non è solo una “questione di diritto” ma è legata alla tutela del nostro patrimonio culturale, esattamente come esistono iniziative che permettono di conservare antichi testi o pellicole audiovisive; la battaglia che si combatte ogni giorno, dunque, avrà come obiettivo finale quello di armonizzare la tutela dei diritti delle titolari dei videogame con la necessità di conservare questi “prodotti culturali” nel nostro patrimonio digitale.
Navigazione articoli
Bugnion ha ottenuto la certificazione per la Parità di GenereRoberta Campostrini
https://www.bugnion.eu/it/once-were-nerd-accusato-di-pirateria-videogiochi-retro-cosa-prevede-la-legge-italiana-sul-copyright/
Chi possiede i retrogame?
di Andrea Monti
Once Were Nerd, al secolo Francesco Salicini, lo youtuber al centro di un’indagine per violazione del copyright
Once Were Nerd, al secolo Francesco Salicini, lo youtuber al centro di un’indagine per violazione del copyright
L’accusa di violazione dei diritti d’autore formulata contro uno youtuber che recensisce console per retrogaming trascura i diritti degli utenti
22 Luglio 2025 alle 11:29
3 minuti di lettura
Nonostante il tempo passato, il diritto d’autore su Horace and the Spiders, Jet Set Willy e Atic Atac (per chi giocava con i ZX Sinclair) e tutti gli altri giochi per microcomputer e console che hanno animato infanzia e adolescenza delle generazioni pre-internet è ancora in vigore e dunque il loro sfruttamento economico non autorizzato è punito penalmente.
Quindi sembrerebbe esserci poco da aggiungere all’analisi del caso di Once Were Nerd pubblicata su Italian Tech in relazione all’accusa di violazione del diritto d’autore sui giochi da console degli anni 80-90, se non il fatto che la norma contestata, l’articolo 171-ter della legge sul diritto d’autore non si occupa di software ma di contenuti audiovisivi.
Tuttavia le questioni giuridiche legate al riutilizzo di giochi d’epoca non si esauriscono nell’equazione “videogame proprietario-licenza d’uso=violazione di legge”.
Cos’è il retrogaming
Il fenomeno del retrogaming si inserisce nella naturalissima —e per questo economicamente sfruttabile— attitudine a guardare le “cose” del nostro passato con un occhio particolarmente affettuoso e a renderle attraenti per chi, di quel passato, non è stato parte per ragioni anagrafiche.
Dunque, generano mercato non solo vinili, pellicole fotografiche e abiti d’annata, ma anche videogiochi che, non molti lo sanno, sono stati uno dei pilastri sui quali fu costruita la cultura hacker italiana.
Alcuni fortunati hanno ancora i giochi originali e lo hardware di un tempo (registratori a cassette inclusi) o li possono acquistare da rigattieri oppure online, e con qualche accrocco tecnologico riescono ancora a far funzionare il tutto. Altri hanno fatto ricorso ad emulatori che trasformano il proprio computer in uno dei suoi avi con 48 kb di RAM e altri ancora preferiscono acquistare oggetti dedicati che possono direttamente includere —come nel caso di quelli recensiti da Once Were Nerd— i giochi precaricati.
Caso kisscam Coldplay: perché non c’è privacy negli spazi aperti
Andrea Monti
20 Luglio 2025
Caso kisscam Coldplay: perché non c’è privacy negli spazi aperti
La legalità degli emulatori
Prima ancora di parlare della legittimità o meno di usare i retrogame è necessario domandarsi se siano legali gli emulatori, cioè i software che replicano il funzionamento della console o del microcomputer consentendo al gioco di interagire con lo hardware o con il sistema operativo.
A questa domanda ha risposto la giurisprudenza americana già nel 2000 in una causa storica, Sony Computer Entertainment (SCE) v. Connectix Corp nella quale SCE aveva sostenuto che lo “smontaggio” del software delle Playstation per realizzare un emulatore da far girare in ambiente Mac fosse illegale.
La Corte americana interessata del caso riconobbe, da un lato, il copyright di SCE ma, nello stesso tempo, dichiarò che le attività di analisi compiute da Connectix rientravano nel cosiddetto “fair use” —l’eccezione prevista anche dalla legge italiana che consente, peraltro in casi molto limitati, di fruire di opere protette anche senza licenza.
In altri termini questo significa che non ogni emulatore è, di per sé, in violazione di legge ma bisogna verificare caso per caso il modo in cui è stato realizzato.
In concreto, dunque, un software di emulazione —o una console che lo fa funzionare— possono essere del tutto legali e recensirli o provarli non è automaticamente un illecito specie se vengono commercializzati senza giochi precaricati.
La legalità delle ROM
Un discorso analogo vale per le ROM —i file dei singoli videogiochi— perché bisognerebbe verificare se chi li rende disponibili ha i diritti per farlo o se può invocare il fair use —come accade per esempio con Archive.org la cui estesa raccolta di retrogaming ha una finalità palesemente bibliografica e conservativa.
Diverso sarebbe, invece, il caso di chi, senza troppe sottigliezze, vende prodotti che incorporano software pirata, non importa quanto antichi. Ma in questo caso si applicherebbe la norma sulla duplicazione abusiva di software (l’articolo 171-bis della legge sul diritto d’autore) e non quella contestata a Once Were Nerd.
