Rigenerazione urbana, c’è lo scorrimento delle opere ammissibili non finanziate

Rigenerazione urbana, c’è lo scorrimento delle opere ammissibili non finanziate

Al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana (di cui all’articolo 1, comma 42 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160, confluite nella Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), è autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al Decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e con il Ministero dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2021.

A tal riguardo è in fase di definitiva formalizzazione il Decreto del Ministero dell’interno , di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, con il quale saranno finanziate tutte le opere considerate ammissibili e riportate nell’ Allegato 2 al decreto del 30 dicembre 2021, nonché alcuni interventi le cui istanze, per un mero errore informatico, non erano state scaricate dal sistema Gestione Linee di finanziamento (GLF).

Inoltre, al fine di garantire il rispetto di tutte le condizioni e gli obblighi previsti dal PNRR, il predetto decreto prevede che tutti i assegnatiri delle risorse soggetti alla costituzione e trasmissione telematica di apposito atto di adesione e obbligo. Sono, altresì, tenuti alla compilazione e trasmissione dell’atto di adesione e obbligo in via telematica anche gli Enti che hanno già assolto a tale onere nelle forme e modalità precedentemente indicate dal decreto del 30 dicembre 2021.

Con l’occasione si rammenta che, ai fini dell’assolvimento del principio di ‘non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali’ (cd DNSH), in conformità alle previsioni di cui all’Allegato 1, rev.2 -10160/21 alla Decisione di Esecuzione del Consiglio dell’Unione Europea relativa all’approvazione della valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano del 8 luglio 2021, per tutti gli interventi assegnati al Ministero dell’interno a valere sulle risorse finanziarie del PNRR ( M5C2- Investimento 2.1  – Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale;  M5C2-Investimento 2.2  – Piani urbani integrati – Progetti generali;  M2C4-Investimento 2.2 – Interventi la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni),  non è prevista la possibilità di acquistare ed installare per caldaie a condensazione a gas, in quanto riute non conformi al principio del DNSH .

Tale prescrizione verrà quindi esplicitata nel decreto di scorrimento della graduatoria delle opere ammesse e non finanziate dal precedente decreto del 30 dicembre 2021 in corso di formalizzazione, nel relativo atto d’adesione e d’obbligo, e nelle check-list di verifica prevista dalla Guida Operativa per il rispetto del principio del DNSH, elaborati dal Dipartimento della Ragione Generale dello Stato dell’economia e delle finanze, che gli altri enti successivi compilare e trasmettere ai fini della verifica del rispetto del principio del DNSH.

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