Manifestazioni publiche, quali sono i modelli organizzativi per i Comuni

Manifestazioni publiche, quali sono i modelli organizzativi per i Comuni

Le recenti manifestazioni in piazza, in occasione della vittoria della Nazionale di calcio agli Europei, hanno messo in evidenza alcune criticità sia in termini di safety, sia in termini di rispetto dei protocolli anticovid, con la necessaria adozione di provvedimenti autorizzativi che devono essere adottati dai Comuni.
Per questo motivo il Viminale ha inviato ad Anci, attraverso le Prefetture e le Questure, un «memo» che ribadisce quanto contenuto nella circolare 11001/1/110/ del 18 luglio 2018 per l’individuazione delle più efficaci strategie operative a salvaguardia dell’incolumità e della sicurezza dei partecipanti, anche al fine di evitare una nuova ondata di contagi dovuti alla temuta variante Delta.
Per questo motivo le Prefetture ribadiscono ai sindaci alcuni passaggi procedurali  per favorire, nell’ottica di un “approccio flessibile” alla gestione del rischio, la migliore parametrazione delle misure cautelari rispetto alle “vulnerabilità” in concreto rilevate in relazione a ciascun evento.
Questi i  5 passaggi da osservare.

1) Con riferimento alle pubbliche manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio, l’iniziativa spetta all’organizzatore, che invierà al Comune, con congruo anticipo rispetto alla data dell’evento, l’istanza corredata dalla documentazione necessaria, recante anche l’indicazione delle misure di sicurezza che si intende adottare.
2)Ove si tratti di eventi di pubblico spettacolo, il Comune, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, secondo le previsioni dell’art. 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, acquisirà il parere della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Nelle altre ipotesi, invece, il Comune potrà rilasciare direttamente il
provvedimento autorizzativo, indicando nello stesso le misure di sicurezza da adottarsi.
3) Per eventi fino a un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’rticolo 19 della legge 241/1990 presentata allo sportello unico attività produttive o fficio analogo.
4) Qualora nella fase istruttoria vengano in rilievo profili di security o di safety di tale complessità e delicatezza da richiedere un’analisi coordinata e integrata e, comunque, qualora si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell’evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, il Sindaco, o il Presidente della Commissione di vigilanza, ne informerà la Prefettura.
5) Sarà cura delle Prefetture , acquisita la documentazione prodotta dall’organizzatore e qualora ne constatino l’effettiva esigenza, sottoporre l’argomento all’esame del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, allargato alla partecipazione del Comandante provinciale dei Vigili del fuoco.
In tal caso, nell’ambito del Comitato, saranno definiti i dispositivi di security, nonché valutati quelli di safety, eventualmente modificando o implementando le misure previste dall’organizzatore, ove ciò risulti necessario in un’ottica di ottimizzazione dell’efficacia del generale dispositivo di sicurezza. A questo fine, il Comitato potrà fare riferimento all’unito documento, recante “Linee guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità” – che sostituisce le “Linee guida” allegate alla circolare del 28 luglio 2017 – quale utile supporto per l’individuazione delle più idonee misure di contenimento del rischio in relazione a manifestazioni caratterizzate da rilevanti profili di complessità o delicatezza.

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos