Pnrr: il Mef spiega come fare le assunzioni temporanee nei Comuni

Pnrr: il Mef spiega come fare le assunzioni temporanee nei Comuni

La recente circolare numero 4 della Ragioneria Generale dello Stato, avente ad oggetto il Pnrr, in particolare le condizioni attuative dell’articolo 1, comma 1 del decreto-legge 80 del 2021, ricorda alle amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che queste possono porre a carico di quest’ultimo “esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione”.
La circolare del MEF specifica che per  “Amministrazioni titolari di interventi del PNRR” si intendono tutte le Amministrazioni, centrali e territoriali, che, quali soggetti attuatori, hanno la titolarità di progetti e azioni finanziati con le risorse indicate nel PNRR. Laddove invece, con la dizione “Amministrazione centrale titolare dell’intervento” di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, si intende ciascuna Amministrazione centrale responsabile dell’attuazione delle linee di intervento censite nel PNRR, come indicato nella tabella A allegata al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021. Lo strumento del Recovery and Resilience Facility (RRF) non prevede la possibilità di attivare iniziative di assistenza tecnica finanziabili a valere sulla dotazione di risorse assegnata agli Stati membri sui rispettivi PNRR. Danno parte di questa categoria le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, in particolare: studi, analisi, attività di supporto amministrativo alle strutture operative, azioni di informazione e comunicazione, consultazione degli stakeholders, spese legate a reti informatiche destinate all’elaborazione e allo scambio delle informazioni. I costi per l’espletamento di tutte queste attività non possono essere imputati alle risorse del PNRR e, quindi, non possono formare oggetto di rendicontazione all’Unione europea. Parimenti, non possono essere imputati alle risorse del PNRR e, quindi, non sono rendicontabili alla UE, i costi relativi all’espletamento delle funzioni ordinarie delle strutture amministrative interne delle Amministrazioni titolari di interventi cui vengono affidati compiti connessi con attivazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR. Essendo tali costi correntemente sostenuti dagli enti, ovvero connessi con il loro funzionamento ordinario, in quanto tali, devono essere posti a carico dei bilanci delle singole Amministrazioni. Conseguentemente, non è mai ammessa la rendicontazione di quota parte di costi del personale, anche se assunto a tempo determinato, per lo svolgimento di attività ordinarie, né per il rafforzamento delle strutture amministrative.

Diversamente dai costi per l’espletamento delle predette attività, sono invece da considerare ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse del PNRR i costi riferiti alle attività, anche espletate da esperti esterni, specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti. Si precisa in ogni caso che tali spese potranno avere ad oggetto esclusivamente nuove assunzioni, non potendosi procedere al finanziamento di spese relative al personale già incluso nella pianta organica delle amministrazioni titolari di interventi PNRR.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta di seguito un elenco di attività espletabili dal personale in questione che, qualora riferite a specifici progetti finanziati dal PNRR, possono formare oggetto di rendicontazione all’Unione europea:

– incarichi di progettazione, servizi di direzione lavori, servizi di architettura e ingegneria;

– collaudo tecnico-amministrativo;

– incarichi per indagini geologiche e sismiche, incarichi per le operazioni di bonifica archeologica;

– incarichi in commissioni giudicatrici;

– altre attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal PNRR.

Per ciò che concerne le modalità di imputazione al PNRR dei costi previsti dall’articolo 1 del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021,  ciascun soggetto titolare di progetto (Amministrazione centrale, Regione, Comune, Città metropolitana, etc..), individua il fabbisogno di personale necessario all’attuazione degli stessi e include le relative spese nel quadro economico del progetto, dandone adeguata evidenza.

DECARO – Il presidente dell’Anci, il sindaco di Bari Antonio Decaro, commenta positivamente la circolare del Mef . «Si tratta di un chiarimento importantissimo, che da tempo l’Anci chiedeva al governo – afferma Decaro – e come è giusto si è data fiducia ai sindaci e tutte le nostre richieste sono state accolte. I Comuni che vedranno i propri progetti accolti e finanziati nell’ambito di Next Generation Eu saranno considerati a pieno titolo soggetti attuatori delle opere relative. Quindi, come prevede la legge sul Pnrr, avranno piena autonomia nell’individuare quanto personale e quali professionalità saranno necessarie all’esecuzione dei progetti e potranno procedere alle assunzioni a tempo de terminato utilizzando, in percentuale rispetto alla dimensione del progetto, i finanziamenti europei e in deroga ai vincoli finanziari vigenti”, conclude il presidente Anci. Gli enti locali, dunque, avranno piena autonomia nello sfruttamento delle risorse europee, fondamentali per la ripartenza dei ter r i tori e per uscire dalla crisi, accentuata dalla pandemia».

Per ulteriori informazioni e dettagli si allega di seguito la circolare integrale:

Circolare personale PNRR_DEF3

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