Tutti i certificati edilizi, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi «fino alla fine della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19».
E’ un emendamento (SCARICA E LEGGI) all’art.3 del Dl 125/2020 (approvato al Senato, ora è alla Camera) che estende la validità per molti mesi ancora. Unica eccezione è per i documenti unici di regolarità contributiva DURC, che continuano ad essere assoggettati alla disciplina ordinaria prevista dal Dm Lavoro del 30 gennaio 2015.