Il Dl Sostegni bis contiene sette misure di carattere sociale e sociosanitario

Il Dl Sostegni bis contiene sette misure di carattere sociale e sociosanitario

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (cd. “dl Sostegni Bis”, contenente “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.  Il decreto-legge è attualmente assegnato alla Camera dei Deputati in prima lettura, in vista della successiva conversione in legge. Di seguito riportiamo le principali misure in materia sociale e sociosanitaria ivi contenute: 

1) Art. 33 – Servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza
Nelle more di un intervento organico strutturale a regime, al fine di potenziare i servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza e di garantire la prevenzione e la presa in carico multidisciplinare dei pazienti e delle loro famiglie, assicurando adeguati interventi in ambito sanitario e sociosanitario, anche in risposta ai bisogni di salute connessi all’emergenza COVID-19, le aziende e gli enti del SSN, in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di personale e fino a un importo massimo complessivo di 8 milioni di euro (a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, conseguentemente incrementato), possono, in relazione ai modelli organizzativi regionali, utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, fino al 31 dicembre 2021, per il reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali.  Parimenti, possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, allo scopo di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, a cittadini, minori ed operatori sanitari, nonché di garantire le attività previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA) per una spesa complessiva di 19.932.000 euro.

2)Art. 36 – Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza
Per l’anno 2021 sono riconosciute, su domanda, ulteriori quattro quote di reddito di emergenza (Rem), relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, oltre a quanto previsto all’art. 12, c. 1, del decreto-legge 41/2021 (dl Sostegni).

3)Art. 46 – Oneri di funzionamento dei centri per l’impiego e contributo straordinario agli istituti di patronato
Per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l’impiego per le funzioni previste dal dl 4/2019 (RdC) e relativo incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro, è autorizzata una spesa nel limite di 70 milioni di euro per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo Reddito di Cittadinanza. L’articolo prevede inoltre una riorganizzazione di ANPAL, oltre che un incremento degli stanziamenti per il finanziamento degli Istituti di patronato.

4) Art. 53 – Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.
Al fine di consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, è istituito presso il Ministero dell’interno un fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei seguenti criteri:

  1. a)una quota pari al 50% del totale, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun Comune;
  2. b)una quota pari al restante 50%, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun Comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all’anno d’imposta 2018, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, all’indirizzo:hhttps://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_class%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes;
  3. c)il contributo minimo spettante a ciascun Comune non può in ogni caso risultare inferiore a euro 600. La quota di cui al puntoa) relativa ai Comuni con popolazione maggiore di 10.000 abitanti è decurtata, proporzionalmente, dell’importo necessario ad assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera.

5) Art. 63 – Centri estivi e contrasto alla povertà educativa
Una quota di risorse del Fondo per le politiche della famiglia (conseguentemente incrementato di 135 milioni di euro per l’anno 2021) è destinata al finanziamento delle iniziative dei Comuni, da attuare nel periodo 1 giugno – 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori. Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse ai Comuni, tenuto conto dei dati relativi alla popolazione minorenne sulla base dei dati ISTAT relativi all’ultimo censimento della popolazione residente, nonché le modalità di monitoraggio dell’attuazione degli interventi finanziati.

6) Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile (art. 1, c. 392 legge 208/2015) è prorogato per l’anno 2022.

7)Art. 64 – Prevenzione e contrasto al disagio giovanile
In considerazione delle conseguenze causate dall’emergenza COVID-19, il Fondo per le politiche giovanili (art. 19, c. 2 dl 223/2006) è incrementato di 30 milioni di euro per l’anno 2021 allo scopo di finanziare, nel limite di spesa autorizzato, politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio giovanile e comportamenti a rischio, compresi quelli dovuti all’uso non consapevole delle piattaforme digitali, anche attraverso attività di assistenza e supporto psicologico, azioni volte a favorire l’inclusione e l’innovazione sociale nonché lo sviluppo individuale, la promozione di attività sportive per i giovani di età inferiore ai 35 anni.

 

 

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