I lavoratori in quiescenza non possono partecipare alle commissioni di esame nei Comuni

I lavoratori in quiescenza non possono partecipare alle commissioni di esame nei Comuni

Da Tar Sicilia e Corte dei conti Lazio le dritte per conferire a soggetti in quiescenza la nomina a componente di una commissione di concorso e un incarico retribuito per assistenza, supporto e formazione al personale.
Con la sentenza n. 1986/2024, la sezione di Catania del Tar Sicilia valuta il ricorso avverso gli atti di una commissione di concorso proposto a motivo del fatto che uno dei componenti era stato nominato in violazione del divieto di conferimento di incarichi a personale in quiescenza. All’esito, rileva che il divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, posto dall’articolo 5, comma 9, del Dl 95/2012, è di stretta interpretazione e non può estendersi alla composizione di una commissione esaminatrice, che non rientra tra gli incarichi di studio e di consulenz
a, non potendosi in questo campo ricorrere ad alcuna forma di analogia.

Nemmeno, aggiunge, il criterio della preferenza per componenti della commissione appartenenti al territorio assurge a parametro inderogabile e vincolate, ma deve essere armonizzato con la necessità di acquisire le opportune professionalità accademiche.
La sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei conti si occupa, con la delibera n. 80/2024, del conferimento all’ex responsabile finanziario in quiescenza di un incarico retribuito di assistenza, supporto e formazione al personale. Dopo aver ricordato le due circolari con cui il ministro per la pubblica amministrazione ha regolato la materia la n. 6 del 4 dicembre 2014 e la n. 4 del 10 novembre 2015 e i numerosi pareri emanati dalle sezioni regionali, i magistrati contabili evidenziano che il conferimento necessita di una effettiva (e non elusiva) esclusione dal campo di applicazione del divieto di cui all’articolo 5, comma 9, del Dl 95/2012 e che non possa estendersi ad attività di mera condivisione quali la formazione operativa e il primo affiancamento del personale neo assunto o ad attività di mera assistenza caratterizzata dalla mancanza di competenze specialistiche. Afferma, in particolare, che la tassatività delle fattispecie vietate impone che le attività consentite si ricavino a contrario, per cui occorre verificare se gli incarichi da conferire siano non solo astrattamente non ricompresi nel divieto normativo, in quanto non rientranti nell’elencazione tassativa, ma comportino o meno lo svolgimento, in concreto, di funzioni riconducibili agli incarichi normativamente vietati.

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