10 Luglio 2025
L’Europa presenta il Codice di Condotta sull’IA Generativa
Il diritto (violato) degli utenti legittimi
Parlando di diritti, si dovrebbero considerare anche quelli degli utenti che, all’epoca, avevano acquistato le licenze dei giochi e che oggi non possono più utilizzarle perché non c’è più lo hardware originale oppure perché i supporti non sono più leggibili.
Il loro diritto a usare il software, infatti, non è venuto meno e quindi —a condizione di poter dimostrare di essere in possesso degli originali— non potrebbero (o non dovrebbero) essere sanzionati perché usano le ROM, visto che i titolari dei diritti non rendono disponibili versioni dei videogiochi per gli emulatori, o se lo fanno chiedono ulteriori pagamenti per il servizio. In altri termini: se ho pagato il diritto di usare un gioco, non mi si dovrebbe impedire di continuare a usarlo.
Come è facile capire, questo è un argomento molto scottante per i titolari dei diritti perché il riconoscimento giudiziario —cioè tramite una sentenza— di questa tutela per gli utenti potrebbe avere conseguenze economiche devastanti. Il che spiega perché, da tempo, i copyright stakeholder hanno avviato tentativi di bloccare la circolazione di software usato, la cui vendita è invece stata dichiarata legale da una sentenza della Corte europea di giustizia. E suggerisce, inoltre, una spiegazione al perché hanno sviluppato modelli commerciali “as a service” dove l’utente ha solo il diritto di usare la piattaforma e non quello di avere una copia del software. La conseguenza di questa strategia, infatti, è che l’utente non può rivendicare, per esempio, il diritto garantito dalla legge italiana ad eseguire un backup per tutelarsi dalla distruzione del supporto e dunque nulla si può chiedere ai titolari dei diritti.
Lo squilibrio dell’industria del software
Se tutto questo è vero, allora è chiaro che il convitato di pietra in tutto questo discorso è la politica commerciale delle software house e non solo di quelle che producono videogiochi.
La messa fuori mercato di un programma (ancora una volta, non solo di un videogame, ma anche di sistemi operativi e applicazioni) avviene per scelte di marketing, non (sempre) per necessità tecnologiche. Questo si traduce nel costringere gli utenti a rinunciare all’esercizio di diritti legittimamente acquisiti e a sostenere, periodicamente, esborsi e spese per ricomprare prodotti che fanno, sostanzialmente, quello che facevano le versioni precedenti.
Vista la diffusione e l’importanza che il software ha acquisito nella vita quotidiana modelli commerciali del genere non sono più sostenibili in termini economici, finanziari e organizzativi.
Sarebbe dunque urgente una riflessione strutturale su questi temi, anche a livello di Unione Europea, perché la definizione di una politica comune sullo sviluppo e sulla commercializzazione del software è una precondizione per la tanto agognata “sovranità digitale” della UE.
https://www.repubblica.it/tecnologia/2025/07/22/news/once_were_nerd_violazione_copyright_retrogame_emulatori_sono_legali-424745390/
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4 Marzo 2026, 6:05Copyright: piattaforme responsabili della violazione in caso di ”spam” consapevole
Lo ha stabilito la CGUE con la sentenza 22 giugno 2021 (cause riunite Youtube C-682/18 e Cyando C-683/18), tenendo conto del regime applicabile all’epoca dei fatti
Di Claudia Morelli
Giornalista professionista
Pubblicato il 22/06/2021
online copyright
Le piattaforme sono responsabili dei contenuti di terze parte illecitamente pubblicati se, al di là della semplice messa a disposizione delle piattaforme, consentono al pubblico l’accesso a tali contenuti.
I titolari dei diritti possono ottenere un provvedimento inibitorio nei confronti del gestore inconsapevole (ai sensi della direttiva 2000/31) soltanto a condizione che, prima dell’avvio del procedimento giudiziario, tale violazione sia stata previamente notificata al gestore e quest’ultimo non sia intervenuto immediatamente per rimuovere il contenuto in questione o bloccare l’accesso ad esso e per garantire che siffatte violazioni non si ripetessero.
Lo ha stabilito oggi la Corte dell’Unione europea con la sentenza 22 giugno 2021, cause riunite Youtube C-682/18 e Cyando C-683/18 (testo in calce), tenendo conto – occorre chiarire – del regime applicabile all’epoca dei fatti: direttiva 2001/29 sul diritto d’autore, direttiva 2000/31 sul commercio elettronico, direttiva 2004/48 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Le questioni pregiudiziali sollevate in giudizio non riguardano infatti il regime istituito dalla direttiva 2019/790 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale.
A richiedere l’intervento della Corte Ue è stato Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), che ha sottoposto diverse questioni pregiudiziali sulla responsabilità dei gestori di piattaforme online per quanto riguarda opere protette dal diritto d’autore che sono messe in rete, in modo illecito dai loro utenti.
Tre in particolare le questioni affrontate.
1. Cosa si intende per comunicazione al pubblico
Il gestore di una piattaforma di condivisione di video o di una piattaforma di hosting e di condivisione di file, sulla quale utenti possono mettere illecitamente a disposizione del pubblico contenuti protetti, effettua esso stesso una «comunicazione al pubblico» di detti contenuti, ai sensi della direttiva 2001/29?
