Sportello Fiscale. Come è cambiato da gennaio il mondo della riscossione

Sportello Fiscale. Come è cambiato da gennaio il mondo della riscossione

 
Il Decreto legge n. 193 del 2016 ha ridisegnato il mondo della riscossione con la soppressione della società Equitalia spa a far data dal 01.07.2017. A prenderne il posto in tutte le sue funzioni, subentrando financo nei rapporti già in essere, è stato l’ente pubblico economico della Agenzia delle Entrate-Riscossione il quale opera per la riscossione a mezzo ruolo.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in seguito AdER, riscuote le entrate comunali su base convenzionale quando gli enti locali non preferiscono farlo in forma diretta, oppure non si affidino a società in house, o ancora a soggetti esterni come i concessionari privati iscritti all’albo dei soggetti abilitati ex art. 53 Dlgs 446/1997. Soltanto l’Agenzia delle Entrate Riscossione può esecutare il contribuente a mezzo ruolo, mentre in ogni altra ipotesi necessita l’emissione e notifica dell’ingiunzione fiscale.
Uno strumento efficacemente e diffusamente utilizzato attualmente è l’ingiunzione fiscale rinforzata, le cui radici si innestano nel Regio Decreto n. 639 del 1910 e successivamente vengono arricchite dal richiamo alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. L’ingiunzione fiscale è, ora, pensata sotto una duplice veste, più leggera ed inefficace o più pesante ed efficace. L’ingiunzione “lieve” segue il classico dettato del Regio Decreto n. 639/1910, mentre l’ingiunzione fiscale “rafforzata” viene equiparata ad una cartella di pagamento, potendo, come questa, dare il via a tutte le procedure di espropriazione previste dal Decreto Presidenziale n. 602/1973.
Inserendo nel corpo dell’ingiunzione fiscale anche il richiamo ai principi del DPR n. 602/73, l’ente locale potrà avvalersi di azioni mirate ed efficaci sconosciute alle procedure di cui al RD n. 639/1910, in particolare quelle di cui all’art. 72 bis. Si tratta di una speciale forma di pignoramento presso terzi, di natura mista, che non richiede l’intervento del giudice a differenza del pignoramento presso terzi classicamente inteso e descritto nell’art. 543 c.p.c.. Il concessionario ordina direttamente al terzo di corrispondere le somme dovute al debitore senza che questi debba ricevere un avviso, ovviamente con tutte le limitazioni di legge connesse alla natura del credito pignorato se di natura retributiva o pensionistica.
Contestualmente, dal 1 gennaio 2020, si è un deciso un potenziamento dell’attività di riscossione degli enti locali grazie alla Legge di Stabilità 2020, avente n. 160/2019, i cui effetti, forse, sono passati sotto traccia per la sospensione delle attività di accertamento e riscossione causa, purtroppo, il Covid-19. L’art. 1, c. 791, della Legge n.160/2019 disciplina l’accesso ai dati da parte degli enti creditori, i quali sono autorizzati ad accedere a tutte le informazioni riscontrabili dall’anagrafe tributaria e tali dati possono essere utilizzati dal soggetto affidatario la riscossione con l’intervento dell’ente locale, sempre previo rispetto del trattamento dei dati sulla privacy GDPR come da Regolamento UE 2016/679. L’art. 1, c. 792, della Legge di Bilancio 2020 conia l’istituto dell’accertamento esecutivo, inglobando in un unico atto, per l’appunto di accertamento, la forza di titolo necessario all’esecuzione forzata.
La differenza tra gli avvisi di accertamento ante e post 01.01.2020 risiede nella tempistica, perché solo con la Legge n.160/2019 ci si è mossa in chiave acceleratoria del recupero del credito tributario dell’ente locale. L’avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti acquista, oggi, quindi, efficacia di titolo esecutivo trascorso il termine utile per la proposizione del ricorso. L’accertamento esecutivo, già operante per imposte sui redditi, IVA e IRAP (ex art. 29, D.L. 78/2010), viene esteso ai tributi locali. Ciò comporta che, allo spirare dei 60 giorni dalla notifica dell’atto finalizzato, non v’è più bisogno della notifica della cartella di pagamento e/o dell’ingiunzione fiscale, potendo aggredire il contribuente mediante le forme di espropriazione prevista dal DPR n. 602/73. E’ un modello, questo, snello ed agile che consente all’ente locale di procedere celermente al recupero delle somme dovute.
Basti solamente immaginare che non sarà più attuale discorrere di termine decadenziale. L’atto esecutivo (cartella, ingiunzione) doveva essere notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento era divenuto definitivo, rispettato tale termine la riscossione era esigibile entro il termine prescrizionale (5 anni per tributi locali) salvo il prolungarsi del termine con notifica di atti interruttivi della prescrizione.  Consegue che con l’accertamento esecutivo bypassa la prima fase, essendo l’atto notificato già titolo per esigere il pagamento del tributo. In ogni novella si pongono problemi temporali connessi alla sua entrata in vigore. Il MEF, in ottica di tutela e conservazione delle procedure amministrative già concluse, ha chiarito che gli atti già formati entro il 31.12.2019, anche se non notificati, seguiranno il regime pregresso, onde evitare che debbano essere riformulati.


Dott. Danilo Russo


*per quesiti o chiarimenti sui temi trattati (o su altri) si può scrivere a: sportellotributi@rossiwebtest.it/ancicampania


 

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