Accoglienza diffusa dei profughi ucraini: al via manifestazioni interesse

Accoglienza diffusa dei profughi ucraini: al via manifestazioni interesse

La protezione civile ha pubblicato l’avviso della manifestazione di interesse per lo svolgimento di attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall’Ucraina in fuga dagli eventi bellici (clicca qui per leggere l’avviso)

Chi è interessato, deve presentare domanda entro le ore 18.00 del giorno 22 aprile 2022Qui i passaggi per capire come fare.

L’avviso disciplina:

  • le modalità di individuazione dei soggetti che realizzeranno l’accoglienza diffusa

le attività di accoglienza diffusa saranno realizzate nell’ambito di apposite convenzioni sottoscritte dal Dipartimento della protezione civile, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla Conferenza delle Regioni e province Autonome e dall’Associazione nazionale dei comuni italiani con le seguenti categorie di soggetti:

a. le reti associative iscritte nella corrispondente sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Ai fini del presente avviso, nelle more del popolamento di detta sezione del RUNTS, si intendono altresì come reti associative:

1. gli enti inclusi nell’elenco pubblicato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’articolo 31, comma 12 e dell’articolo 32, comma 1 del D.M. 15 settembre 2020, n. 106 (https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Riforma-terzo-settore/Documents/elenco%20reti%20in%20via%20transitoria.pdf);

2. le reti associative presenti all’interno del Consiglio nazionale del Terzo settore, costituito con il D.M. n. 135 dell’11 giugno 2021;

b. i centri di servizio per il volontariato, accreditati ai sensi dell’articolo 61 del Codice del Terzo settore, nello svolgimento delle attività di cui all’articolo 63, comma 2, lettere a), b), c) e d) del medesimo Codice;

c. le associazioni e gli enti iscritti al Registro di cui all’articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286;

d. gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

I soggetti proponenti dovranno assicurare una disponibilità minima di 300 posti di accoglienza. I posti di accoglienza complessivamente dichiarati disponibili non potranno superare le 3.000 unità. 

  • le attività da svolgersi

si intendono finanziare le seguenti cinque macroaree:

1. Contributi per il vitto;

2. Contributi per l’alloggio e/o contributo per la famiglia ospitante;

3. Contributi per beni e servizi di prima necessità, anche attraverso l’assegnazione di una dotazione economica alla persona accolta nella misura di 2,50 euro pro capite pro die (pocket money).

4. Contributi per  attività volte ad assicurare una presa in carico integrata dei beneficiari dell’accoglienza diffusa con la predisposizione di piani di intervento personalizzati per l’offerta dei servizi necessari tra quelli elencati:
a. Orientamento e accesso ai servizi del territorio;
b. Mediazione linguistica e interculturale;
c. Orientamento legale;
d. Assistenza psico-socio-sanitaria;
e. Alfabetizzazione linguistica;
f. Accompagnamento all’inserimento scolastico;
g. Organizzazione di attività di inclusione sociale (esempio attività sportive), tra cui iniziative extrascolastiche per i minori;
h. Orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo;
i. Accompagnamento alla formazione e alla riqualificazione professionale con particolare attenzione al rafforzamento delle competenze utili al beneficiario al suo ritorno in Ucraina.

5.  Contributi per la gestione degli aspetti amministrativi e rendicontativi dell’accoglienza, anche assicurando la registrazione degli ospiti e dei flussi in ingresso e in uscitaivi compresa la trasmissione dei relativi dati al Dipartimento della protezione civile nel rispetto di quanto previsto dall’OCDPC n. 881 del 29.03.2022, nonché contributi per le attività di monitoraggio. Tali contributi saranno erogati in misura non superiore al 7% dell’importo pro capite pro die

  • le modalità di assegnazione ed erogazione del finanziamento pubblico

Il finanziamento pubblico sarà erogato in due distinte quote:

1) una prima quota, a titolo di anticipazione, nella misura del contributo corrispondente alla copertura fino al 30% del totale dei posti di accoglienza previsti nella manifestazione d’interesse;

2) una seconda quota a titolo di anticipazione, fino ad un massimo del 30%, da definirsi sulla base dei posti effettivamente attivati decorsi 3 mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione;

3) una terza quota, a titolo di saldo, a seguito della presentazione della relazione e della rendicontazione finale.

L’erogazione del finanziamento è subordinata:

-all’accertamento della regolarità contributiva, attestata dal D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) che il Dipartimento della protezione civile provvederà ad acquisire direttamente presso gli organismi competenti;

-alla verifica telematica, presso Agenzia delle Entrate- Riscossione, ex articolo 48 -bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602, circa l’insussistenza, in capo al beneficiario del pagamento, di eventuali inadempimenti all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

  • le procedure di rendicontazione delle attività finanziate

Le attività di accoglienza diffusa saranno oggetto di monitoraggio a cadenza mensile da parte del soggetto convenzionato, che sarà responsabile anche per i suoi enti associati e partners, mediante apposita reportistica da trasmettere al Dipartimento della protezione civile – o ad altri soggetti dallo stesso indicati – riguardo alla correttezza delle spese sostenute e ai risultati conseguiti.

Entro 60 giorni dalla conclusione di tutte le attività previste in convenzione, i soggetti convenzionati trasmetteranno una relazione finale, nonché il rendiconto complessivo, accompagnato dall’elenco dei giustificativi delle spese sostenute distinto per macro-voci di spesa.

Il rendiconto finale deve essere altresì accompagnato dall’attestazione circa la conformità del rendiconto alle scritture contabili e alle regole di eleggibilità della spesa, resa dall’organo di controllo interno del soggetto convenzionato, qualora esso eserciti anche l’attività di revisione legale dei conti, ai sensi dell’articolo 30, comma 6 del Codice del Terzo settore.

In assenza o in alternativa all’organo di controllo interno legittimato all’esercizio della revisione legale dei conti, detta attestazione potrà essere resa da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro tenuto presso il Ministero dell’economia e delle finanze.

Le fatture o i giustificativi di spesa, regolarmente quietanzati, dovranno essere conservati in originale presso la sede dell’ente proponente.

Il Dipartimento della protezione civile si riserva la facoltà di effettuare verifiche amministrativo-contabili, a campione, sui rendiconti presentati, anche per il tramite di soggetti opportunamente individuati.

Il Dipartimento della protezione civile, anche per il tramite di soggetti opportunamente individuati, provvede a definire le misure e le modalità di controllo e monitoraggio sui report e sulle attività realizzate dagli enti convenzionati, anche mediante visite in loco, e realizza un’attività di valutazione che consenta di analizzare le ricadute del modello di accoglienza diffusa sulle comunità accoglienti e sulle persone accolte.

Per avere altre informazioni sull’accoglienza delle persone provenienti dall’Ucraina, leggi qui:

Profughi ucraini, Regione: necessaria la ricerca di strutture comunali

Ucraini, accoglienza Sai e soldi. Domande Comuni: tempo fino al 12 maggio

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