I Comuni che non hanno approvato il bilancio di previsione entro il 31 dicembre 2019 e che hanno deciso di utilizzare la proroga del termine al 31 marzo 2020 entrano nella particolare situazione dell’esercizio provvisorio, disciplinata dall’art. 163 del TUEL: con il superamento del termine di approvazione del bilancio si giunge alla fase della gestione provvisoria, nella quale “scattano” ulteriori limitazioni gestionali.
Infatti, nel corso dell’esercizio provvisorio, non è consentito il ricorso all’indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti ed eventuali spese correlate ad altri interventi di somma urgenza, ferma restando la possibilità di ricorrere all’anticipazione di tesoreria. È disposto anche un vincolo mensile di impegnabilità, corrispondente a un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate e del fondo pluriennale vincolato. Fanno eccezione le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
Inoltre, per fronteggiare situazioni nuove e impreviste è consentito adottare alcune variazioni di bilancio: per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività, è possibile nel corso dell’esercizio provvisorio provvedere all’applicazione di quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione, mediante deliberazione di
giunta assistita dal parere dell’organo di revisione economico-finanziaria. Sono, poi, ammissibili le variazioni necessarie alla re-imputazione di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlata. Ancora, è possibile effettuare sia variazioni agli stanziamenti di competenza compensative
all’interno dei programmi e dei capitoli, sia variazioni agli stanziamenti di competenza delle entrate compensative all’interno della medesima tipologia e/o della medesima categoria, sia variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale.
E’, infine, utilizzabile il fondo di riserva, per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge e per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza.