Intesa Abi-Anci per la sospensione delle rate. Elenco banche aderenti

E’ stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Abi, l’elenco, aggiornato al giorno precedente, degli Istituti bancari aderenti Accordo-quadro sottoscritto il 7 aprile 2020 dall’Associazione bancaria italiana, Anci ed Upi, in forza del quale Comuni, Città metropolitane, Unioni di Comuni e Province, possono richiedere la sospensione di un anno la quota capitale delle rate dei finanziamenti che scadono nell’anno corrente. (LEGGI L’ELENCO)
Ricordiamo che l’intesa in argomento è finalizzata a liberare risorse aggiuntive con le quali gli Enti Locali possano far fronte agli impegni finanziari straordinari connessi alla diffusione del “Covid-19”. Ad oggi, le Banche aderenti sono 45.
Per chiedere la sospensione c’è tempo fino al 15 maggio 2020. Ricordiamo che questa non è applicabile ove l’Ente sia sottoposto a procedure di scioglimento conseguenti a fenomeni di infiltrazione o condizionamento mafioso oppure in caso di Amministrazioni in dissesto prive di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
Possono essere oggetto di sospensione i finanziamenti che:
1)siano stati stipulati secondo la forma tecnica del mutuo;
2)siano intestati agli Enti Locali con oneri di rimborso al 100% a loro carico;
3)in cui soggetto debitore e beneficiario coincidano;
4)non siano stati concessi in applicazione di leggi speciali;
5)siano in corso di ammortamento;
6)non presentino rate scadute e non pagate da più di 90 giorni al momento della presentazione della domanda.
L’Accordo prevede altresì che il tasso di interesse al quale viene realizzata l’operazione di sospensione sia quello originariamente previsto nel contratto e che le banche aderenti non applichino commissioni all’operazione di sospensione.
Gli interessi maturati nel periodo di sospensione debbono essere corrisposti agli istituti bancari alle scadenze contrattualmente previste e, alla fine del periodo di sospensione, le banche estenderanno la durata del piano di ammortamento originario di 12 mesi. La durata complessiva del mutuo non potrà comunque sforare i 30 anni.

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