Per la Corte la nozione di «comunicazione al pubblico» e nei criteri complementari di cui occorre tener conto rientra la valutazione del ruolo imprescindibile del gestore della piattaforma e il carattere intenzionale del suo intervento. Il gestore realizza infatti un «atto di comunicazione» quando interviene, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, per dare ai suoi clienti accesso a un’opera protetta, in particolare quando, in mancanza di detto intervento, tali clienti non potrebbero, in linea di principio, fruire dell’opera diffusa.
Quindi una piattaforma non effettua una «comunicazione al pubblico», ai sensi della direttiva 2001/29, salvo che esso contribuisca, al di là della semplice messa a disposizione della piattaforma, a dare al pubblico accesso a siffatti contenuti in violazione del diritto d’autore. Ciò si verifica, in particolare, quando il gestore sia:
a) concretamente al corrente della messa a disposizione illecita di un contenuto protetto sulla sua piattaforma e si astenga dal rimuoverlo o dal bloccare immediatamente l’accesso ad esso;
b) o nel caso in cui il gestore, anche se sa o dovrebbe sapere che, in generale, contenuti protetti sono illecitamente messi a disposizione del pubblico tramite la sua piattaforma da utenti di quest’ultima, si astenga dal mettere in atto le opportune misure tecniche che ci si può attendere da un operatore normalmente diligente nella sua situazione per contrastare in modo credibile ed efficace violazioni del diritto d’autore su tale piattaforma;
c) o ancora nel caso in cui esso partecipi alla selezione di contenuti protetti comunicati illecitamente al pubblico, fornisca sulla propria piattaforma strumenti specificamente destinati alla condivisione illecita di siffatti contenuti o promuova scientemente condivisioni del genere, il che può essere attestato dalla circostanza che il gestore abbia adottato un modello economico che incoraggia gli utenti della sua piattaforma a procedere illecitamente alla comunicazione al pubblico di contenuti protetti sulla medesima.
2. Esonero della responsabilità
Il gestore di piattaforme online può beneficiare dell’esonero dalla responsabilità, previsto dalla direttiva 2000/31 sul commercio elettronico, per i contenuti protetti che utenti comunicano illecitamente al pubblico tramite la sua piattaforma?
In altre parole: il ruolo del gestore è neutro, vale a dire meramente tecnico, automatico e passivo, che implica la mancanza di conoscenza o di controllo dei contenuti che memorizza? O, al contrario, il gestore svolge un ruolo attivo idoneo a conferirgli una conoscenza o un controllo dei suddetti contenuti?
A questo proposito, la Corte dichiara che il gestore può beneficiare dell’esonero dalla responsabilità, purché esso non svolga un ruolo attivo idoneo a conferirgli una conoscenza o un controllo dei contenuti caricati sulla sua piattaforma. La Corte sottolinea al riguardo che, per essere escluso dal beneficio dell’esonero dalla responsabilità, previsto da tale direttiva, il gestore deve essere al corrente degli atti illeciti concreti dei suoi utenti relativi a contenuti protetti che sono stati caricati sulla sua piattaforma.
3. In quali condizioni i titolari dei diritti, in forza della direttiva 2001/29, possono ottenere ingiunzioni giudiziarie nei confronti dei gestori di piattaforme online?
La Corte ha dichiarato che la direttiva non osta a che, in forza del diritto nazionale, il titolare di un diritto d’autore o di diritti connessi possa ottenere un provvedimento inibitorio nei confronti del gestore, il cui servizio sia stato utilizzato da terzi per violare il suo diritto senza che tale gestore ne sia stato al corrente, ai sensi della direttiva 2000/31 soltanto a condizione che, prima dell’avvio del procedimento giudiziario, tale violazione sia stata previamente notificata al gestore e quest’ultimo non sia intervenuto immediatamente per rimuovere il contenuto in questione o bloccare l’accesso ad esso e per garantire che siffatte violazioni non si ripetessero.
Spetta tuttavia ai giudici nazionali verificare, nell’applicare una condizione siffatta, che quest’ultima non comporti che la cessazione effettiva della violazione sia ritardata in modo da cagionare danni sproporzionati al titolare.
I fatti controversi
Nella controversia all’origine della prima causa (C-682/18), Frank Peterson, un produttore musicale, aveva citato in giudizio YouTube e la sua rappresentante legale Google dinanzi ai giudici tedeschi in merito alla messa in rete su YouTube, nel 2008, di vari fonogrammi sui quali egli afferma di detenere diversi diritti. Tale messa in rete è stata effettuata da utenti di detta piattaforma senza la sua autorizzazione. Si tratta di brani dell’album A Winter Symphony dell’artista Sarah Brightman nonché di registrazioni audio private realizzate durante concerti della sua tournée «Symphony Tour».
Nella controversia all’origine della seconda causa (C-683/18), l’editore Elsevier ha citato in giudizio la Cyando dinanzi ai giudici tedeschi in merito alla messa in rete sulla sua piattaforma di hosting e di condivisione di file Uploaded, nel 2013, di diverse opere sulle quali la Elsevier detiene i diritti esclusivi. Tale messa in rete è stata effettuata da utenti di detta piattaforma senza la sua autorizzazione. Si tratta delle opere Gray’s Anatomy for Students, Atlas of Human Anatomy e Campbell-Walsh Urology, che potevano essere consultate su Uploaded mediante le raccolte di link rehabgate.com, avaxhome.ws e bookarchive.ws.
