L’IMU sull’immobile compreso nella massa attiva fallimentare

L’IMU sull’immobile compreso nella massa attiva fallimentare

L’IMU è un’imposta reale, ovvero il legame tra il presupposto d’imposta, individuato nel possesso ex art. 13 comma 2 del DL 201/2011, ed il soggetto passivo è solo mediato in quanto il soggetto colpito dal tributo viene individuato tramite un legame qualificato col bene immobile. La legittimazione passiva consiste per lo più nella titolarità di un diritto reale sul cespite, ovvero in un rapporto qualificato. Per possesso va inteso il legame qualificato del soggetto con la cosa, in grado di comprendere la nozione di possesso in senso stretto ex art. 1140 c.c., laddove vi sia la totale coincidenza tra il legittimato passivo, ovvero il proprietario o altro titolare di diritto reale ed il soggetto inserito nell’immobile, ma in grado altresì di estendersi alla detenzione qualificata, nell’ipotesi in cui il detentore sia destinatario del godimento giuridico dell’immobile, come accade, ad esempio, nell’ipotesi del convivente more uxorio non affidatario della casa di convivenza (Cass. 30/04/2019 n. 11416).
Ne deriva che il presupposto impositivo non può essere individuato (solo) nel possesso degli immobili ex 1140 c.c., dovendosi concludere che il tributo non colpisca solo la capacità contributiva manifestata dal possesso di immobili intesa in senso civilistico, bensì anche la capacità contributiva manifestata dalla “detenzione qualificata” degli stessi. La lacunosità della legislazione tributaria in materia di procedure concorsuali costringe a chiedersi quali siano gli effetti sui tributi locali in caso di dichiarazione di fallimento, posto che il presupposto impositivo dell’IMU non viene meno con l’avvio della procedura. Durante la procedura fallimentare v’è uno spartiacque tra il periodo antecedente la sentenza dichiarativa di fallimento e quello successivo, posto che, con la proposizione del ricorso di fallimento, non viene interrotto il rapporto esistente tra il soggetto sottoposto al vaglio della procedura concorsuale ed il suo patrimonio e, con la sentenza che dichiara il fallimento v’è l’effettivo spossessamento ex art. 42 L.F.. Dalla privazione della amministrazione e disponibilità dei beni in capo al fallito, anche se definita spossessamento, non discende tuttavia una causa interruttiva del possesso. (Cass. sent. 11/08/2005 n. 16853; Cass. sent. 4/09/2015 n. 17605). Infatti va data evidenza al fatto che il fallito, perda con lo spossessamento la sola detenzione dei beni, che saranno amministrati dal curatore, ma non anche il loro possesso, restando così il titolare del diritto reale sull’immobile sul quale ricade la qualificazione di legittimato passivo. Quanto all’imposta maturata ex ante, essa ha natura di debito concorsuale ed il contribuente deve eseguire i versamenti alle scadenze canoniche essendo il legittimato passivo nonché il possessore qualificato del diritto reale.
All’apertura della procedura, tutti coloro che vantano diritti di credito nei suoi confronti relativamente alle somme dovute per i periodi anteriori, dovranno presentare apposita istanza di ammissione al passivo fallimentare ai sensi dell’art. 93 L.F.. Quanto invece al periodo che trae origine dalla data di dichiarazione del fallimento, il problema affrontato trova radici lontane. Il pagamento dell’IMU per i beni immobili nella titolarità qualificata del fallito alla data della sentenza dichiarativa di fallimento era già disciplinato in vigenza dell’ICI, con l’art. 10, co. 6 del D.Lgs. n.504/1992, come modificato dall’art. 1 co. 173, lett. c, l. 296/2006 “Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili”. Con la sentenza dichiarativa di fallimento è sul curatore che ricade l’onere di versare l’imposta maturata. Egli avrà l’obbligo di comunicazione della procedura fallimentare agli uffici comunali nonché quello di pagare l’imposta per l’intero periodo della procedura concorsuale, il cui versamento, dovrà essere effettuato per l’importo complessivo in un’unica soluzione, una volta venduto l’immobile, all’esito della liquidazione dell’attivo. Tale onere, spesa a carico della “massa fallimentare”, dovrà essere soddisfatto in prededuzione.
Tuttavia, va messo in evidenza, come detto poc’anzi, che il sorgere della sentenza dichiarativa di fallimento non postula il venir meno del possesso da parte del fallito, il quale perderà la sola detenzione. Ciò che si produce con la sentenza dichiarativa di fallimento è un effetto traslativo dell’onere d’imposta, procrastinando il momento impositivo che viene così differito al momento in cui il curatore, in funzione di mero amministratore dei beni, vende l’immobile. Alla luce del ragionamento condotto, ovvero, quello secondo il quale il fallito non cessa di essere proprietario dei beni compresi nel fallimento in relazione ai quali si pone come soggetto passivo del tributo, appare logica conseguenza quella secondo la quale, in ipotesi di mancato trasferimento dell’immobile, e restituzione del bene al fallito, ricadrà su quest’ultimo l’onere di versamento dell’imposta una volta tornato in bonis, al fine di estinguere il debito maturato durante il periodo fallimentare. (Cass. 06/08/2019 n. 20953).
Con il decreto di trasferimento dell’immobile in favore dell’aggiudicatario ex art. 508 c.p.c., invece, viene sancito il trasferimento del bene in favore del terzo subentrante, i cui effetti inizieranno a decorrere dalla trascrizione presso la competente Agenzia del Territorio. Solo da tale momento, il fallito sarà privo del possesso nonché della legittimazione passiva, non avendo più alcun diritto reale sull’immobile. Ne consegue l’illegittimità di qualunque atto amministrativo volto all’accertamento e riscossione dei tributi relativi il cespite, notificato in capo all’originario proprietario. Il Comune titolare della potestà impositiva, sarà attento a pretendere l’IMU sul cespite dal soggetto sottoposto a procedura concorsuale sino alla dichiarazione di fallimento e, dal curatore, a decorrere dal periodo d’imposta in cui il fallimento viene dichiarato, seppur con il descritto differente nella liquidazione del tributo.


Marta Mazzanti


per quesiti o chiarimenti sui temi trattati (o su altri) si può scrivere a : sportellolegale@rossiwebtest.it/ancicampania

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