Telemedicina: fatturazione delle prestazioni e regime IVA

Telemedicina: fatturazione delle prestazioni e regime IVA

Il sistema salute nazionale è oggetto di una importante riorganizzazione anche grazie alle massicce risorse previste dalla missione 6 del PNRR. Una riorganizzazione che prevede, in modo particolare, il potenziamentodell’assistenza sanitaria territoriale anche grazie alla Telemedicina e Intelligenza Artificiale (IA). Una riorganizzazione che investe tutti gli attori del sistema salute: professionisti, enti ed aziende pubbliche, private e private accreditate con il S.S.N.
Pertanto, sorge l’esigenza di “fotografare” le attuali disposizioni in materia di Telemedicina e le loro implicazioni in tema di fatturazione e regime Iva.
Par d’uopo evidenziare da subito che la “Telemedicina” non è una nuova disciplina, quanto invece una “modalità” alternativa – e non sostitutiva – di esecuzione di una prestazione sanitaria. In quanto tale, la
Telemedicina non può sostituire una prestazione resa in modalità tradizionale. Ad esempio, una visita specialistica potrà essere eseguita in Telemedicina – a distanza e con l’uso di dispositivi informatici e telematici – solo se il medico (o l’esercente le professioni sanitarie) ritiene che questa garantisca la stessa efficacia di una visita svolta in presenza (c.d. “eleggibilità”).
Su tali premesse, è pacifica la circostanza che, per poter erogare prestazioni in Telemedicina o con l’uso dell’IA, occorre che il soggetto erogatore sia dotato di “autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie”, prevista dall’art. 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Inoltre, nelle more che il Ministero della Salute, con apposito decreto, definisca le tariffe di remunerazione delle prestazioni rese in Telemedicina, valgono quelle attualmente previste dai vigenti tariffari nazionali e regionali per le attività svolte in modalità tradizionale, quantomeno sino al 31 marzo 2024.
Pertanto, in virtù dell’equipollenza – sotto il profilo dei principi generali – delle attività svolte in Telemedicina con quelle rese in modalità tradizionale, ai fini della fatturazione e del regime Iva da applicare ad esse, valgono le condizioni previste dall’art. 10, comma 1, n. 18 del d.P.R. 26.10.1972 n. 633 (Decreto Iva) recante il regime di “esenzione IVA” le per (sole) “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione, rese alla persona nell’esercizio delle prestazioni e arti sanitarie soggette a vigilanza”. Per poter fruire quindi di tale regime Iva, devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti (Direttiva n. 2006/112/CE del 28.11.2006, art. 132, § 1, lettera c):
a) requisito oggettivo: la prestazione deve avere per natura la diagnosi, la cura e la riabilitazione;
b) requisito soggettivo: la prestazione deve essere resa nell’esercizio di professioni e arti sanitarie soggetto a vigilanza (incluse le strutture autorizzate all’esercizio di attività sanitarie).
Pertanto, non rileva la forma giuridica del soggetto erogatore, quanto invece la “natura” della prestazione fornita (Corte di Giustizia Europea, sentenza C-141/00 del 10.9.2002).
Quanto alla modalità di esecuzione della prestazione sanitaria, l’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 215 del 26.3.2021, ha chiarito che le prestazioni rese in Telemedicina – vale a dire con piattaforme digitali eHealth – per finalità diagnostiche, cura o riabilitazione, sono anch’esse attratte al regime di esenzione IVA, purché rispettivo i suddetti requisiti.
In estrema sintesi, quindi, le prestazioni rese con piattaforme e-Health per finalità diagnostiche, di cura o riabilitazione da professionisti esercenti atti e professioni sanitarie soggette a vigilanza, e/o da strutture sanitarie (pubbliche e private) munite di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie, rese alla persona, rientrano a pieno titolo nel regime di esenzione IVA.
Da un punto di vista operativo, i professionisti e le aziende che intendono implementare servizi di Telemedicina,dovranno: adeguare il loro titolo autorizzativo con le modalità previste dalla Regione di appartenenza; acquisire l’ineludibile “consenso informato” da parte del paziente, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 della legge n. 219 del 22.12.2017; conferire i dati delle prestazioni nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSN); trasmettere i dati economici della prestazione resa al Sistema Tessera Sanitaria (STS), ai sensi del decreto legislativo n. 175 del 2014.
Infine, in merito alla modalità di fatturazione, giova ricordare che il Decreto Milleproroghe, in G.U. n. 303 del 30.12.2023, ha confermato il divieto, per l’anno 2024, di emissione della fatturazione elettronica per le
prestazioni sanitarie rese dai soggetti – professionisti e aziende – alle persone fisiche, sia in regime privatistico che in accreditamento istituzionale con il S.S.N.
Pertanto, per il 6° anno consecutivo, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 2, del D.L. n. 135 del 2018, tutti gli operatori che erogano prestazioni sanitarie – in modalità tradizionale o in Telemedicina – alle persone fisiche, a prescindere dal fatto che siano tenuti o meno a conferire i dati sanitari al STS, sono obbligati a emettere le fatture nella sola modalità cartacea.


Il Direttore Scientifico e Responsabile del Dipartimento Salute ANCI Campania
Antonio Salvatore

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