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4 Marzo 2026, 6:08Copyright videogiochi e ROM: cosa rischi in Italia secondo la legge
Autore: andrew
Il caso di Once Were Nerd [La Finanza sta provando a chiudere tutti i social di un Noto Youtuber di Retroconsole], denunciato per violazione del copyright, e del quale sono personalmente dispiaciuto, mi ha spinto a scrivere, nonostante non sia un avvocato o uno studioso di legge, un articolo in cui cerco di spiegare meglio la normativa sul copyright nel nostro ordinamento. Molte persone, soprattutto i più giovani che usano queste console con ROM al loro interno, potrebbero provare un momento di incertezza; in questo caso, ragazzi e ragazze, non fatevi prendere dal panico, ma informatevi al meglio. Spero che questo mio piccolo articolo possa esservi d’aiuto.
Indice
Cosa dice la legge sul tema del copyright e della pirateria?
La legge originale, del 22 aprile 1941, è stata aggiornata nel corso degli anni adattandosi a poco a poco all’era contemporanea. Considerando quanto accaduto a Once Were Nerd, voglio provare a fare chiarezza su quanto dice la legge in questo caso, utilizzando come fonte il portale Brocardi [fonte]:
La legge che avrebbe infranto Once Were Nerd – immagine ripresa direttamente dal suo video
La legge che avrebbe infranto Once Were Nerd – immagine ripresa direttamente dal suo video
Art. 171-ter (legge sulla protezione del diritto d’autore)
È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:
Il retrogame “casalingo” non è un reato, ma occhio alle multe
Dal mio punto di vista, la legge è abbastanza chiara così com’è scritta. Credetemi, avendo letto diverse leggi di diritto amministrativo e pubblico per concorsi, questa è forse una delle più comprensibili. Ma come si traduce questa norma in un problema concreto, nel caso dei videogiochi o di chi detiene ROM?
Dunque se usate queste ROM a livello personale, senza alcuno scopo di lucro e non le diffondete tramite un’ampia piattaforma/rete (sia essa un sito di ROM, un forum, una pagina Facebook o altro), di base non costituisce un reato, poiché sono solo per uso e consumo personale. Viceversa, se intendete lucrare su un prodotto registrato come proprietà intellettuale di un’azienda o lo diffondete rapidamente e in modo massivo senza aver pagato la licenza e senza averne il diritto, a quel punto scattano le dovute perquisizioni e sanzioni penali.
Va però aggiunto un aspetto: anche se utilizzaste una ROM o guardaste un film sotto marchio, registrato solo per vostro conto, avendolo scaricato da un sito illegale, questo non vi renderebbe immuni da una possibile multa (sansione amministrativa) da parte degli enti di controllo [fonte], come dimostra il caso mediatico “pezzotto” [fonte]. Chiaramente non finireste in carcere, per fortuna, a meno ché non abbiate trasgredito la legge come vi ho spiegato prima; tuttavia, come si suol dire, per stare più tranquilli è sempre consigliabile pagare la licenza all’azienda (soldi permettendo) che detiene i diritti di quel prodotto di vostro interesse, anche nel caso in cui vogliate fare carriera tramite YouTube o Twitch. Insomma, è sempre meglio rispettare le leggi che aggirarle.
Rubo questo spazio ad Andrea per sostenere la sua tesi. Non sempre è possibile ricorrere alle vie lecite nell’acquisto di videogiochi che non sono più in commercio, ma esistono realtà come GOG che permettono di recuperare perle del passato, patchate per girare su hardware recenti. Discorso più complesso è quello degli abandonware [Quella grigia pirateria videoludica, che sfocia nel abandonware], dove le licenze si scontrano col diritto d’autore e l’utente finale si trova dinanzi ad un bivio di incertezza.
– Luca
Dando però un mio parere personale sulla vicenda, ho sempre trovato la questione del copyright molto complicata e a volte un po sbilanciata. Avendo a che fare con YouTube da un po’ di tempo, sia per Q-Gin sia per miei progetti personali, e dovendo utilizzare molta musica e immagini di prodotti protetti da marchio registrato, posso dire che a volte questo eccessivo protezionismo da parte delle multinazionali mi sembra estremamente esagerato. Non che non sia d’accordo con il fatto che, avendo investito molti soldi, sia giusto tutelarsi da chi cerca di rubare il lavoro altrui, però anche qui la questione della proprietà intellettuale è complessa: chi ha realmente diritto sulle opere multimediali o cartacee? Il creatore o l’azienda che ha investito per divulgarle? D’altronde American McGee non ha potuto creare Alice Asylum proprio perché i diritti della sua creazione sono in mano ad Electronic Arts [EA ha piazzato un no ad Alice: Asylum].
