Proroga: Pef, regolamenti
e tariffe Tari da approvare entro il 30 aprile 2022

Proroga: Pef, regolamenti </br>e tariffe Tari da approvare entro il 30 aprile 2022

Nel decreto milleproroghe in corso di conversione sono state approvate due distinte norme che incidono sugli adempimenti degli enti impositori in materia di tributi locali.

Nuovo regime ordinario per piani finanziari, tariffe e regolamenti della TARI
Nel nuovo comma 5-quinquies dell’articolo 3  il legislatore ha previso che “A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.
Pertanto, dal 2022, in maniera stabile i Comuni possono decidere di approvare i piani economico finanziari, i regolamenti e le tariffe della TARI entro il più ampio termine del 30 aprile. Tale previsione configura una deroga alla ordinaria disciplina del comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (secondo cui “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio  di  previsione,  le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario  del  servizio di gestione dei rifiuti urbani”) per tariffe e piani finanziari e introduce una ulteriore e non espressa deroga in ordine all’esercizio della potestà regolamentare governato in generale dall’articolo 53, comma 16 della LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388 (“Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione”).

Spostamento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024
Con l’inserimento del comma 5-sexiesdecies nell’articolo 3 viene spostato al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all’articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento de-gli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell’in-terno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022.

Pertanto tutti lo spostamento del termine al 31 maggio permette in particolare di effettuare entro tale termine le  modifiche:

1 – al regolamento sull’applicazione dell’addizionale comunale Irpef per adeguare il sistema ai nuovi 4 scaglioni;

2- alle aliquote Imu e al regolamento per l’esenzione dei fabbricati merce, per il nuovo regime dei residenti esteri per il 2022 nonché per la nuova previsione per l’ abitazione principale del nucleo familiare;

3- alle aliquote TARI e al regolamento per adeguarlo alle nuove previsioni in materia di fuoriuscita dal servizio per le utenze non domestiche e alle prescrizioni di Arera in termini di qualità del servizio (che saranno operative dal 2023);

4- al regolamento del canone unico patrimoniale e alle relative tariffe per adeguare le previsioni alle indicazioni fornite dalla prassi e dalla giurisprudenza e per tenere conto delle nuove previsioni in materia di servizi di pubblica utilità

Sul Decreto in materia di termini legislativi, posta la questione di fiducia
Nella seduta di venerdì 18 febbraio, la Camera ha svolto la discussione generale del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (C. 3431-A/R​). Successivamente, il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, ha posto a nome del Governo la questione di fiducia sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del provvedimento nel testo predisposto dalle Commissioni a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea. La fiducia sarà votata nella seduta di lunedì 21 febbraio.

Le modifiche di interesse
All’articolo 3:

5-quinquies. A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all’articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento de-gli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell’in-terno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022.

 

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