Piccole opere, revoca dei fondi per chi non inserisce entro aprile i codici unici progetto (CUP) nel ReGis

Piccole opere, revoca dei fondi per chi non inserisce entro aprile i codici unici progetto (CUP) nel ReGis

Il cambiamento della fonte di finanziamento delle «piccole opere» dei Comuni, uscite dal Pnrr per riprendere i vecchi stanziamenti nazionali porta nuove regole procedurali ai comuni. Entro il 31 dicembre 2025 è previsto un termine unico di esecuzione per queste opere finanziate dal 2020 al 2024. Le nuove regole includono l’utilizzo dei ribassi entro sei mesi dal termine dei lavori, un ricco sistema sanzionatorio basato sulla revoca dei contributi e la conferma del Regis come sistema di monitoraggio e rendicontazione.

Inoltre, tutti i Codici unici di progetto, relativi al 2020-24 dovranno essere inseriti nel Regis entro il 30 aprile, pena la revoca del contributo. Il decreto Pnrr conferma il termine del 15 settembre di ciascun anno di riferimento per l’aggiudicazione dei lavori (slittato al 31 dicembre solo per il 2021).
Ai Comuni che non hanno rispettato la scadenza di aggiudicazione dei lavori, il contributo relativo alle annualità dal 2020 al 2023 sarà revocato, in tutto o in parte, con decreto del ministero dell’Interno entro il 31 maggio. Con lo stesso Dm saranno revocati anche i contributi alle amministrazioni che, entro il 30 aprile, non avranno inserito tutti i Cup nel ReGis. Per il 2024, la revoca agli enti che non aggiudicheranno entro il 15 settembre sarà formalizzata con decreto del Viminale entro il 14 novembre. Per tutte le annualità dal 2020 al 2024 è previsto un termine unico di aggiudicazione dei lavori entro il 31 dicembre 2025, il cui mancato rispetto comporterà la revoca del contributo con Dm dell’Interno da emanarsi entro il 30 giugno 2026. Entro sei mesi dal collaudo o dalla regolare esecuzione, i Comuni sono tenuti ad alimentare integralmente il sistema Regis.

Il mancato rispetto degli obblighi comporterà il recupero dei contributi erogati da parte del ministero dell’Interno. Anche i Comuni, destinatari dei contributi che abbiano già provveduto alla rendicontazione dei progetti in ReGis sono tenuti ad alimentare integralmente il sistema entro sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo decreto Pnrr, a seguito del collaudo/regolare esecuzione dell’opera. Questa rendicontazione esonera dall’obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all’articolo 158 del Testo unico degli enti locali. All’avvenuta aggiudicazione dei lavori, verificata attraverso il ReGis, i municipi riceveranno l’erogazione del 50% del contributo, mentre il resto è subordinato all’invio del certificato di collaudo/regolare esecuzione. Infine, i risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta, che sono vincolati fino al collaudo/regolare esecuzione, possono essere utilizzati per nuovi investimenti nel rispetto delle finalità delle piccole opere, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo. (tratto da Patrizia Ruffini – Sole 24Ore)

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  • Fabio
    30 Luglio 2024, 8:59

    Considerato che il mancato inserimento è dovuto ad una variazione in corso d’opera non prevista e comunicata con scarsissimo anticipo che, a differenza dell’inibizione della piattaforma comunicata a mezzo mail, non ha avuto nessuna evidenza tangibile da parte degli addetti ai lavori che non possono sobarcarsi la lettura di leggi, regolamenti, normative e circolari come fossero bicchieri di acqua fresca, cosa si sta facendo per quei comuni che non hanno ottemperato e che nerll’immediato hanno manifestato la necessità di tale inserimento? considerato anche che hanno già affidato ed in parte realizzato i lavori?

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