Penso che, in molte occasioni, bisognerebbe giudicare caso per caso, perché spesso da questi prodotti sotto copyright nascono cose bellissime create dai fan stessi, che continuano genuinamente a far vivere tali opere. Un esempio noto è Dragon Ball Z Abridged, una parodia della serie animata creata dal Team 4 Star, che però è stata costretta a interrompere la saga dalla stessa azienda proprietaria per questioni di copyright, anche se alcuni progetti sono proseguiti sotto altre forme.
Parlando di videogiochi, spesso ci troviamo davanti a prodotti abbandonati o dimenticati dalle stesse aziende titolari dei diritti (ed è per questo che nascono, ad esempio, iniziative appassionate come: Stop Killing Games: deterrente contro la rimozione dai store). Per amore del medium, a volte si ricorre a forme molto controverse come le ROM o la pirateria.
Insomma, penso che questo evento possa essere un’occasione per discutere in Italia di queste situazioni, approfondendo quando la legge deve effettivamente perseguire comportamenti illegali e quando invece si tratta solo di pura passione. Io ho detto la mia; lascio la palla a chi vorrà discuterne.
Al prossimo articolo.
Se vuoi avere più informazioni e Supporto o dire la tua discutine con la nostra community nel gruppo Facebook o Telegram
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4 Marzo 2026, 6:24Copyright videogiochi e ROM: cosa rischi in Italia secondo la legge
Autore: andrew
Il caso di Once Were Nerd [La Finanza sta provando a chiudere tutti i social di un Noto Youtuber di Retroconsole], denunciato per violazione del copyright, e del quale sono personalmente dispiaciuto, mi ha spinto a scrivere, nonostante non sia un avvocato o uno studioso di legge, un articolo in cui cerco di spiegare meglio la normativa sul copyright nel nostro ordinamento. Molte persone, soprattutto i più giovani che usano queste console con ROM al loro interno, potrebbero provare un momento di incertezza; in questo caso, ragazzi e ragazze, non fatevi prendere dal panico, ma informatevi al meglio. Spero che questo mio piccolo articolo possa esservi d’aiuto.
Indice
Cosa dice la legge sul tema del copyright e della pirateria?
La legge originale, del 22 aprile 1941, è stata aggiornata nel corso degli anni adattandosi a poco a poco all’era contemporanea. Considerando quanto accaduto a Once Were Nerd, voglio provare a fare chiarezza su quanto dice la legge in questo caso, utilizzando come fonte il portale Brocardi [fonte]:
La legge che avrebbe infranto Once Were Nerd – immagine ripresa direttamente dal suo video
La legge che avrebbe infranto Once Were Nerd – immagine ripresa direttamente dal suo video
Art. 171-ter (legge sulla protezione del diritto d’autore)
È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:
Il retrogame “casalingo” non è un reato, ma occhio alle multe
Dal mio punto di vista, la legge è abbastanza chiara così com’è scritta. Credetemi, avendo letto diverse leggi di diritto amministrativo e pubblico per concorsi, questa è forse una delle più comprensibili. Ma come si traduce questa norma in un problema concreto, nel caso dei videogiochi o di chi detiene ROM?
Dunque se usate queste ROM a livello personale, senza alcuno scopo di lucro e non le diffondete tramite un’ampia piattaforma/rete (sia essa un sito di ROM, un forum, una pagina Facebook o altro), di base non costituisce un reato, poiché sono solo per uso e consumo personale. Viceversa, se intendete lucrare su un prodotto registrato come proprietà intellettuale di un’azienda o lo diffondete rapidamente e in modo massivo senza aver pagato la licenza e senza averne il diritto, a quel punto scattano le dovute perquisizioni e sanzioni penali.
Va però aggiunto un aspetto: anche se utilizzaste una ROM o guardaste un film sotto marchio, registrato solo per vostro conto, avendolo scaricato da un sito illegale, questo non vi renderebbe immuni da una possibile multa (sansione amministrativa) da parte degli enti di controllo [fonte], come dimostra il caso mediatico “pezzotto” [fonte]. Chiaramente non finireste in carcere, per fortuna, a meno ché non abbiate trasgredito la legge come vi ho spiegato prima; tuttavia, come si suol dire, per stare più tranquilli è sempre consigliabile pagare la licenza all’azienda (soldi permettendo) che detiene i diritti di quel prodotto di vostro interesse, anche nel caso in cui vogliate fare carriera tramite YouTube o Twitch. Insomma, è sempre meglio rispettare le leggi che aggirarle.
Rubo questo spazio ad Andrea per sostenere la sua tesi. Non sempre è possibile ricorrere alle vie lecite nell’acquisto di videogiochi che non sono più in commercio, ma esistono realtà come GOG che permettono di recuperare perle del passato, patchate per girare su hardware recenti. Discorso più complesso è quello degli abandonware [Quella grigia pirateria videoludica, che sfocia nel abandonware], dove le licenze si scontrano col diritto d’autore e l’utente finale si trova dinanzi ad un bivio di incertezza.
