Questo è l’emendamento del Governo al DL 39 che siamo riusciti ad avere informalmente
1. Limitatamente all’anno 2024, i piani economico finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani e le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva sono efficaci, in deroga a quanto previsto dall’art. 3, comma 5-quinquies, del d.l. 228/2021, come convertito in L. 25 febbraio 2022, n. 15, se approvate entro il termine del 30 giugno 2024.
2. In caso di già avvenuta approvazione dei provvedimenti di cui al primo periodo, le modifiche ritenute necessarie possono essere deliberate entro il medesimo termine del 30 giugno 2024. L’eventuale differenza nelle tariffe applicate è richiesta senza applicazione di sanzioni e interessi entro l’ultimo versamento utile stabilito dal Comune e relativo all’anno 2024. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.
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