Minimi tariffari, equo compenso anche per i professionisti tecnici, alla luce del nuovo codice

Minimi tariffari, equo compenso anche per i professionisti tecnici, alla luce del nuovo codice

Riceviamo e volentieri pubblichiamo.

Nelle gare di SIA (Servizi di Ingegneria ed Architettura) o degli appalti di lavori integrati, pur esistendo parametri di riferimento per il calcolo delle tariffe professionali, si registrano aggiudicazioni con ribassi tali da ingenerare seri dubbi sull’equità del compenso risultante, a tutto discapito, ovviamente, della dignità del professionista e della qualità del servizio reso. Non è affatto raro, infatti, registrare ribassi anche dell’ordine del 70%, accettati dalla P.A., pur di aggiudicare il Servizio. Anche il nuovo Codice dei Contratti, il D.Lgs n. 36/2023, operativo dal primo luglio scorso, dispone al comma 15 dell’art. 41 che:
Nell’allegato I.13 sono stabilite le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al collaudo, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento.(…), e al comma 6 dell’art. 44 che: “Nei casi in cui l’operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d’asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista”.
Si è continuato dunque ad utilizzare sempre di “ribasso d’asta”, che scatena ogni volta una gara tra professionisti basata sulla mortificazione economica anziché un confronto basato sulla verifica della qualità degli stessi, quando poi, per contro, i costi della manodopera, protetti dai Contratti Collettivi Nazionali, ai sensi dell’art. 41 comma 14 del D.Lgs. n. 36/2023, non sono soggetti a ribasso. Perché tutto ciò non deve valere quando si parla di prestazioni professionali? Non hanno forse anche i professionisti la dignità di lavoratori?

La Novità.
Il 5 maggio 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 104 la legge n. 49 del 21 aprile 2023, recante Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”, secondo la quale si definisce “equo” il compenso che sia proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti dai rispettivi Decreti Ministeriali adottati:

  • per gli avvocati;
  • per i professionisti iscritti agli ordini e collegi;
  • per le professioni regolamentate.

L’equo compenso dovrà applicarsi alle prestazioni rese dai professionisti in favore delle Pubbliche Amministrazioni ed è previsto che i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali possano adire l’Autorità Giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.
In caso di ribasso e, quindi, compenso inferiore a quello stabilito dagli attuali parametri di riferimento (nel caso di ingegneri ed architetti il DM 17/06/2016, c.d. “Decreto Parametri”), si potrà parlare di compenso “non equo” e quindi passibile di intervento dell’autorità giudiziaria?
Proviamo a dare uno sguardo più approfondito alla nuova norma.
All’ Art. 1 si legge: “…per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti … (omissis) … b) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”;
Art. 2 comma 3: “Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”.
Art. 3 comma 1: “Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d’opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale”.
Art. 3 comma 2: “Sono, altresì, nulle le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l’anticipazione di spese … (omissis) … nonché le clausole e le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall’incarico o dall’affidamento tra il cliente e il professionista, che consistano:
a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
b) nell’attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
c) nell’attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
d) nell’anticipazione delle spese a carico del professionista;
e) nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell’attività professionale oggetto della convenzione;
f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente
”;
Art. 4: “1. Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ai sensi della presente legge ridetermina il compenso dovuto al professionista e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l’equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista. Il giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno.
3 –
I parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.
4- I Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali sono legittimati ad adire l’autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.
5 – Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell’obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell’obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge”.

Art. 7. Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo.
1. In alternativa alle procedure di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il parere di congruità emesso dall’ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’articolo 281-undecies del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.
2 – Il giudizio di opposizione si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario ha sede l’ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere di cui al comma 1 del presente articolo e, in quanto compatibile, nelle forme di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”.

Art. 9. Azione di classe.
1. I diritti individuali omogenei dei professionisti possono essere tutelati anche attraverso l’azione di classe ai sensi del titolo VIII -bis del libro quarto del codice di procedura civile. Ai fini di cui al primo periodo, ferma restando la legittimazione di ciascun professionista, l’azione di classe può essere proposta dal Consiglio nazionale dell’ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati o dalle associazioni maggiormente rappresentative”.

Art. 10
. Osservatorio nazionale sull’equo compenso.
“1. Al fine di vigilare sull’osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge in materia di equo compenso è istituito, presso il Ministero della giustizia, l’Osservatorio nazionale sull’equo compenso, di seguito denominato «Osservatorio».
2- L’Osservatorio è composto da un rappresentante nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, da cinque rappresentanti, individuati dal Ministero delle imprese e del made in Italy, per le associazioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi, di cui al comma 7 dell’articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato.
3- È compito dell’Osservatorio: a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell’equo compenso e la disciplina delle convenzioni di cui all’articolo 2; b) formulare proposte nelle materie di cui alla lettera a); c) segnalare al Ministro della giustizia eventuali condotte o prassi applicative o interpretative in contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie.
2- L’Osservatorio è nominato con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni.
3- Ai componenti dell’Osservatorio non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto.
4- L’Osservatorio presenta alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulla propria attività di vigilanza”.

Art. 11. Disposizioni transitorie.
“1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge”.

Art. 12. Abrogazioni.

 “1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 13 -bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, l’articolo l 9 -quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e la lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati”.
Rammento che il DL n. 223 del 4 luglio 2006 all’art. 2, comma 1, lettera a) abrogava “le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: a) l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti”.
Alla norma ha poi fatto seguito la Circolare n.76 del Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri che, con grande chiarezza, fuga ogni dubbio e ribadisce che si può solo proporre un ribasso sull’aliquota delle spese, seppur non annullandola, onde evitare che un eccesso di ribasso relativo alle spese possa riflettersi sulla parcella netta, che deve rimanere al minimo pari a quella calcolata con il “Decreto Parametri” (DM 17/06/2016).

Ma vi è di più, L’ANAC, con la Delibera n. 343 del 20 luglio 2023, ha sancito che le tariffe stabilite dal D.M. 17 giugno 2016 non possono più costituire un mero “criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento”, come previsto dall’art. 24, comma 8, del D.lgs. 50/2016, ovvero un mero parametro dal quale è consentito alle Stazioni appaltanti di discostarsi, motivando adeguatamente la scelta effettuata. Le tariffe ministeriali, secondo la novella normativa, assurgono a parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura e l’impossibilità di corrispondere un compenso inferiore rispetto ai suddetti parametri comporta anche la non utilizzabilità dei criteri di aggiudicazione del prezzo più basso e dell’offerta economicamente più vantaggiosa; alla luce del nuovo quadro normativo sembra potersi ipotizzare che le procedure di gara aventi ad oggetto l’affidamento dei servizi tecnici dovrebbero essere costruite come gare “a prezzo fisso”, con competizione limitata alla componente qualitativa. Si sottolinea come l’ANAC non prenda neppure in considerazione la possibilità di effettuare ribassi sulle spese.
Ing. Maurizio Mazzotti 

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