Stop Referendum: entro il 20 marzo i Comuni trasmettano spese fatte

Rinviata la data del referendum confermativo sulla riduzione del numero dei parlamentari, in programma il 29 marzo prossimo, il Viminale ha subito diramato le istruzioni ai Comuni su cosa fare per le spese di organizzazione tecnica e di attuazione della consultazione. Con la circolare Fl n. 7/2020 del Dipartimento della Finanza locale (CLICCA E SCARICA) il ministero ha precisato che tutte le attività di spesa connesse con l’organizzazione della consultazione referendaria sono sospese con effetto immediato. Di conseguenza i Comuni dovranno contabilizzare, alla data del 5 marzo, tutte le spese sostenute e rimborsabili dallo Stato, così come previsto nella circolare Fl n. 2/2020 (CLICCA E SCARICA).  Considerata la straordinarietà della situazione, il ministero ha chiesto agli enti la massima sollecitudine nel fornire le informazioni necessarie a avere il quadro delle spese sinora sostenute. Pertanto, i Comuni dovranno redigere e trasmettere alle prefetture un prospetto riepilogativo delle spese sostenute, entro il prossimo 20 marzo.
Le prefetture provvederanno a rimettere alla Direzione centrale del ministero, entro il 31 marzo, i prospetti riepilogativi dei Comuni.
I Comuni dovranno, inoltre, predisporre in ogni caso non oltre il termine di quattro mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetto Ufficiale del decreto di revoca della consultazione referendaria, il rendiconto delle spese sostenute, dal 3 febbraio al 5 marzo 2020.
COSA PUO’ ESSERE RIMBORSATO – Andando nel particolare, la circolare elenca dettagliatamente le specifiche spese. Comincia col dire che si dovrà calcolare la spesa sostenuta per lavoro straordinario a decorrere dal 3 febbraio e sino al 5 marzo 2020. Per lo stesso periodo, qualora il Comune abbia stipulato contratti individuali per l’assunzione di personale a tempo determinato, si dovrà procedere alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione, in base alle norme generali in materia di risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive (articolo 1463 del codice civile). Possono essere rimborsati soltanto gli stampati o eventuali prodotti software sostitutivi, strettamente indispensabili per le necessità del servizio elettorale, per i quali l’obbligazione deve essere stata perfezionata alla data del 5 marzo 2020. Tutto materiale che la circolare specifica dovrà, comunque, essere utilizzato, se possibile, per i successivi adempimenti organizzativi connessi all’emanazione del nuovo decreto di indizione della consultazione referendaria. Così per l’acquisto di materiale di consumo vario, ritenuto assolutamente indispensabile, per la installazione dei tabelloni per la propaganda elettorale e per l’eventuale acquisto delle cabine elettorali. Sono rimborsabili le spese postali già anticipate dai Comuni e le ulteriori spese, purché legittimamente assunte e indispensabili per l’organizzazione tecnica delle consultazioni.

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