Pnrr, pagamenti più semplici per i Comuni: cosa prevede il nuovo decreto

Pnrr, pagamenti più semplici per i Comuni: cosa prevede il nuovo decreto

Pagamenti semplificati per i soggetti attuatori di progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. È quanto previsto dal nuovo decreto del 6 dicembre 2024 del Mineconomia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 3 il 4 gennaio scorso, attuativo dell’art. 18-quinquies del dl 113/2024.

Tale norma difatti prevede che “le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell’intervento a carico del Pnrr” entro 30 giorni dalla richiesta previa semplice attestazione, da parte degli attuatori, dell’ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento degli interventi e dell’avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento e dalla normativa Pnrr.

Si tratta di un dispositivo molto più agile rispetto il precedente dm 11 ottobre 2021, strutturato sulla giustificazione puntuale di ogni voce di costo sostenuta e quindi più lento dal punto di vista dei tempi di attesa. Il nuovo decreto prevede infatti ai sensi dell’erogazione, siano sufficienti la richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente attuatore, ovvero dal dirigente o funzionario designato dall’ente e l’aggiornamento dei dati di monitoraggio sul sistema ReGiS ovvero l’impegno ad effettuarlo entro i 60 giorni successivi al trasferimento. Ciò fino a concorrenza del 90 per cento dell’assegnazione previa semplice verifica formale della regolarità della richiesta.

Non cambia molto anche per le modalità previste ai fini del pagamento del saldo finale: sebbene in tal caso, le amministrazioni centrali debbano controllare anche la documentazione giustificativa delle spese dichiarate ciò avverrà solo a campione e quindi non in modo massivo. I controlli a campione sono finalizzati a produrre le attestazioni da rendere per la presentazione delle richieste di pagamento all’Unione europea, per cui gli attuatori sono tenuti a conservare, anche in formato digitale, la documentazione prevista dalla normativa vigente a corredo delle spese, delle procedure di attivazione ed esecuzione dell’intervento.

Il termine di 30 giorni per il pagamento potrà essere inoltre interrotto laddove siano richieste integrazioni, che dovranno essere fornite entro 10 giorni. La nuova procedura si applica a tutte le erogazioni riguardanti gli interventi del Pnrr, salvo, data la loro particolare natura, quelle relative agli strumenti finanziari, agli incentivi, ai crediti d’imposta, alle spese di personale e alle misure gestite con la modalità dei costi semplificati.

Le stesse regole valgono anche per le erogazioni relative ai progetti Pnrr finanziati a valere sul bilancio dello Stato e ai progetti non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del Pnrr a seguito della rimodulazione approvata da Bruxelles.

Relativamente alle richieste di trasferimento già presentate, le amministrazioni centrali titolari di misura danno corso ai relativi trasferimenti con le modalità previste dal decreto, richiamando nella comunicazione di erogazione l’obbligo del beneficiario di completare i dati di monitoraggio sul sistema ReGiS eventualmente mancanti entro i 60 giorni successivi all’erogazione.

Il decreto, infine, non specifica cosa succede laddove emergano, dopo l’erogazione, carenze documentali o spese inammissibili, ma pare evidente che in tali casi dovranno scattare le procedure di recupero previste. Diventa quindi cruciale la scelta di chi si assumerà la responsabilità di sottoscrivere le richieste e le relative attestazioni.

(Fonte Iusletter)

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