Pnrr, assunzioni nei piccoli Comuni: potranno utilizzare il fondo 2022 anche nel 2023

Pnrr, assunzioni nei piccoli Comuni: potranno utilizzare il fondo 2022 anche nel 2023

Il Senato ha dato il via libera definitivo al cd. Dl Assunzioni, il provvedimento di conversione del DL 44/2023 (CLICCA E LEGGI) recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioniPer la copertura di posti delle articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR, il decreto consente alle pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2026, di conferire a soggetti estranei ai ruoli dell’amministrazione incarichi dirigenziali generali e non generali nel limite del 12 per cento delle rispettive dotazioni organiche (articolo 1, comma 1). Con una modifica introdotta in sede referente, è stato escluso il controllo concomitante della Corte dei conti sui piani, programmi e progetti previsti o finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ovvero dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (articolo 1, comma 12-quinques, lettera b).
Con riferimento alle misure relative alle assunzioni di personale a tempo determinato per l’attuazione del PNRR, si prevede:

-che le risorse del Fondo istituito per la suddetta finalità da parte dei comuni con meno di 5.000 abitanti, impegnate e non utilizzate relativamente all’anno 2022, possono essere utilizzate per la stessa finalità anche nel 2023 (articolo 3, comma 2);

-che la spesa del suddetto personale a tempo determinato assunto dalle regioni a statuto ordinario e dai comuni non rileva ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento economico accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche, in base alla quale l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente a tale trattamento non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016 (articolo 3, comma 3).

– È riconosciuta la possibilità alle pubbliche amministrazioni di conferire a soggetti estranei ai ruoli dell’amministrazione incarichi dirigenziali generali e non generali nel limite del 12 per cento delle rispettive dotazioni organiche. Tale deroga ai limiti delle quote previsti dal testo unico in materia di impiego pubblico si applica solo per la copertura di posti delle articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del Pnrr e fino al 31 dicembre 2026. Viene consentito il trattenimento in servizio, per un periodo in ogni caso non eccedente il 31 dicembre 2026, dei dirigenti titolari di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale o di livello superiore, ivi compresi i titolari che non siano dipendenti pubblici di ruolo. Il trattenimento in esame viene ammesso con riferimento ai dirigenti in possesso di specifiche professionalità.

-È escluso il trattamento economico del segretario comunale, per i soli Comuni che ne sono sprovvisti, dal computo degli attuali tetti di spesa del personale, complessivi e di trattamento accessorio. La disposizione trova applicazione per gli anni 2023-2026. È ampliata la platea dei Comuni che possono utilizzare personale dipendente a tempo pieno di altre amministrazioni locali.

 

 

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