I Comuni possono assumere personale in quiescenza, ma solo se ricoprono il ruolo di capo di gabinetto

I Comuni possono assumere personale in quiescenza, ma solo se ricoprono il ruolo di capo di gabinetto

L’Ufficio Legislativo del Ministro per la P.A, a seguito della richiesta di Anci, con un parere, chiarisce i dubbi in merito all’applicazione del d.l n.105/2023. Le perplessità riguardavano per lo più gli effettivi destinatari nei Comuni cui la norma, che prevede la riconvocazione in servizio di soggetti già in quiescenza per l’esercizio di incarichi di vertice, è diretta. (CLICCA E LEGGI IL PARERE DELLA P.A.)

La complessità giuridica sorge quando si cerca di definire quali siano gli “incarichi di vertice” negli uffici di staff a livello comunale (e anche nelle province), soprattutto in riferimento all’art.90 del Testo Unico dell’Ente Locale (TUEL). Quest’ultimo permette la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco per l’esercizio di funzioni di indirizzo e controllo. La norma prevede che il personale sia assunto con contratto subordinato a tempo determinato, applicando il CCNL del personale degli enti locali e vietando l’esercizio di attività gestionali.

Il parere chiarisce che nell’articolo sopra citato per “a tempo determinato” si intenda che il contratto stesso non possa avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco; mettendo in rilievo la natura fiduciaria di questo tipo di incarichi, che permette la riconvocazione in servizio oggetto della questione. Il limite che incontra la disposizione è che le attività svolte non debbano riguardare la gestione dell’ente tipica invece della dirigenza pubblica.

In relazione a quanto detto, l’unica figura che risponde a questi requisiti negli uffici di staff cui si riferisce art.90 TUEL è il ruolo di Capo di Gabinetto.

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