Scaduta la proroga dei bilanci preventivi, ancora possibile approvare Tari. Poi i Comuni dovranno fare una variazione al bilancio

Scaduta la proroga dei bilanci preventivi, ancora possibile approvare Tari. Poi i Comuni dovranno fare una variazione al bilancio

Il 15 marzo è scaduta la proroga dei termini di approvazione dei bilanci, e con essa il termine di approvazione delle delibere tariffarie, anche se con varie eccezioni. La regola ordinaria prevede che le delibere tariffarie debbano essere approvate entro i termini stabiliti da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, indipendentemente dal termine di approvazione del proprio bilancio. Se le delibere sono approvate successivamente al bilancio di previsione, ma entro i termini prorogati, l’articolo 13, comma 5-bis, del Dl 4/2022 prevede che gli enti locali debbano effettuare le conseguenti modifiche al bilancio approvato, in occasione della prima variazione utile. Situazione, questa, che si verrà a creare per la Tari, per la quale sono previsti specifici termini.

Altra eccezione è prevista per l’imposta di soggiorno e per il contributo di sbarco, per i quali l’articolo 13, comma 15-quater, del Dl 201/2011, dispone che le delibere regolamentari e tariffarie hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul portale del federalismo fiscale, e che quindi possono essere approvate indipendentemente dalla data ultima di approvazione dei bilanci di previsione.
Per il solo 2024 è poi prevista una deroga specifica per l’addizionale comunale all’Irpef, conseguente al primo modulo di riforma dell’Irpef, attuato con il Dlgs 216/2023, che ha comportato la rimodulazione degli scaglioni Irpef da 4 a 3. In questo caso la normativa permette di intervenire entro il 15 aprile 2024, invero, con un’ampia possibilità di scelta, ovvero: rimodulare le aliquote per scaglioni, portandoli da 4 a 3, allineandoli a quelli della nuova Irpef; variare le aliquote 2024, ma mantenendo gli stessi scaglioni del 2023; non fare assolutamente nulla, confermando così tacitamente le aliquote 2023. 1/DF del 29 maggio 2017, precisa che la variazione delle aliquote e delle tariffe contemplata dall’art. 193, in quanto costituisce una delle misure preordinate al ripristino del pareggio di bilancio, da esperire laddove i dati finanziari facciano prevedere un disavanzo, deve necessariamente consistere in un aumento delle aliquote o tariffe medesime, non potendosi invocare l’esigenza di salvaguardare gli equilibri di bilancio al fine di procedere ad una modifica in diminuzione oltre il termine del bilancio di previsione. Ovviamente, se il Comune nulla delibera, vale la regola generale prevista dall’articolo 1, comma 169, della legge 296/2006, per cui le aliquote e le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

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