– Luca
Dando però un mio parere personale sulla vicenda, ho sempre trovato la questione del copyright molto complicata e a volte un po sbilanciata. Avendo a che fare con YouTube da un po’ di tempo, sia per Q-Gin sia per miei progetti personali, e dovendo utilizzare molta musica e immagini di prodotti protetti da marchio registrato, posso dire che a volte questo eccessivo protezionismo da parte delle multinazionali mi sembra estremamente esagerato. Non che non sia d’accordo con il fatto che, avendo investito molti soldi, sia giusto tutelarsi da chi cerca di rubare il lavoro altrui, però anche qui la questione della proprietà intellettuale è complessa: chi ha realmente diritto sulle opere multimediali o cartacee? Il creatore o l’azienda che ha investito per divulgarle? D’altronde American McGee non ha potuto creare Alice Asylum proprio perché i diritti della sua creazione sono in mano ad Electronic Arts [EA ha piazzato un no ad Alice: Asylum].
Penso che, in molte occasioni, bisognerebbe giudicare caso per caso, perché spesso da questi prodotti sotto copyright nascono cose bellissime create dai fan stessi, che continuano genuinamente a far vivere tali opere. Un esempio noto è Dragon Ball Z Abridged, una parodia della serie animata creata dal Team 4 Star, che però è stata costretta a interrompere la saga dalla stessa azienda proprietaria per questioni di copyright, anche se alcuni progetti sono proseguiti sotto altre forme.
Parlando di videogiochi, spesso ci troviamo davanti a prodotti abbandonati o dimenticati dalle stesse aziende titolari dei diritti (ed è per questo che nascono, ad esempio, iniziative appassionate come: Stop Killing Games: deterrente contro la rimozione dai store). Per amore del medium, a volte si ricorre a forme molto controverse come le ROM o la pirateria.
Insomma, penso che questo evento possa essere un’occasione per discutere in Italia di queste situazioni, approfondendo quando la legge deve effettivamente perseguire comportamenti illegali e quando invece si tratta solo di pura passione. Io ho detto la mia; lascio la palla a chi vorrà discuterne.
Al prossimo articolo.
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1)
https://www.laleggepertutti.it/731562_streaming-illegale-di-partite-film-e-serie-tv-cosa-si-rischia
2)
https://www.altalex.com/documents/news/2021/06/22/copyright-piattaforme-responsabili-della-violazione-in-caso-di-spam-consapevole
3)
Copyright: piattaforme responsabili della violazione in caso di ”spam” consapevole
Lo ha stabilito la CGUE con la sentenza 22 giugno 2021 (cause riunite Youtube C-682/18 e Cyando C-683/18), tenendo conto del regime applicabile all’epoca dei fatti
Di Claudia Morelli
Giornalista professionista
Pubblicato il 22/06/2021
online copyrightLe piattaforme sono responsabili dei contenuti di terze parte illecitamente pubblicati se, al di là della semplice messa a disposizione delle piattaforme, consentono al pubblico l’accesso a tali contenuti.
I titolari dei diritti possono ottenere un provvedimento inibitorio nei confronti del gestore inconsapevole (ai sensi della direttiva 2000/31) soltanto a condizione che, prima dell’avvio del procedimento giudiziario, tale violazione sia stata previamente notificata al gestore e quest’ultimo non sia intervenuto immediatamente per rimuovere il contenuto in questione o bloccare l’accesso ad esso e per garantire che siffatte violazioni non si ripetessero.
Lo ha stabilito oggi la Corte dell’Unione europea con la sentenza 22 giugno 2021, cause riunite Youtube C-682/18 e Cyando C-683/18 (testo in calce), tenendo conto – occorre chiarire – del regime applicabile all’epoca dei fatti: direttiva 2001/29 sul diritto d’autore, direttiva 2000/31 sul commercio elettronico, direttiva 2004/48 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Le questioni pregiudiziali sollevate in giudizio non riguardano infatti il regime istituito dalla direttiva 2019/790 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale.
A richiedere l’intervento della Corte Ue è stato Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), che ha sottoposto diverse questioni pregiudiziali sulla responsabilità dei gestori di piattaforme online per quanto riguarda opere protette dal diritto d’autore che sono messe in rete, in modo illecito dai loro utenti.
Tre in particolare le questioni affrontate.
1. Cosa si intende per comunicazione al pubblico
Il gestore di una piattaforma di condivisione di video o di una piattaforma di hosting e di condivisione di file, sulla quale utenti possono mettere illecitamente a disposizione del pubblico contenuti protetti, effettua esso stesso una «comunicazione al pubblico» di detti contenuti, ai sensi della direttiva 2001/29?
Per la Corte la nozione di «comunicazione al pubblico» e nei criteri complementari di cui occorre tener conto rientra la valutazione del ruolo imprescindibile del gestore della piattaforma e il carattere intenzionale del suo intervento. Il gestore realizza infatti un «atto di comunicazione» quando interviene, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, per dare ai suoi clienti accesso a un’opera protetta, in particolare quando, in mancanza di detto intervento, tali clienti non potrebbero, in linea di principio, fruire dell’opera diffusa.
