Un mese di congedo parentale retribuito al 60% in luogo del 30% se goduto entro i 6 anni di vita del bambino e in via alternativa tra i genitori. Questo è il risultato della modifica al testo unico della maternità e della paternità a opera dell’articolo 36 della legge di bilancio nel testo bollinato che spinge di nuovo sulla genitorialità rendendo più appetibile un mese di congedo parentale.
Peraltro, per il solo anno 2024, questo mese verrà retribuito con una indennità pari all’80% invece che al 60%. Dal 2025 si torna al 60 per cento.
Va chiarito che rimangono immutati i periodi di congedo parentale ai quali entrambi i genitori hanno accesso, intesi come quantità di giorni, ore o mesi complessivi. Quello a cui si mette mano è il trattamento economico di uno di questi mesi che si aggiunge alla miglioria già introdotta dalla Legge di Bilancio del 2023, vale a dire un mese di congedo parentale retribuito all’80 per cento che ha dato però non pochi problemi applicativi nel pubblico impiego.
La Funzione Pubblica con parere reso nel marzo scorso ha chiarito che il congedo all’80% non è applicabile nel pubblico impiego perché assorbito dal beneficio contrattuale di miglior favore che vuole i primi trenta giorni di congedo parentale retribuiti al 100 per cento. Ciò che non è ancora stato chiarito (articolo pubblicato il 30 giugno) è se il primo mese di congedo parentale possa essere retribuito per intero anche oltre la soglia anagrafica dei 6 anni di vita del bambino.
Partiamo dall’inizio. L’articolo 34 del Dlgs 151/2001 dice che il congedo parentale è retribuito al 30%, nel limite massimo complessivo tra i due genitori dei 9 mesi, se goduto entro i 12 anni di vita del figlio. La stessa disposizione aggancia poi al limite anagrafico dei 6 anni del bambino il trattamento economico di miglior favore di un mese all’80% e di un ulteriore mese al 60 per cento (questo secondo mese solo nel 2024 sarà retribuito all’80%). Se traslochiamo questa previsione dentro alle disposizioni contrattuali se ne esce senza un tassello. Chiarito che il mese all’80% è assorbito dal mese al 100%, come la mettiamo con la soglia anagrafica? È possibile che la Funzione Pubblica o l’Aran avvallino una lettura che consente di retribuire per intero il primo mese anche oltre la soglia dei 6 anni intendendola come deroga migliorativa del contratto che prende a riferimento il limite massimo di età per il quale il congedo è indennizzabile? Quello che appare decisamente improbabile è pensare che l’ulteriore mese al 60% possa essere slegato dalla soglia anagrafica dei 6 anni del bambino, non essendoci in questo caso alcun paracadute nelle norme pattizie. Il dubbio della retribuibilità per intero del primo mese anche oltre la soglia dei 6 anni è un dubbio che gli enti si trascinano dall’intervento della Legge di Bilancio 2023 sul Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Il nodo è sempre più urgente da sciogliere perché il più recente intervento sulla disposizione di legge consegna un ulteriore mese di congedo parentale al 60%, che si aggiunge al mese di congedo parentale all’80%, ma solo se i genitori si affrettano a goderne, in via alternativa, entro i 6 anni di vita del bambino. Se è vero che la disciplina di miglior favore del contratto collettivo deve pur sempre muoversi nella cornice legale dell’articolo 34 del Dlgs 151/2001, allora significa che sia il primo mese retribuito interamente che il secondo di nuova introduzione retribuito all’60% (80% solo per l’anno 2024), sono subordinati alla fruizione entro la soglia anagrafica dei 6 di vita del bambino anche nel pubblico impiego. Non ultimo, il congedo al 60 per cento spetta ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.
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