In presenza di una patologia grave – quale quella oncologica – è inevitabile che il paziente desideri essere assistito nel migliore dei modi e dunque scelga la struttura in grado di soddisfare al meglio il proprio bisogno di salute. Porre limiti alla mobilità interregionale significherebbe quindi ledere il legittimo diritto del paziente a ricevere la migliore cura per la propria patologia. Pertanto, la mobilità sanitaria “fisiologica” – che rappresenta oltre il 50% di quella totale – va salvaguardata, anche perché è un “processo a somma zero”, non costituendo né un guadagno né una perdita per il S.S.N.
Questo è il principio ribadito dai Giudici del Consiglio di Stato con la recente sentenza n. 3773 del 14.4.2023. I Giudici di Palazzo Spada ritengono illegittima la fissazione di limiti di spesa invalicabili anche per le prestazioni eseguite in favore di pazienti provenienti da altre Regioni. Ciò poiché il costo di tali prestazioni ricade sulla Regione di residenza dell’assistito e non su quella di ubicazione della struttura che le eroga.
Pertanto, qualora gli accordi contrattuali prevedano il pagamento di prestazioni “extra-budget” rese a favore di pazienti provenienti da altre regioni, solo a seguito di avvenuto rimborso – in sede di compensazione inter-regionale – da parte delle Regioni di provenienza dell’assistito, tale previsione è pienamente legittima, dal momento che consente di rafforzare “la capacità attrattiva dei centri di eccellenza regionali”.
Poiché la Campania è la Regione d’Italia con il peggiore saldo migratorio, costato negli ultimi 10 anni oltre 3 mld di euro, è necessario che la stessa preveda interventi mirati sul fenomeno migratorio – contrastando quello patologico – e conformando gli accordi contrattuali a quanto sancito dal Consiglio di Stato.
Il Direttore Scientifico e Responsabile del Dipartimento Salute ANCI Campania
Antonio Salvatore
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