L'accesso agli atti delle imprese negli appalti dei Comuni: certezze e dubbi

L'accesso agli atti delle imprese negli appalti dei Comuni: certezze e dubbi

L’accesso documentale, art. 22 e ss. Legge n. 241/1990, e l’accesso civico, disciplinato dall’art. 5 d.lgs. n. 33/2013, rappresentano una estrinsecazione dei principi di trasparenza e pubblicità dei procedimenti amministrativi delle Pubbliche Amministrazioni e, più in generale, applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento contemplati dalla nostra Carta Costituzionale all’art. 97.
Sebbene sia abbastanza chiara la disciplina da applicare alle richieste di accesso dei cittadini ai documenti e informazioni detenuti dalle Pubbliche amministrazioni, non altrettanto può dirsi per le richieste di accesso presentate dalle imprese partecipanti alle procedure di gara indette dagli enti locali.
Proprio per tale motivo lo studio qui condotto (SCARICA E LEGGI TUTTO) si è posto l’obiettivo di analizzare la disciplina dei due istituti con riferimento al Codice dei Contratti, e se l’art. 53 del codice non lascia spazio a dubbi sulla corretta disciplina da applicarsi all’accesso documentale, non si può dire lo stesso per l’accesso civico semplice e generalizzato.  Infatti, per molti anni è stata dibattuta dalla giurisprudenza amministrativa l´applicabilità della disciplina dell´accesso civico e, in particolare, dell´accesso civico generalizzato, il c.d. FOIA, alla materia degli appalti pubblici. A risolvere il contrasto giurisprudenziale, in senso positivo, è intervenuta, a seguito di rimessione della III° sezione del Consiglio di Stato, l´Adunanza Plenaria, con la sentenza n. 10 del 2 aprile 2020.


Margherita Esposito
Carmela Incarnato

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