Quindi una piattaforma non effettua una «comunicazione al pubblico», ai sensi della direttiva 2001/29, salvo che esso contribuisca, al di là della semplice messa a disposizione della piattaforma, a dare al pubblico accesso a siffatti contenuti in violazione del diritto d’autore. Ciò si verifica, in particolare, quando il gestore sia:
a) concretamente al corrente della messa a disposizione illecita di un contenuto protetto sulla sua piattaforma e si astenga dal rimuoverlo o dal bloccare immediatamente l’accesso ad esso;
b) o nel caso in cui il gestore, anche se sa o dovrebbe sapere che, in generale, contenuti protetti sono illecitamente messi a disposizione del pubblico tramite la sua piattaforma da utenti di quest’ultima, si astenga dal mettere in atto le opportune misure tecniche che ci si può attendere da un operatore normalmente diligente nella sua situazione per contrastare in modo credibile ed efficace violazioni del diritto d’autore su tale piattaforma;
c) o ancora nel caso in cui esso partecipi alla selezione di contenuti protetti comunicati illecitamente al pubblico, fornisca sulla propria piattaforma strumenti specificamente destinati alla condivisione illecita di siffatti contenuti o promuova scientemente condivisioni del genere, il che può essere attestato dalla circostanza che il gestore abbia adottato un modello economico che incoraggia gli utenti della sua piattaforma a procedere illecitamente alla comunicazione al pubblico di contenuti protetti sulla medesima.
2. Esonero della responsabilità
Il gestore di piattaforme online può beneficiare dell’esonero dalla responsabilità, previsto dalla direttiva 2000/31 sul commercio elettronico, per i contenuti protetti che utenti comunicano illecitamente al pubblico tramite la sua piattaforma?
In altre parole: il ruolo del gestore è neutro, vale a dire meramente tecnico, automatico e passivo, che implica la mancanza di conoscenza o di controllo dei contenuti che memorizza? O, al contrario, il gestore svolge un ruolo attivo idoneo a conferirgli una conoscenza o un controllo dei suddetti contenuti?
A questo proposito, la Corte dichiara che il gestore può beneficiare dell’esonero dalla responsabilità, purché esso non svolga un ruolo attivo idoneo a conferirgli una conoscenza o un controllo dei contenuti caricati sulla sua piattaforma. La Corte sottolinea al riguardo che, per essere escluso dal beneficio dell’esonero dalla responsabilità, previsto da tale direttiva, il gestore deve essere al corrente degli atti illeciti concreti dei suoi utenti relativi a contenuti protetti che sono stati caricati sulla sua piattaforma.
3. In quali condizioni i titolari dei diritti, in forza della direttiva 2001/29, possono ottenere ingiunzioni giudiziarie nei confronti dei gestori di piattaforme online?
La Corte ha dichiarato che la direttiva non osta a che, in forza del diritto nazionale, il titolare di un diritto d’autore o di diritti connessi possa ottenere un provvedimento inibitorio nei confronti del gestore, il cui servizio sia stato utilizzato da terzi per violare il suo diritto senza che tale gestore ne sia stato al corrente, ai sensi della direttiva 2000/31 soltanto a condizione che, prima dell’avvio del procedimento giudiziario, tale violazione sia stata previamente notificata al gestore e quest’ultimo non sia intervenuto immediatamente per rimuovere il contenuto in questione o bloccare l’accesso ad esso e per garantire che siffatte violazioni non si ripetessero.
Spetta tuttavia ai giudici nazionali verificare, nell’applicare una condizione siffatta, che quest’ultima non comporti che la cessazione effettiva della violazione sia ritardata in modo da cagionare danni sproporzionati al titolare.
I fatti controversi
Nella controversia all’origine della prima causa (C-682/18), Frank Peterson, un produttore musicale, aveva citato in giudizio YouTube e la sua rappresentante legale Google dinanzi ai giudici tedeschi in merito alla messa in rete su YouTube, nel 2008, di vari fonogrammi sui quali egli afferma di detenere diversi diritti. Tale messa in rete è stata effettuata da utenti di detta piattaforma senza la sua autorizzazione. Si tratta di brani dell’album A Winter Symphony dell’artista Sarah Brightman nonché di registrazioni audio private realizzate durante concerti della sua tournée «Symphony Tour».
Nella controversia all’origine della seconda causa (C-683/18), l’editore Elsevier ha citato in giudizio la Cyando dinanzi ai giudici tedeschi in merito alla messa in rete sulla sua piattaforma di hosting e di condivisione di file Uploaded, nel 2013, di diverse opere sulle quali la Elsevier detiene i diritti esclusivi. Tale messa in rete è stata effettuata da utenti di detta piattaforma senza la sua autorizzazione. Si tratta delle opere Gray’s Anatomy for Students, Atlas of Human Anatomy e Campbell-Walsh Urology, che potevano essere consultate su Uploaded mediante le raccolte di link rehabgate.com, avaxhome.ws e bookarchive.ws.
CGUE, SENTENZA 22 GIUGNO 2021, C-682/18 + C-683/18 >> SCARICA IL TESTO PDF
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Copyright videogiochi e ROM: cosa rischi in Italia secondo la legge
Autore: andrew
Il caso di Once Were Nerd [La Finanza sta provando a chiudere tutti i social di un Noto Youtuber di Retroconsole], denunciato per violazione del copyright, e del quale sono personalmente dispiaciuto, mi ha spinto a scrivere, nonostante non sia un avvocato o uno studioso di legge, un articolo in cui cerco di spiegare meglio la normativa sul copyright nel nostro ordinamento. Molte persone, soprattutto i più giovani che usano queste console con ROM al loro interno, potrebbero provare un momento di incertezza; in questo caso, ragazzi e ragazze, non fatevi prendere dal panico, ma informatevi al meglio. Spero che questo mio piccolo articolo possa esservi d’aiuto.
