La falsa attestazione del pubblico dipendente circa la propria presenza in ufficio, riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente a indurre in errore l’amministrazione di appartenenza circa la presenza sul luogo di lavoro ed integra il reato di truffa aggravata ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare economicamente apprezzabili.
Sono le conclusioni della Corte di cassazione penale, sezione II contenute nella sentenza 17 gennaio 2024 n. 1999 la quale ha altresì precisato che sono utilizzabili a fini probatori nel processo penale, le rilevazioni degli orari di ingresso e uscita dei lavoratori, anche ove gli apparecchi di rilevazione siano stati installati in violazione delle garanzie procedurali previste dall’articolo 4, comma 2, dello Statuto dei Lavoratori, in quanto tali garanzie riguardano soltanto i rapporti di diritto privato tra datore di lavoro e lavoratori, ma non possono avere rilievo nell’attività di accertamento e repressione di fatti costituenti reato.
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