Pubblichiamo la nota Anci sugli “Incarichi di vertice in Comuni e Città metropolitane a soggetti collocati in quiescenza: Nota a Deliberazione n. 80/2024 della Corte dei Conti- Sez. Reg. Lazio del 2 maggio 2024”.
La nota, al fine di fornire un indirizzo tecnico-operativo, serve a ricostruire il regime giuridico degli incarichi in oggetto anche a seguito della recente Deliberazione n. 80 della Corte dei Conti- Sez. Reg. Lazio del 2 maggio 2024. Ed infatti, la Corte dei Conti, ricostruendo il quadro normativo vigente in materia, afferma in modo chiaro ed in funzione nomofilattica, il principio del divieto di conferimento di tali incarichi se non per le eccezioni previste.
In sintesi questi sono i punti su cui si sono concentrati i giudici contabili:
1)Ammissibilità della richiesta: la Corte ha considerato l’istanza ammissibile sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo. La richiesta è stata avanzata dal Sindaco, in qualità di rappresentante legale dell’ente, ed è conforme alle disposizioni che disciplinano la contabilità pubblica e il contenimento della spesa.
2)Analisi normativa: i giudici hanno sottolineato il divieto generale di conferire incarichi di studio, consulenza, dirigenziali o direttivi a soggetti in quiescenza, come previsto dall’art. 5, co. 9, del D.L. n. 95/2012. Tuttavia, le attività di mera assistenza e formazione operativa, che non richiedono competenze specialistiche o non rientrano nei contratti d’opera intellettuale, sono escluse da questo divieto.
3) Orientamenti giurisprudenziali: diverse pronunce, tra cui quelle delle Sezioni Liguria e Lazio, hanno stabilito che incarichi di supporto operativo e formazione, che non comportano funzioni direttive o consulenziali, possono essere conferiti a titolo oneroso a pensionati. La giurisprudenza ha evidenziato la necessità di un’applicazione restrittiva del divieto, limitandolo alle fattispecie espressamente previste dalla legge.
La Corte dei conti del Lazio ha pertanto confermato che l’incarico proposto dal Sindaco di Cassino non rientra tra quelli vietati, purché si limiti all’assistenza e alla formazione operativa del personale. Tale incarico deve escludere qualsiasi funzione direttiva, dirigenziale o consulenziale per essere considerato legittimo e in linea con il principio di contenimento della spesa pubblica.
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