Indice
Cosa dice la legge sul tema del copyright e della pirateria?
La legge originale, del 22 aprile 1941, è stata aggiornata nel corso degli anni adattandosi a poco a poco all’era contemporanea. Considerando quanto accaduto a Once Were Nerd, voglio provare a fare chiarezza su quanto dice la legge in questo caso, utilizzando come fonte il portale Brocardi [fonte]:
La legge che avrebbe infranto Once Were Nerd – immagine ripresa direttamente dal suo video
La legge che avrebbe infranto Once Were Nerd – immagine ripresa direttamente dal suo video
Art. 171-ter (legge sulla protezione del diritto d’autore)
È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:
Il retrogame “casalingo” non è un reato, ma occhio alle multe
Dal mio punto di vista, la legge è abbastanza chiara così com’è scritta. Credetemi, avendo letto diverse leggi di diritto amministrativo e pubblico per concorsi, questa è forse una delle più comprensibili. Ma come si traduce questa norma in un problema concreto, nel caso dei videogiochi o di chi detiene ROM?
Dunque se usate queste ROM a livello personale, senza alcuno scopo di lucro e non le diffondete tramite un’ampia piattaforma/rete (sia essa un sito di ROM, un forum, una pagina Facebook o altro), di base non costituisce un reato, poiché sono solo per uso e consumo personale. Viceversa, se intendete lucrare su un prodotto registrato come proprietà intellettuale di un’azienda o lo diffondete rapidamente e in modo massivo senza aver pagato la licenza e senza averne il diritto, a quel punto scattano le dovute perquisizioni e sanzioni penali.
Va però aggiunto un aspetto: anche se utilizzaste una ROM o guardaste un film sotto marchio, registrato solo per vostro conto, avendolo scaricato da un sito illegale, questo non vi renderebbe immuni da una possibile multa (sansione amministrativa) da parte degli enti di controllo [fonte], come dimostra il caso mediatico “pezzotto” [fonte]. Chiaramente non finireste in carcere, per fortuna, a meno ché non abbiate trasgredito la legge come vi ho spiegato prima; tuttavia, come si suol dire, per stare più tranquilli è sempre consigliabile pagare la licenza all’azienda (soldi permettendo) che detiene i diritti di quel prodotto di vostro interesse, anche nel caso in cui vogliate fare carriera tramite YouTube o Twitch. Insomma, è sempre meglio rispettare le leggi che aggirarle.
Rubo questo spazio ad Andrea per sostenere la sua tesi. Non sempre è possibile ricorrere alle vie lecite nell’acquisto di videogiochi che non sono più in commercio, ma esistono realtà come GOG che permettono di recuperare perle del passato, patchate per girare su hardware recenti. Discorso più complesso è quello degli abandonware [Quella grigia pirateria videoludica, che sfocia nel abandonware], dove le licenze si scontrano col diritto d’autore e l’utente finale si trova dinanzi ad un bivio di incertezza.
– Luca
Dando però un mio parere personale sulla vicenda, ho sempre trovato la questione del copyright molto complicata e a volte un po sbilanciata. Avendo a che fare con YouTube da un po’ di tempo, sia per Q-Gin sia per miei progetti personali, e dovendo utilizzare molta musica e immagini di prodotti protetti da marchio registrato, posso dire che a volte questo eccessivo protezionismo da parte delle multinazionali mi sembra estremamente esagerato. Non che non sia d’accordo con il fatto che, avendo investito molti soldi, sia giusto tutelarsi da chi cerca di rubare il lavoro altrui, però anche qui la questione della proprietà intellettuale è complessa: chi ha realmente diritto sulle opere multimediali o cartacee? Il creatore o l’azienda che ha investito per divulgarle? D’altronde American McGee non ha potuto creare Alice Asylum proprio perché i diritti della sua creazione sono in mano ad Electronic Arts [EA ha piazzato un no ad Alice: Asylum].
Penso che, in molte occasioni, bisognerebbe giudicare caso per caso, perché spesso da questi prodotti sotto copyright nascono cose bellissime create dai fan stessi, che continuano genuinamente a far vivere tali opere. Un esempio noto è Dragon Ball Z Abridged, una parodia della serie animata creata dal Team 4 Star, che però è stata costretta a interrompere la saga dalla stessa azienda proprietaria per questioni di copyright, anche se alcuni progetti sono proseguiti sotto altre forme.
Parlando di videogiochi, spesso ci troviamo davanti a prodotti abbandonati o dimenticati dalle stesse aziende titolari dei diritti (ed è per questo che nascono, ad esempio, iniziative appassionate come: Stop Killing Games: deterrente contro la rimozione dai store). Per amore del medium, a volte si ricorre a forme molto controverse come le ROM o la pirateria.
Insomma, penso che questo evento possa essere un’occasione per discutere in Italia di queste situazioni, approfondendo quando la legge deve effettivamente perseguire comportamenti illegali e quando invece si tratta solo di pura passione. Io ho detto la mia; lascio la palla a chi vorrà discuterne.
Al prossimo articolo.
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https://www.q-gin.info/copyright-videogiochi-e-rom-cosa-rischi-in-italia-secondo-la-legge/
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