Graduatorie dei concorsi, anche per gli enti locali la durata è di due anni

Graduatorie dei concorsi, anche per gli enti locali la durata è di due anni

Dopo diversi interventi a volte contrastanti da parte delle Sezioni regionali della Corte dei conti, giunge, finalmente, una sentenza a chiarire che la validità delle graduatorie per gli enti locali è di due anni.
Il Tar Campania-Napoli, sezione III, nella sentenza n. 1792/2024 mette quindi la parola fine a un dubbio ancora molto frequente tra gli operatori.
Il dilemma nasce da un mancato coordinamento tra le norme del Dlgs 267/2000 e del Dlgs 165/2001. L’articolo 91, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali prevede, infatti, che la durata delle graduatorie è di tre anni, mentre l’articolo 35, comma 5-ter, del Testo Unico del Pubblico Impiego, dopo alcune modifiche successive, afferma che «le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di pubblicazione». Quindi, quale norma
 prevale? Quella specifica per gli enti locali o quella generale del Dlgs 165/2001? Una prima interpretazione era giunta dalla Corte dei conti della Sardegna, la quale, nella deliberazione n. 85/2020 aveva optato per la specialità della norma a favore delle autonomie territoriali e quindi sancendone la validità ancora triennale. Successivamente, i magistrati contabili della Campania avevano percorso una strada diversa, andando ad evidenziare che il coordinamento tra le due disposizioni contrastanti esiste ed è costituito dall’articolo 88 del medesimo Dlgs 267/2000 laddove afferma che all’ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, compresi i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 (ora Dlgs 165/2001), e successive modificazioni ed integrazioni.
La questione è quindi approdata al Tar Campania-Napoli che nella sentenza in esame ha decisamente cavalcato la validità biennale delle graduatorie dei concorsi degli enti locali proprio rifacendosi all’articolo 88 del Dlgs 267/2000.
Nella sentenza, si legge, infatti che «tale norma è stata introdotta dal legislatore proprio per assicurare il coordinamento tra le norme generali e le norme del Tuel, anche per evitare di ingenerare l’equivoco che le norme del d. lgs. n. 165/2001 potessero essere considerate di carattere generale e quelle del TUEL di carattere speciale. La norma sulla durata biennale delle graduatorie trova applicazione, pertanto, anche nei confronti degli enti locali».
Nessun dubbio, quindi, da ora in poi, anche perché lo stesso Dpr82/2023 che ha modificato il più noto Dpr 487/94 e a cui gli enti locali debbono confermarsi per le procedure concorsuali, ne ha previsto la durata di due anni.

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