L'autosmaltimento dei rifiuti del contribuente sulla scorta dei principi comunitari

L'autosmaltimento dei rifiuti del contribuente sulla scorta dei principi comunitari

Il produttore o detentore di rifiuti che provvede al loro autonomo smaltimento può beneficiare della riduzione del prelievo fiscale sulla scorta del principio di proporzionalità, col limite del necessario, seppur abbattuto, concorso al finanziamento del sistema comunale di gestione dei rifiuti. L’autonomia gestionale tipica dell’attività d’impresa ha dei riflessi anche sul delicato tema dello smaltimento dei rifiuti dove, spesso, il contribuente ritiene di dover essere totalmente esentato dal pagamento del tributo quando per migliore operatività o reale necessità provveda allo smaltimento autonomo tramite imprese specializzate.
In tal caso il privato non usufruendo dei servizi comunali ha la naturale aspettativa all’esenzione integrale o alla riduzione dal prelievo a prescindere dalla categoria di rifiuto smaltito che ad oggi si scontra con argomenti di puro diritto tributario quali la natura giuridica del tributo, di carattere finanziario e misurati in ragione del costo del servizio, di compatibilità col quadro normativo nazionale.
Il dialogo tra il diritto interno ed i principi comunitari ha un’incidenza dirimente sulla raccolta e gestione dei rifiuti urbani e speciali e se, da un lato, offre delle opzioni indirettamente destinate al produttore o al detentore di rifiuti mentre, dall’altro, non deve intaccare la discrezionalità del legislatore nazionale e le fondamenta del dovere contributivo, né può permettersi di mettere in crisi l’organizzazione dei servizi generali potenzialmente usufruibili e offerti dal Comune competente.
Più nello specifico, allora, va considerato se ed in che misura la disciplina europea in materia di rifiuti, scritta nell’art. 15 della Direttiva 2008/98 del 19 novembre 2008, incida sulla normativa nazionale della tassa sui rifiuti dettata con L. n. 147/2013.
Se fosse riconosciuto al diritto unionale una generalizzata e diretta prevalenza il contribuente potrebbe tranquillamente adempiere al dovere di smaltimento dei rifiuti urbani autonomamente rispetto al servizio organizzato dall’ente locale, con effetti determinanti sulla pretesa tributaria.
Il principio “chi inquina paga”, consacrato nelle fonti sovranazionali all’art. 191 del TFUE, col combinato disposto del punto 26 e dell’art. 14 della Direttiva 2008/98, identifica il produttore o il detentore dei rifiuti quali soggetti chiamati a sopportare i costi della gestione di tali beni al fine di garantire un livello elevato di protezione dell’ambiente e della salute umana.  
Nell’art. 15 della Direttiva 2008/98, sulla responsabilità della gestione dei rifiuti, gli Stati membri vengono compulsati di adottare le misure necessarie per consentire al produttore o al detentore dei rifiuti di provvedervi personalmente, oppure consegnandoli ad un soggetto pubblico o privato all’interno di un’ampia gamma di differenti modalità di gestione dei rifiuti, ma senza vincolare il legislatore nazionale a garantire forme esentative per il contribuente incline all’autosmaltimento tramite soggetti idoneamente specializzati (CGE causa C551/13, Setar, 18 dicembre 2014).
La norma nazionale in tema di Tari non prevede la possibilità di smaltimento autonomo da parte del privato dei rifiuti urbani, riservata, invece, a quelli speciali.
L’art 188 D. Lgs. n. 152/2006 fissa il principio dell’autosmaltimento dei rifiuti speciali, recepito dalla giurisprudenza di legittimità in chiave di conseguente riduzione del prelievo (Cass. n. 26198/2018), dietro apposita dichiarazione d’intenti del contribuente di usufruire dell’agevolazione (art. 62, comma 2, D. Lgs. n. 507/1993; cfr. Cass. ord. n. 13334/2020; Cass. n. 19469/2014; Cass. n. 9790/2018) onde superare la presunzione legale relativa di produzione dei rifiuti (art.  62, comma 1, D. Lgs. 507/1993; art. 1, comma 641, L. n. 147/2013 nella Tari).
L’insegnamento del giudice comunitario (Corte di Giustizia, causa C551/13, Setar, 18 dicembre 2014), viceversa, assimila i rifiuti speciali a quelli urbani abbracciando un’interpretazione di ampio respiro del principio “chi inquina paga” declinato dall’art. 15 della Direttiva n. 2008/98, nella quale non si rinvengono  distinzioni tra le tipologie di rifiuti, mentre nel diritto nazionale v’era una tripartizione, ridotta a bipartizione dal D.lg. n. 116/2020, che dal primo Gennaio scorso elimina la categoria dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, lasciando in piedi la dicotomia rifiuto urbano – rifiuto speciale.
Così stando le cose non è immaginabile una declaratoria d’incompatibilità con la Direttiva Ue n. 2008/98 per mancata previsione di un generale diritto di auto smaltire, essendo stata, questa scelta, limitata dal legislatore nazionale come opzione primaria nella gestione dei soli rifiuti speciali. Ciò nasconde anche indubbie esigenze di copertura finanziaria del servizio di raccolta istituito obbligatoriamente dall’ente locale e che deve garantire determinati costi fissi d’esercizio.
L’esigenza di copertura suddetta e la legittima aspirazione all’auto smaltimento potrebbero, quindi, trovare contemperamento nel principio di proporzionalità, in quanto nel diritto interno il tributo continua a colpire il possessore o il detentore dei rifiuti sebbene in misura ridotta. In tal modo il diritto unionale potrebbe perseguire le esigenze di armonizzazione sue proprie, senza intralciare la discrezionalità del legislatore nazionale più rispettoso del principio di “chi inquina paga”.
L’interpretazione del principio di proporzionalità ed il riconoscimento della immediata applicabilità della Direttiva sembrano però stridere quando letti insieme; mentre la fonte comunitaria prevede forme alternative alla gestione dei rifiuti affidate alla privativa comunale, come lo smaltimento autonomo, l’attuazione del principio si è tradotta nella coesistenza delle suddette modalità, bilanciando in un qualche maniera l’autosmaltimento e l’esazione del tributo.
La scelta della rideterminazione del tributo appare ispirata dalla ricerca di un forzoso equilibrio produttivo, all’opposto, di uno sbilanciamento, mantenendo viva una porzione del prelievo disallineata dalla sua funzione, ovvero dallo smaltimento dei rifiuti cui ha già provveduto il contribuente che ha sopportato i costi di siffatta attività.
A prescindere dalle ovvie considerazioni sull’equilibrio economico finanziario, la possibilità di smaltimento totalmente autonomo trova, ad oggi, ostacolo insormontabile nella natura giuridica del tributo, assimilato alla tassa, mentre potrebbe raggiungersi solo qualora questo venisse integralmente assimilato alla tariffa, così sganciando il contribuente dalla necessità di concorrere al sostenimento, in quota parte, dei costi fissi di mantenimento del servizio.


Fabio Russo
 
 

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