Piccoli Comuni, se il sindaco rinuncia all'indennità non può decidere come spenderla

Piccoli Comuni, se il sindaco rinuncia all'indennità non può decidere come spenderla

Il decreto ministeriale 23 luglio 2020 ha previsto, in riferimento alla dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157, un incremento dell’indennità di funzione del sindaco nei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti; tale aumento è concesso con un contributo statale di pari importo che in questi giorni i Comuni hanno incassato in tesoreria unica.
Il Comune di Triora ha chiesto alla Corte dei Conti Liguria se potesse trattenere nel bilancio comunale la quota di indennità di funzione spettante al sindaco e finanziata mediante contributo statale, considerato che il Sindaco ha rinunciato totalmente alla sua indennità di funzione.
La Corte Conti Liguria, con parere 98/2020, (SCARICA E LEGGI) ha ritenuto che, in caso di rinuncia totale all’indennità di funzione da parte del Sindaco, essendo la quota di contributo statale vincolata inderogabilmente alla specifica finalità indicata dalla legge, ossia al “concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell’incremento dell’indennità di funzione per l’esercizio della carica di sindaco”, i Comuni sono tenuti a riversare l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario allo Stato con versamento al Capo XIV – capitolo 3560 «entrate eventuali diverse del Ministero dell’interno» – art. 03 «recuperi, restituzioni e rimborsi vari».
Infine la Corte specifica che il Sindaco non può mutare la destinazione di una somma allorché la stessa sia stata stabilita inderogabilmente dalla legge, potendo invece solo manifestare la volontà di rinunciare all’indennità, essendo quest’ultima un diritto di credito per sua natura disponibile, e potrebbe anche effettuare una rinuncia condizionata ad una specifica destinazione delle somme (potendo la condizione, sospensiva o risolutiva, applicarsi anche agli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale ai sensi dell’art 1324 c.c.), ma gli effetti del negozio giuridico rimangono circoscritti alla sfera patrimoniale del rinunciante (acquisizione o meno al patrimonio) e non possono incidere sulle ulteriori destinazioni delle somme, destinazioni che rientrano nella discrezionalità dell’ente.

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